Adempimento:
Termine ultimo per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti per le attività di carattere continuativo svolte nel mese precedente
Soggetti:
Sono tenuti all’adempimento i soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 in modo continuativo
Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica
Normativa di riferimento:
– D.P.R. 30/12/1999 n. 544, art. 6;
– Circolare 7/09/2000, n. 165/E
Codice tributo:
6728: Imposta sugli intrattenimenti per autoliquidazione
Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato
Riferimenti normativi sanzioni:
D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 13
Decreto del Presidente della Repubblica 30/12/1999, n. 544
Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti.
Articolo 6 – Modalità e termini di pagamento
Decreto legislativo 18/12/1997, n. 471
Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Articolo 13 – Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione