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SUMMARY:Contributi Inpgi
DESCRIPTION:Adempimento: \n– denuncia mensile dei contributi dovuti dai lavoratori con rapporto di lavoro giornalistico\n– versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti \n Soggetti: \nAziende editrici\, quotidiani\, imprese radiotelevisive \n Modalità: \nINPGI con procedura DASM e con modello F24 Accise \n Normativa di riferimento: \nArt. 6 Legge 1122/1955\nInpgi circ. 31.5.2004\nDM 18.7.2005\nInpgi circ. 2/2006 \nLegge 09/11/1955\, n. 1122\nDisposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola”\nArticolo 6 – Obblighi del datore di lavoro\nMinistero dell’Economia e delle Finanze: Decreto ministeriale 18/07/2005\nRiscossione\, tramite il sistema dei versamenti unitari e compensazioni\, di cui al capo III del Decreto Legislativo 9 luglio 1997\, n. 241\, dei contributi dovuti all’INPGI.\nArticolo 1 – Disposizione di attuazione
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SUMMARY:Autoliquidazione INAIL
DESCRIPTION:Adempimento: \nPresentazione della dichiarazione delle retribuzioni ai fini dell’autoliquidazione INAIL\nPagamento del premio derivante dall’autoliquidazione INAIL 2018/2019 (saldo o importo della prima rata) in un’unica soluzione oppure le prime due rate\nComunicazione della riduzione delle retribuzioni presunte \n Soggetti: \nI datori di lavoro o committenti soggetti all’assicurazione INAIL \n Modalità: \nINAIL in via telematica e a mezzo mod. F24 e F24EP (artigiani) \n Normativa di riferimento: \nArt. 1 co. 1121-1126\, L. 145/2018\nDecreti 27.2.2019\nINAIL Circ. 1/2019\nINAIL Nota 22.2.2019\nINAIL Nota 3.4.2019\nGuida all’autoliquidazione 2019 \nMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Decreto ministeriale 27/02/2019\nApprovazione della Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane\, dei soci di società fra artigiani lavoratori\, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e relative modalità di applicazione\, ai sensi dell’articolo 1\, comma 1121 della legge 30 dicembre 2018\, n. 145\nArticolo 1 – Approvazione nuova tariffa\nMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Decreto ministeriale 27/02/2019\nApprovazione della Nuova tariffa dei premi della gestione Navigazione\, ai sensi dell’articolo 1\, comma 1121\, della legge 30 dicembre 2018\, n. 145.\nArticolo 1 – Approvazione nuova tariffa\nMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Decreto ministeriale 27/02/2019\nApprovazione delle Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni “Industria\, Artigianato\, Terziario e Altre attività” e relative modalità di applicazione\, ai sensi dell’articolo 1\, comma 1121\, della legge 30 dicembre 2018\, n. 145.\nArticolo 1 – Approvazione nuove tariffe\nLegge 30/12/2018\, n. 145\nBilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. [Legge di bilancio 2019]\nArticolo 1 – Commi 1121-1126 Disposizioni in materia di premi e contributi INAIL ed in materia di tutela assicurativa INAIL
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SUMMARY:Prepensionamento anziani
DESCRIPTION:Adempimento: \nVersamento della provvista del trattamento provvisorio da erogare nel mese successivo ai lavoratori a cui manchino meno di 7 anni per la pensione \n Soggetti: \nDatori di lavoro con più di 15 dipendenti \n Modalità: \nall’Inps dopo avere concordato coi sindacati l’esodo anticipato \n Normativa di riferimento: \nArt. 4 Legge 92/2012\nInps msg. 17768/2013\nInps msg. 9607/2014 \nLegge 28/06/2012\, n. 92\nDisposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. [riforma del lavoro – Fornero]\nArticolo 4 – Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro
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SUMMARY:Imposta di bollo - Banche ed Istituti di Credito
DESCRIPTION:Adempimento:\nVersamento in modo virtuale dell’imposta di bollo relativa agli assegni circolari in\ncircolazione alla fine del 1° Trimestre 2019.\nSoggetti:\nBanche ed Istituti di Credito autorizzati\nad emettere assegni circolari\nModalità:\nModello F24 presso Banche\, Agenzie postali o Agenti della riscossione\nNormativa di riferimento:\n– D.P.R. 26/10/1972\, n. 642\, artt. 10 e 15 e nota 2 all’art. 10 della Tariffa allegata\n– D.Lgs. 09/07/1997 n. 237\n– D.M. 17/12/1998\n– CIR n. 18 del 7/3/2008\n– RIS 3 febbraio 2015\, n. 12/E;\n– Provv. Agenzia Entrate 29.12.2017\nCodice tributo:\n2506 – Bollo virtuale – acconto;\n2507 – Bollo virtuale – sanzioni;\n2508 – Bollo virtuale – interessi
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SUMMARY:Associazioni sportive dilettantistiche che intendono partecipare al cinque per mille: presentazione telematica della domanda di ammissione
DESCRIPTION:Adempimento:\nPer le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2018 scade il termine per la presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco delle “associazioni sportive dilettantistiche” predisposto dal CONI e gestito dall’Agenzia delle Entrate.\nSoggetti:\nSono tenute all’adempimento le associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge\, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale\nModalità:\nEsclusivamente in via telematica\, direttamente o tramite intermediari abilitati\, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it\nNormativa di riferimento:\n– Cir. 31 marzo 2017 n. 5/E;\n– Comunicato Agenzia Entrate 28.3.2018
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SUMMARY:Enti del volontariato che intendono partecipare al cinque per mille: presentazione telematica della domanda di ammissione
DESCRIPTION:Adempimento:\nPer gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2018 scade il termine per la presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco degli “enti del volontariato” tenuto dall’Agenzia delle Entrate.\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento gli enti del volontariato: ONLUS di cui all’art. 10 del D.lgs. N. 460/1997; Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale\, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano\, previsti dall’art. 7 della L. n. 383/2000; Associazioni e fondazioni riconosciute che operano\, senza scopo di lucro\, nei settori di cui all’art. 10\, comma 1\, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997\nModalità:\nEsclusivamente in via telematica\, direttamente o tramite intermediari abilitati\, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it\nNormativa di riferimento:\n– D.Lgs. n. 460/1997\, art. 10\n– L. n. 383/2000\, art. 7\n– Cir. 31 marzo 2017 n. 5/E
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SUMMARY:Approvazione del bilancio relativo al 2018
DESCRIPTION:Adempimento:\nIn caso di esercizio coincidente con l’anno solare\, oggi è il termine ultimo (salvo proroga statutaria per approvazione entro 180 giorni da chiusura esercizio\, ovvero entro il 29.6.2019) per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio relativo al 2018\, ovvero\, nel sistema dualistico\, per la convocazione del consiglio di sorveglianza per l’approvazione del bilancio e dell’assemblea per la delibera sulla destinazione del risultato.\nSi ricorda che il redattore del bilancio deve necessariamente tener conto della nuova tassonomia Xbrl\, versione 20181104\, introdotta anche per il prospetto di Nota integrativa.\nSoggetti:\nApprovazione del bilancio d’esercizio da parte dei soci.\nNormativa di riferimento:\n– Artt. 2388\, 2405\, 2423\, 2428\, 2435\, 2435bis\, 2364\, c.c.;\n– D.Lgs. 17.1.2003\, n. 6;\n– art. 37\, co. 21-bis\, D.L. 4.7.2006\, n. 223\, conv. con modif. dalla L. 4.8.2006\, n. 248;\n– Circolare Mise 29.4.2014\, n. 72265;\n– D.Lgs. 18.8.2015\, n. 139;\n– Giuda Operativa Unioncamere 19.2.2019;\n– Comunicato stampa Cndcec 21.2.2019
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SUMMARY:Imposta sulle assicurazioni
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per il versamento dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati nel mese solare precedente nonché eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel secondo mese precedente\nSoggetti:\nSono tenute all’adempimento le Imprese di assicurazione\nModalità:\nIl versamento va fatto\, utilizzando il Modello F24\, esclusivamente in via telematica\nNormativa di riferimento:\n– L. 29/10/1961\, n. 1216\, art. 9\n– Prv. Agenzia entrate 18/05/2010\n– Ris. 06/08/2010\, n. 80/E\n– Risoluzione 22/10/10\, n. 109/E\nCodice tributo:\n– 3354: Imposta sulle assicurazioni – Erario – art. 4-bis\, comma 5 e art. 9\, comma 1\, legge 29 ottobre 1961\, n. 1216;\n– 3355: Imposta sulle assicurazioni – Erario – Acconto – art. 9\, comma 1-bis\, legge 29 ottobre 1961\, n. 1216;\n– 3356: Imposta sulle assicurazioni RC auto – Province – art. 60 d.lgs. 15 dicembre 1997\, n. 446;\n– 3357: Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – art. 11-bis L. 990/1969\, art. 334\, D.lgs. 7 settembre 2005\, n. 209;\n– 3358: Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Friuli Venezia Giulia – Art. 52\, commi 4 e 5\, legge 448/2001;\n– 3359: Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Trento – art. 2\, comma 110\, legge 191/2009;\n– 3360: Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Bolzano – art. 2\, comma 110\, legge 191/2009;\n– 3361: Contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura – aumento aliquota – art. 18\, comma 1\, legge 23 febbraio 1999\, n. 44;\n– 3362: Sanzioni sulle somme dovute a titolo di imposta e contributi in applicazione delle disposizioni tributarie sulle assicurazioni ed i contratti vitalizi di cui alla L. 29 ottobre 1961\, n. 1216
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SUMMARY:Rimborsi Iva trimestrali: presentazione modello IVA TR
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva del I° trimestre 2019\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento i contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi infrannuali\nModalità:\nLa presentazione avviene esclusivamente in via telematica\, direttamente o tramite intermediari abilitati\, utilizzando il nuovo modello disponibile sul sito internet dell’Ageniza delle Entrate.\nNormativa di riferimento:\n– D.P.R. 26/10/1972\, n. 633\, artt. 38-bis e 30;\n– D.P.R. 14/10/1999\, n. 542\, art. 8;\n– L. 15/12/2011\, n. 217\, art. 8;\n– Provv. Agenzia Entrate 21 marzo 2016 prot. 42623;\n– Provv. Agenzia Entrate 28 marzo 2017 prot. 59279;\n– Provv. Agenzia Entrate 19 marzo 2019\nCodice tributo:\n– 6036: credito Iva maturato nel primo trimestre.
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SUMMARY:Dichiarazione IVA 2019 - presentazione
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per la presentazione della Dichiarazione annuale Iva 2019\nSoggetti:\nSono tenuti tutti i soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione del Modello Iva 2019\nModalità:\nMediante invio telematico del modello pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate\nNormativa di riferimento:\n– DPR 22 luglio 1998\, n. 322\, art. 8;\n– Provv. Agenzia Entrate 15.1.2019
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SUMMARY:Trasmissione dati contributivi tramite modello Uniemens
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine per la trasmissione dei dati contributivi\, relativi i compensi e le retribuzioni del mese precedente tramite il modello di denuncia telematica denominato “UNIEMENS”\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento i datori di lavoro\nModalità:\nPer ogni singolo lavoratore è obbligatorio fornire oltre ai dati retributivi\, anche i dati contributivi e assistenziali\, compresi i dati relativi alle somme conguagliate\, per esempio: assegni familiari\, malattia\, maternità\, congedi parentali\, cassa integrazione anche in relazione alla DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità). Vengono forniti i dati sull’accantonamento TFR e la scelta effettuata dal dipendente di lasciare il TFR in azienda o di trasferirlo a Fondo pensione\, e in questo caso anche le misure compensative. L’UNIEMENS viene presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento\nNormativa di riferimento:\nL. 24 novembre 2003 n. 326;\nMessaggio INPS del 25 maggio 2009 n. 11903;\nMessaggio INPS del 21 marzo 2019 n. 1168;\nMessaggio INPS del 16 aprile 2019\, n. 1552
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SUMMARY:Definizione dei carichi pendenti - Rottamazione Ter - Presentazione dichiarazione
DESCRIPTION:Adempimento:\nEntro tale data il contribuente deve presentare la dichiarazione all’agente della riscossione.\nSoggetti:\nSono interessati alla scadenza i contribuenti che hanno presentato domanda per avvalersi della c.d. Rottamazione Ter\, per i carichi iscritti a ruolo presso l’ente della riscossione.\nModalità:\nIl modello DA 2018 è reperibile dal sito dell’agente della riscossione. \nNella dichiarazione il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi\, che\, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute\, sono sospesi dal giudice.\nL’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione\, nello stesso giudizio\, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario\, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. \nNormativa di riferimento:\n– Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119\, art. 3
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SUMMARY:Acquisti intracomunitari - Modello Intra-12 - Dichiarazione
