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SUMMARY:Trasmissione dati contributivi tramite modello Uniemens
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine per la trasmissione dei dati contributivi\, relativi i compensi e le retribuzioni del mese precedente tramite il modello di denuncia telematica denominato “UNIEMENS”\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento i datori di lavoro\nModalità:\nPer ogni singolo lavoratore è obbligatorio fornire oltre ai dati retributivi\, anche i dati contributivi e assistenziali\, compresi i dati relativi alle somme conguagliate\, per esempio: assegni familiari\, malattia\, maternità\, congedi parentali\, cassa integrazione anche in relazione alla DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità). Vengono forniti i dati sull’accantonamento TFR e la scelta effettuata dal dipendente di lasciare il TFR in azienda o di trasferirlo a Fondo pensione\, e in questo caso anche le misure compensative. L’UNIEMENS viene presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento\nNormativa di riferimento:\nL. 24 novembre 2003 n. 326;\nMessaggio INPS del 25 maggio 2009 n. 11903;\nMessaggio INPS del 21 marzo 2019 n. 1168;\nMessaggio INPS del 16 aprile 2019\, n. 1552
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SUMMARY:Definizione dei carichi pendenti - Rottamazione Ter - Presentazione dichiarazione
DESCRIPTION:Adempimento:\nEntro tale data il contribuente deve presentare la dichiarazione all’agente della riscossione.\nSoggetti:\nSono interessati alla scadenza i contribuenti che hanno presentato domanda per avvalersi della c.d. Rottamazione Ter\, per i carichi iscritti a ruolo presso l’ente della riscossione.\nModalità:\nIl modello DA 2018 è reperibile dal sito dell’agente della riscossione. \nNella dichiarazione il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi\, che\, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute\, sono sospesi dal giudice.\nL’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione\, nello stesso giudizio\, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario\, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. \nNormativa di riferimento:\n– Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119\, art. 3
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SUMMARY:Acquisti intracomunitari - Modello Intra-12 - Dichiarazione
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per la dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari\, registrati o soggetti a registrazione nel secondo mese precedente (modello INTRA-12) con indicazione dell’IVA dovuta\, e contestuale versamento.\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento gli enti non commerciali non soggetti passivi IVA e soggetti passivi IVA (in tale ultimo caso\, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali) e agricoltori esonerati\nModalità:\nPresentazione in via telematica direttamente o tramite intermediari abilitati\, utilizzando il modello INTRA 12\nNormativa di riferimento:\nD.L. 30/8/1993\, n. 331\, art. 49;\nD.M. 16/2/1993\, n. 945\, art. 1;\nD.M. 16/2/1993\, n. 945\, art. 2;\nProvv. Agenzia entrate 16/04/2010\nProvv. Agenzia entrate 25/08/2012\nLegge 24/12/2012\, n. 228\nSanzioni:\nSanzione amministrativa:\nSanzione da euro 258 a euro 2.065 per omessa presentazione del modello Sanzione del 30% per ogni importo non versato\nRiferimenti normativi sanzioni:\nD. Lgs. 18/12/1997 n. 471\, art. 5;\nD. Lgs. 18/12/1997 n. 471\, art. 13
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SUMMARY:Contratti di locazione - Registrazione e versamento imposta di registro
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° aprile o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° aprile.\nN.B.: è stato approvato il nuovo Modello RLI\, da utilizzare\, dal 20/03/2019\, per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili\, per eventuali proroghe\, cessioni\, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte ed eventuali interessi e sanzioni\, e per altri adempimenti (ad esempio\, comunicazione dei dati catastali ecc.). Con il Modello RLI è possibile esercitare o revocare l’opzione per la cedolare secca.\nIl Mod. RLI va presentato in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate da soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di immobili.\nSi segnala che è previsto un periodo transitorio: dal 20.3 al 19.5.2019 saranno accettati entrambi i modelli.\nA decorrere dal 20.5.2019 va utilizzato solo il nuovo modello.\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento i titolari di contratti di locazione che non hanno optato per la cedolare secca di cui all’art. 3 D.Lgs. N. 23/2011\nModalità:\nPagamento mediante modello F24 Elide. I titolari di partita Iva devono pagare necessariamente con modalità telematiche mentre i non titolari di partita iva possono pagare con modalità telematiche o tramite Banche\, Agenzie postali ed Agenti della Riscossione.