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Annotazione corrispettivi imprese grande distribuzione e commercio al minuto

15 Aprile 2019

Adempimento:
Termine ultimo per la registrazione delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente
Soggetti:
Sono tenuti i soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati ed i soggetti che operano nella grande distribuzione e che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi secondo la Circolare 23/02/2006 n. 8/E
Modalità:
La registrazione dev’essere effettuata nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Normativa di riferimento:
– D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 24;
– D.P.R. 09/12/1996, n. 695, art. 6, co. 4;
– D.P.R. 07/12/2001 n. 435;
– Circolare 05/08/1994, n. 134/E;
– Risoluzione 22/09/1976, n. 363527
Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni imponibili: sanzione dal 100% al 200% dell’Iva relativa al corrispettivo non documentato/registrato con un minimo di euro 516;
– registrazione con indicazione di un’imposta inferiore a quella dovuta: sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non documentata, con un minimo di euro 516;
– omesso o insufficiente versamento periodico: sanzione pari al 30% dell’importo non versato.
Riferimenti normativi sanzioni:
– D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 6
– D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, art. 8

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Data:
15 Aprile 2019