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per la dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari\, registrati o soggetti a registrazione nel secondo mese precedente (modello INTRA-12) con indicazione dell’IVA dovuta\, e contestuale versamento.\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento gli enti non commerciali non soggetti passivi IVA e soggetti passivi IVA (in tale ultimo caso\, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali) e agricoltori esonerati\nModalità:\nPresentazione in via telematica direttamente o tramite intermediari abilitati\, utilizzando il modello INTRA 12\nNormativa di riferimento:\nD.L. 30/8/1993\, n. 331\, art. 49;\nD.M. 16/2/1993\, n. 945\, art. 1;\nD.M. 16/2/1993\, n. 945\, art. 2;\nProvv. Agenzia entrate 16/04/2010\nProvv. Agenzia entrate 25/08/2012\nLegge 24/12/2012\, n. 228\nSanzioni:\nSanzione amministrativa:\nSanzione da euro 258 a euro 2.065 per omessa presentazione del modello Sanzione del 30% per ogni importo non versato\nRiferimenti normativi sanzioni:\nD. Lgs. 18/12/1997 n. 471\, art. 5;\nD. Lgs. 18/12/1997 n. 471\, art. 13
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SUMMARY:Contratti di locazione - Registrazione e versamento imposta di registro
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° aprile o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° aprile.\nN.B.: è stato approvato il nuovo Modello RLI\, da utilizzare\, dal 20/03/2019\, per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili\, per eventuali proroghe\, cessioni\, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte ed eventuali interessi e sanzioni\, e per altri adempimenti (ad esempio\, comunicazione dei dati catastali ecc.). Con il Modello RLI è possibile esercitare o revocare l’opzione per la cedolare secca.\nIl Mod. RLI va presentato in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate da soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di immobili.\nSi segnala che è previsto un periodo transitorio: dal 20.3 al 19.5.2019 saranno accettati entrambi i modelli.\nA decorrere dal 20.5.2019 va utilizzato solo il nuovo modello.\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento i titolari di contratti di locazione che non hanno optato per la cedolare secca di cui all’art. 3 D.Lgs. N. 23/2011\nModalità:\nPagamento mediante modello F24 Elide. I titolari di partita Iva devono pagare necessariamente con modalità telematiche mentre i non titolari di partita iva possono pagare con modalità telematiche o tramite Banche\, Agenzie postali ed Agenti della Riscossione.\nNormativa di riferimento:\nD.P.R. 26/4/1986\, n. 131\, artt. 5 e 17;\nAgenzia delle entrate\, Provvedimento 14/07/2011;\nAgenzia delle entrate\, Provvedimento 04/03/2011;\nRisoluzione 04/01/2008\, n. 2/E;\nRisoluzione 27/11/2006\, n. 134/E;\nCircolare 16/11/2006\, n. 33/E;\nRisoluzione 07/04/2005\, n. 44/E;\nRisoluzione 07/10/2002\, n. 320/E;\nRisoluzione 06/06/2002\, n. 175/E;\nRisoluzione 20/02/2002\, n. 52/E;\nCircolare 07/01/2002\, n. 3/E;\nCircolare 01/06/2011\, n. 26/E\nRisoluzione 24 gennaio 2014\, n. 14/E;\nProvv. Agenzia delle Entrate\, 15 giugno 2017;\nProvv. Agenzia delle Entrate\, 19 marzo 2019\nCodice tributo:\n– 1500 locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per prima registrazione\n– 1501 locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per annualità successive\n– 1502 locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per cessioni di contratto\n– 1503 locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per risoluzione del contratto\n– 1504 locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per proroghe del contratto\n– 1505 locazione e affitto di beni immobili – Imposta di bollo\n– 1506 locazione e affitto di beni immobili – Tributi speciali e compensi\n– 1507 locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione\n– 1508 locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione\n– 1509 locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi\n– 1510 locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi\nSanzioni:\nSanzione amministrativa: In caso di tardivo versamento pari al 30% dell’importo non versato\nRiferimenti normativi sanzioni:\nD.Lgs. 18/12/1997\, n. 471\, art. 13
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SUMMARY:Memorizzazione e Trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e di gasolio
DESCRIPTION:Adempimento:\nDal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo per la  memorizzazione e la successiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione (decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 12).\nSoggetti:\nSono tenuti i soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione\, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto\, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat\, carte di credito\, prepagate\, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.\nModalità:\nLa trasmissione in via telematica delle informazioni è effettuata con cadenza mensile entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.\nNormativa di riferimento:\nLegge 205/2017\, articolo 1\, comma 909\, punto 8\, lettera b\nNota Agenzia delle dogane e dei Monopoli del 5 luglio 2018\, n. 73285\n 