\nNormativa di riferimento:\nD.P.R. 26/4/1986\, n. 131\, artt. 5 e 17;\nAgenzia delle entrate\, Provvedimento 14/07/2011;\nAgenzia delle entrate\, Provvedimento 04/03/2011;\nRisoluzione 04/01/2008\, n. 2/E;\nRisoluzione 27/11/2006\, n. 134/E;\nCircolare 16/11/2006\, n. 33/E;\nRisoluzione 07/04/2005\, n. 44/E;\nRisoluzione 07/10/2002\, n. 320/E;\nRisoluzione 06/06/2002\, n. 175/E;\nRisoluzione 20/02/2002\, n. 52/E;\nCircolare 07/01/2002\, n. 3/E;\nCircolare 01/06/2011\, n. 26/E\nRisoluzione 24 gennaio 2014\, n. 14/E;\nProvv. Agenzia delle Entrate\, 15 giugno 2017;\nProvv. Agenzia delle Entrate\, 19 marzo 2019\nCodice tributo:\n– 1500 locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per prima registrazione\n– 1501 locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per annualità successive\n– 1502 locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per cessioni di contratto\n– 1503 locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per risoluzione del contratto\n– 1504 locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per proroghe del contratto\n– 1505 locazione e affitto di beni immobili – Imposta di bollo\n– 1506 locazione e affitto di beni immobili – Tributi speciali e compensi\n– 1507 locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione\n– 1508 locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione\n– 1509 locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi\n– 1510 locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi\nSanzioni:\nSanzione amministrativa: In caso di tardivo versamento pari al 30% dell’importo non versato\nRiferimenti normativi sanzioni:\nD.Lgs. 18/12/1997\, n. 471\, art. 13
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SUMMARY:Memorizzazione e Trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e di gasolio
DESCRIPTION:Adempimento:\nDal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo per la  memorizzazione e la successiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione (decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 12).\nSoggetti:\nSono tenuti i soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione\, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto\, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat\, carte di credito\, prepagate\, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.\nModalità:\nLa trasmissione in via telematica delle informazioni è effettuata con cadenza mensile entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.\nNormativa di riferimento:\nLegge 205/2017\, articolo 1\, comma 909\, punto 8\, lettera b\nNota Agenzia delle dogane e dei Monopoli del 5 luglio 2018\, n. 73285\n 
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SUMMARY:Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per la liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente\nSoggetti:\nSono tenuti a questo adempimento\, sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta\, sia quelli soggetti passivi Iva\, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali\nModalità:\nIl versamento va fatto\, utilizzando il Modello F24 in via telematica o tramite intermediari abilitati\nNormativa di riferimento:\nD.P.R. n. 633/1972\, art. 4\, quarto comma;\nD.P.R. n. 633/1972\, art. 34\, sesto comma.\nCodice tributo:\n6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
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SUMMARY:Rottamazione bis
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per effettuare il pagamento delle rate dovute fino al 31 ottobre 2018 al fine di poter automaticamente aderire alla Rottamazione ter\nSoggetti:\nSono tenuti i soggetti che hanno aderito alla Rottamazione bis e che non sono in regola con i pagamenti\nModalità:\nTramite bollettini inviati dall’Agenzia delle Entrate Riscossioni secondo le modalità indicate sul sito\nNormativa di riferimento:\nDl 135/2018
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SUMMARY:Ravvedimento sprint omessi versamenti di imposte e ritenute
DESCRIPTION:Adempimento:\nUltimo giorno utile per la regolarizzazione\, mediante ravvedimento\, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16/04/2019\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento i soggetti obbligati ai versamenti unitari\nModalità:\nIl versamento va fatto\, utilizzando il Modello F24\, esclusivamente in via telematica.\nIl ravvedimento comporta il versamento di sanzioni pari allo 0\,1% (oltre agli interessi legali).\nGli interessi\, per i sostituti d’imposta\, vanno cumulati all’imposta.\nNormativa di riferimento:\nD.Lgs. 18/12/1997\, n. 471\, art. 13;\nD.Lgs. 18/12/1997\, n. 472\, art. 13;\nRisoluzione 17/02/2009\, n. 43/E;\nRisoluzione 14/07/2008\, n. 296/E;\nRisoluzione 24/05/2007\, n. 114/E;\nRisoluzione 04/06/2002\, n. 166/E;\nRisoluzione 24/04/2001\, n. 52/E;\nRisoluzione 28/03/2001\, n. 36/E;\nRisoluzione 09/08/2000\, n. 131/E;\nRisoluzione 14/07/2000\, n. 113/E;\nCircolare 13/07/1998\, n. 184/E;\nRisoluzione 23/06/2011\, n. 67/E\nCodice tributo:\n8901 – Sanzione pecuniaria Irpef\n1989 – Interessi sul ravvedimento – Irpef\n8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef\n1994 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Regionale\n8926 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef\n1998 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all’IRPEF – Autotassazione – art. 13 D.Lgs. N. 472 del 18/12/1997\n8904 – Sanzione pecuniaria Iva\n1991 – Interessi sul ravvedimento – IVA\n8918 – IRES – Sanzione pecuniaria\n1990 – Interessi sul ravvedimento – Ires\n8907 – Sanzione pecuniaria Irap\n1993 – Interessi sul ravvedimento – Irap\n8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
