Adempimento:
Scade il pagamento della seconda rata se la prima è avvenuta entro il 31/01/2019.
NB: il versamento delle somme può essere effettuato con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
NB: il versamento delle somme può essere effettuato con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Soggetti:
Sono interessati alla scadenza i contribuenti che intendono definire un atto di accertamento.
Le regole valgono anche per le associazioni e società sportive che intendono regolarizzare atti di accertamento.
Le regole valgono anche per le associazioni e società sportive che intendono regolarizzare atti di accertamento.
Modalità:
Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro il 24 ottobre 2018 non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria.
Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria.
Normativa di riferimento:
– Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119, art. 2
– Provvedimento Agenzia delle Entrate e delle Dogane prot. n. 298724/2018 del 9 novembre 2018
– Provvedimento Agenzia delle Entrate e delle Dogane prot. n. 298724/2018 del 9 novembre 2018