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SUMMARY:Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per la liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente\nSoggetti:\nSono tenuti a questo adempimento\, sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta\, sia quelli soggetti passivi Iva\, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali\nModalità:\nIl versamento va fatto\, utilizzando il Modello F24 in via telematica o tramite intermediari abilitati\nNormativa di riferimento:\nD.P.R. n. 633/1972\, art. 4\, quarto comma;\nD.P.R. n. 633/1972\, art. 34\, sesto comma.\nCodice tributo:\n6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
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SUMMARY:Rottamazione bis
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per effettuare il pagamento delle rate dovute fino al 31 ottobre 2018 al fine di poter automaticamente aderire alla Rottamazione ter\nSoggetti:\nSono tenuti i soggetti che hanno aderito alla Rottamazione bis e che non sono in regola con i pagamenti\nModalità:\nTramite bollettini inviati dall’Agenzia delle Entrate Riscossioni secondo le modalità indicate sul sito\nNormativa di riferimento:\nDl 135/2018
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SUMMARY:Ravvedimento sprint omessi versamenti di imposte e ritenute
DESCRIPTION:Adempimento:\nUltimo giorno utile per la regolarizzazione\, mediante ravvedimento\, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16/04/2019\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento i soggetti obbligati ai versamenti unitari\nModalità:\nIl versamento va fatto\, utilizzando il Modello F24\, esclusivamente in via telematica.\nIl ravvedimento comporta il versamento di sanzioni pari allo 0\,1% (oltre agli interessi legali).\nGli interessi\, per i sostituti d’imposta\, vanno cumulati all’imposta.\nNormativa di riferimento:\nD.Lgs. 18/12/1997\, n. 471\, art. 13;\nD.Lgs. 18/12/1997\, n. 472\, art. 13;\nRisoluzione 17/02/2009\, n. 43/E;\nRisoluzione 14/07/2008\, n. 296/E;\nRisoluzione 24/05/2007\, n. 114/E;\nRisoluzione 04/06/2002\, n. 166/E;\nRisoluzione 24/04/2001\, n. 52/E;\nRisoluzione 28/03/2001\, n. 36/E;\nRisoluzione 09/08/2000\, n. 131/E;\nRisoluzione 14/07/2000\, n. 113/E;\nCircolare 13/07/1998\, n. 184/E;\nRisoluzione 23/06/2011\, n. 67/E\nCodice tributo:\n8901 – Sanzione pecuniaria Irpef\n1989 – Interessi sul ravvedimento – Irpef\n8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef\n1994 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Regionale\n8926 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef\n1998 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all’IRPEF – Autotassazione – art. 13 D.Lgs. N. 472 del 18/12/1997\n8904 – Sanzione pecuniaria Iva\n1991 – Interessi sul ravvedimento – IVA\n8918 – IRES – Sanzione pecuniaria\n1990 – Interessi sul ravvedimento – Ires\n8907 – Sanzione pecuniaria Irap\n1993 – Interessi sul ravvedimento – Irap\n8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
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SUMMARY:Comunicazione periodica intermediari finanziari
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per la Comunicazione\, all’Anagrafe tributaria\, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti\, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento gli operatori finanziari indicati all’art. 7\, comma 6 D.P.R. 29 settembre 1973\, n. 605 e imprese di assicurazione\nModalità:\nTrasmissione esclusivamente in via telematica\nNormativa di riferimento:\nD.P.R. 29/09/1973\, n. 605\, art. 7\, comma 6;\nAgenzia entrate\, provv. 19/01/2007\, prot. 9647;\nAgenzia entrate\, provv. 12/11/2007;\nAgenzia entrate\, provv. 29/02/2008
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SUMMARY:Imposta di bollo su assegni circolari - Dichiarazione trimestrale
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per la presentazione della dichiarazione contenente l’ammontare complessivo degli assegni in circolazione alla fine del 1° trimestre 2019 per procedere alla liquidazione dell’imposta di bollo sugli stessi assegni circolari\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimenti gli Istituti di credito autorizzati ad emettere assegni circolari e le Banche\nModalità:\nLa dichiarazione deve essere presentata presso il competente Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate\nNormativa di riferimento:\n– D.P.R. 26/10/1972\, n. 642\, art. 10\, Tar. 1;\n– D.Dir. 17/12/1998\n– Provv. Agenzia entrate 14/11/2001\nCodice tributo:\n– 2505: Bollo virtuale – rata\nSanzioni:\nSanzione amministrativa:\n– omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo: sanzione da 1 a 5 volte l’imposta evasa\nRiferimenti normativi sanzioni:\n– D.P.R. 26/10/1972\, n. 642\, art. 25\, co. 1
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SUMMARY:Definizione di carichi iscritti a ruolo di risorse proprie UE - Presentazione dichiarazione
DESCRIPTION:Adempimento:\nEntro tale data il contribuente deve presentare la dichiarazione all’agente della riscossione\nSoggetti:\nSono interessati alla scadenza i contribuenti che intendono avvalersi della definizione di carichi iscritti a ruolo di risorse proprie UE.\nModalità:\nIl modello DA 2018 è reperibile dal sito dell’agente della riscossione. \nSi tratta dell’estensione della definizione cd rottamazione-ter ai carichi concernenti i dazi doganali\, i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero (risorse proprie tradizionali UE) nonché l’IVA sulle importazioni\, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. \nNormativa di riferimento:\n– Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119\, art. 5
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SUMMARY:Definizione degli atti di accertamento - Pagamento seconda rata
DESCRIPTION:Adempimento:\nScade il pagamento della seconda rata se la prima è avvenuta entro il 31/01/2019.\nNB: il versamento delle somme può essere effettuato con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.\nSoggetti:\nSono interessati alla scadenza i contribuenti che intendono definire un atto di accertamento.\nLe regole valgono anche per le associazioni e società sportive che intendono regolarizzare atti di accertamento.\nModalità:\nGli avvisi di accertamento\, gli avvisi di rettifica e di liquidazione\, gli atti di recupero notificati entro il 24 ottobre 2018 non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data\, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte\, senza le sanzioni\, gli interessi e gli eventuali accessori.\nSono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria.\nNormativa di riferimento:\n– Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119\, art. 2\n– Provvedimento Agenzia delle Entrate e delle Dogane prot. n. 298724/2018 del 9 novembre 2018
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SUMMARY:Definizione dei carichi pendenti - Rottamazione saldo e stralcio - Presentazione dichiarazione
DESCRIPTION:Adempimento:\nEntro tale data il contribuente deve presentare dichiarazione all’agente della riscossione.\nSoggetti:\nSono interessati alla scadenza i contribuenti che avendo i requisiti ISEE intendono avvalersi della c.d. rottamazione saldo e stralcio dei carichi iscritti a ruolo presso l’ente della riscossione\nModalità:\nIl modello SA – ST è reperibile dal sito dell’agente della riscossione.\nNella dichiarazione il contribuente dovrà attestare i propri requisiti (valore ISEE che non eccede il limite di 20.000 euro ovvero stato di sovraindebitamento) e dovrà specificare quali debiti vuole definire. \nLa norma prevede che a seconda dell’ISEE sia dovuta una percentuale delle somme affidate alla riscossione a titolo di capitale ed interessi in misura pari:\n– al 16% qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;\n– al 20% qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;\n– al 35% qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500.\nNel caso di persone fisiche per le quali risulta aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovra indebitamento\, la percentuale per il pagamento è pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitale ed interessi. \nNormativa di riferimento:\n– Legge 30 dicembre 2018\, n. 145\, articolo 1\, commi da 184 a 198;\n– C.M. 10.4.2019\, n. 8/E
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SUMMARY:Definizione agevolata imposta sui consumi (sigarette elettroniche) - Presentazione domanda
DESCRIPTION:Adempimento:\nOccorre presentare apposita dichiarazione.\nSi osservano le modalità e la modulistica che l’Agenzia delle Dogane pubblica sul proprio sito entro il 28 febbraio 2019.\nOve la data di pubblicazione delle modalità e della modulistica da parte dell’Agenzia stessa sia\nsuccessiva al 28 febbraio 2019\, la dichiarazione deve pervenire all’Agenzia entro sessanta giorni dalla suddetta data.\nSoggetti:\nSono interessati alla scadenza i contribuenti che intendono avvalersi della definizione del’lmposta dei consumi che non sia oggetto di sentenza passata in giudicato.\nModalità:\nLa definizione si perfeziona con il pagamento\, entro sessanta giorni dalla comunicazione\, dell’intero importo comunicato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della prima rata\, in caso di pagamento rateale.\nNormativa di riferimento:\n– Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119\, art. 8
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SUMMARY:Definizione dei PVC (processi verbali di constatazione) - Pagamento seconda rata
DESCRIPTION:Adempimento:\nScade il pagamento della seconda rata per coloro che hanno definito i PVC (processi verbali di constatazione) e pagato la prima rata entro il 31 gennaio 2019.\nSoggetti:\nI contribuenti che hanno definito il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018 ed hanno effettuato il versamento della prima rata entro il 31 gennaio 2019.\nModalità:\nIl versamento delle somme può essere effettuato con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.\nLe rate successive alla prima vanno versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.\nNon è ammessa compensazione.\nSono esclusi dalla definizione i PVC per i quali entro il 24 ottobre 2018 è stato emesso avviso di accertamento.\nNormativa di riferimento:\n– Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119\, art. 1;\n– Provvedimento Agenzia delle Entrate e delle Dogane prot. n. 17776/2019 del 23 gennaio 2019;\n– C.M. 9.4.2019\, n. 7/E
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SUMMARY:ONLUS - Redazione bilancio
DESCRIPTION:Adempimento:\nRedazione di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale\, economica e finanziaria dell’organizzazione\, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.\nSoggetti:\nOrganizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) con periodo di imposta coincidente con l’anno solare.\nModalità:\nObbligo di conservazione per un periodo non inferiore a quello indicato nell’art. 22 del D.P.R. n. 600/1973.\nNormativa di riferimento:\n– D.P.R. 29/09/1973\, n. 60\, art. 20-bis;\n– D.Lgs. 4/12/1997\, n. 460\, art. 25.
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SUMMARY:Comunicazione Dati fatture - Spesometro - Esterometro - Proroga
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine inizialmente previsto per il 28 febbraio e così prorogato dal D.P.C.M. del 27.02.2019.\n— \nTermine ultimo per l’invio della Comunicazione Dati fatture.\nEntro tale data devono essere comunicate tutte le fatture emesse\, tutte le fatture ricevute e registrate\, tutte le note di variazione e le bollette doganali relative al III° trimestre 2018 (termine fissato al 30 novembre 2019 ma prorogato dal Decreto Legge n. 87/2018 convertito nella Legge n. 96 del 9 agosto 2018 e pubblicato sulla G.U. Serie generale del 11.8.2018) e al IV° trimestre 2018.\nPer le comunicazioni delle fatture relative alle operazioni effettuate nel 2018\, la comunicazione può essere effettuata\, su opzione\, anche semestralmente; in tal caso in data odierna scade l’invio dei dati relativi al II° semestre 2018.\nInfine\, scade il termine per l’invio della comunicazione relativa al gennaio\, febbraio e marzo 2019 dei dati delle fatture emesse e ricevute da parte dei soggetti Ue e Extra Ue (cd. esterometro). \nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento tutti i Soggetti passivi IVA\nModalità:\nLa trasmissione avviene esclusivamente in via telematica.\nNormativa di riferimento:\n– D.L. 22/10/2016\, n. 193\, art. 4
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SUMMARY:Comunicazione dati delle operazioni transfrontaliere - Esterometro
DESCRIPTION:Adempimento:\nNuovo termine per l’invio dell’esterometro (dati fatture da e verso l’estero) di Gennaio\, Febbraio e Marzo 2019. \nTermine inizialmente previsto per il 28 febbraio (dati fatture di gennaio) e fine marzo (dati fatture di febbraio) e così prorogato dal D.P.C.M. del 27.02.2019. \nSoggetti:\nL’esteromentro è la Comunicazione dei dati delle operazioni transfontaliere di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.\nSono obbligati all’adempimento tutti i soggetti passivi iva per le prestazioni di servizi/cessioni di beni effettuati/ricevuti verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.\nSono esclusi:\n– coloro che applicano il regime forfetario/minimi;\n– coloro che applicano il regime speciale degli agricoltori;\n– sono esclusi\, inoltre\, i soggetti non residenti e non stabiliti in Italia\, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018.\nModalità:\nLa presentazione avviene con modalità telematica\nNormativa di riferimento:\nCircolare n. 13/E del 2 luglio 2018\nSanzioni:\nIn caso di omessa ovvero errata trasmissione\, è prevista l’applicazione di una sanzione di carattere amministrativo pari a 2 euro per ogni fattura (limite massimo fissato a mille euro per trimestre).
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SUMMARY:Datori di lavoro agricolo
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine per la presentazione della denuncia sulle retribuzioni corrisposte agli impiegati agricoli nel mese precedente e per l’effettuazione dei relativi versamenti contributivi\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento i datori di lavoro agricolo\nModalità:\nIl pagamento deve essere effettuato tramite MAV bancario. La procedura prevede l’elaborazione e la stampa del MAV direttamente dal proprio computer\, dopo la conferma dei dati dell’autodenuncia. E’ inoltre possibile il pagamento del MAV a mezzo internet Banking\, digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura informatica della propria banca. Solo nel caso in cui fosse impossibile il versamento con il MAV\, si può utilizzare il Bonifico bancario\, anche a mezzo internet Banking\nNormativa di riferimento:\nL. 29 novembre 1962 n. 1655;\nCircolare ENPAIA del 25 gennaio 2011 n. 1;\nCircolare ENPAIA del 8 febbraio 2012 n. 2;\nCircolare INPS del 13 novembre 2012 n. 130
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SUMMARY:Elenchi Intrastat per cessioni di beni e servizi - trimestrali
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per la presentazione elenchi Intrastat relativi al trimestre precedente\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento gli operatori intracomunitari con obbligo trimestrale relativo alla cessione di beni e servizi\nModalità:\nLa presentazione avviene in via telematica\nNormativa di riferimento:\nD.M. 21/10/1992\, n. 602\, art. 3 e 8\nD.L. 23/01/1993\, n. 16\, art. 6\nD.L. 30/08/1993\, n. 331\, art. 50\, comma 6\nD.P.R. 07/01/1999\, n. 10\nDirettiva 2006/112/ CE\nD.M. 22/02/2010\nCircolare 06/08/2010\, n. 43/E\nCircolare 21/06/2010\, n. 36/E\nRisoluzione 01/06/2010\, n. 48/E\nCircolare 18/03/2010\, n. 14/E\nCircolare 17/02/2010\, n. 5/E\nD.L. 244/2016\nDeterminazione Agenzia delle Dogane 22778/RU del 22/02/2010\nProvvedimento Agenzia delle Entrate 194409 del 25/09/2017\nDetermina Agenzia delle Dogane 13799 del 08/02/2018\nSanzioni:\nOmessa presentazione: da 500 euro a 1000 euro;\nPresentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: da 250 euro a 500 euro;\nPresentazione elenco inesatto: da 500 euro a 1000 euro;\nRegolarizzazione di errori dopo la richiesta dell’ufficio : 100 euro.\nMediante il ravvedimento operoso può essere regolarizzata la posizione versando\, mediante F24: euro 55\,56 per invio tardivo entro i 90 giorni dalla scadenza\, euro 62\,50 entro il termine di presentazione della dichiarazione iva; euro 71\,42 per tardivo invio entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo.\nRiferimenti normativi sanzioni:\nD.Lgs. 18/12/1997\, n. 471\, art. 11\, co. 4\nD.Lgs. 472/1997 art. 13
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