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SUMMARY:Comunicazione periodica intermediari finanziari
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per la Comunicazione\, all’Anagrafe tributaria\, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti\, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento gli operatori finanziari indicati all’art. 7\, comma 6 D.P.R. 29 settembre 1973\, n. 605 e imprese di assicurazione\nModalità:\nTrasmissione esclusivamente in via telematica\nNormativa di riferimento:\nD.P.R. 29/09/1973\, n. 605\, art. 7\, comma 6;\nAgenzia entrate\, provv. 19/01/2007\, prot. 9647;\nAgenzia entrate\, provv. 12/11/2007;\nAgenzia entrate\, provv. 29/02/2008
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SUMMARY:Imposta di bollo su assegni circolari - Dichiarazione trimestrale
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per la presentazione della dichiarazione contenente l’ammontare complessivo degli assegni in circolazione alla fine del 1° trimestre 2019 per procedere alla liquidazione dell’imposta di bollo sugli stessi assegni circolari\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimenti gli Istituti di credito autorizzati ad emettere assegni circolari e le Banche\nModalità:\nLa dichiarazione deve essere presentata presso il competente Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate\nNormativa di riferimento:\n– D.P.R. 26/10/1972\, n. 642\, art. 10\, Tar. 1;\n– D.Dir. 17/12/1998\n– Provv. Agenzia entrate 14/11/2001\nCodice tributo:\n– 2505: Bollo virtuale – rata\nSanzioni:\nSanzione amministrativa:\n– omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo: sanzione da 1 a 5 volte l’imposta evasa\nRiferimenti normativi sanzioni:\n– D.P.R. 26/10/1972\, n. 642\, art. 25\, co. 1
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SUMMARY:Definizione di carichi iscritti a ruolo di risorse proprie UE - Presentazione dichiarazione
DESCRIPTION:Adempimento:\nEntro tale data il contribuente deve presentare la dichiarazione all’agente della riscossione\nSoggetti:\nSono interessati alla scadenza i contribuenti che intendono avvalersi della definizione di carichi iscritti a ruolo di risorse proprie UE.\nModalità:\nIl modello DA 2018 è reperibile dal sito dell’agente della riscossione. \nSi tratta dell’estensione della definizione cd rottamazione-ter ai carichi concernenti i dazi doganali\, i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero (risorse proprie tradizionali UE) nonché l’IVA sulle importazioni\, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. \nNormativa di riferimento:\n– Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119\, art. 5
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SUMMARY:Definizione degli atti di accertamento - Pagamento seconda rata
DESCRIPTION:Adempimento:\nScade il pagamento della seconda rata se la prima è avvenuta entro il 31/01/2019.\nNB: il versamento delle somme può essere effettuato con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.\nSoggetti:\nSono interessati alla scadenza i contribuenti che intendono definire un atto di accertamento.\nLe regole valgono anche per le associazioni e società sportive che intendono regolarizzare atti di accertamento.\nModalità:\nGli avvisi di accertamento\, gli avvisi di rettifica e di liquidazione\, gli atti di recupero notificati entro il 24 ottobre 2018 non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data\, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte\, senza le sanzioni\, gli interessi e gli eventuali accessori.\nSono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria.\nNormativa di riferimento:\n– Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119\, art. 2\n– Provvedimento Agenzia delle Entrate e delle Dogane prot. n. 298724/2018 del 9 novembre 2018
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SUMMARY:Definizione dei carichi pendenti - Rottamazione saldo e stralcio - Presentazione dichiarazione
DESCRIPTION:Adempimento:\nEntro tale data il contribuente deve presentare dichiarazione all’agente della riscossione.\nSoggetti:\nSono interessati alla scadenza i contribuenti che avendo i requisiti ISEE intendono avvalersi della c.d. rottamazione saldo e stralcio dei carichi iscritti a ruolo presso l’ente della riscossione\nModalità:\nIl modello SA – ST è reperibile dal sito dell’agente della riscossione.\nNella dichiarazione il contribuente dovrà attestare i propri requisiti (valore ISEE che non eccede il limite di 20.000 euro ovvero stato di sovraindebitamento) e dovrà specificare quali debiti vuole definire. \nLa norma prevede che a seconda dell’ISEE sia dovuta una percentuale delle somme affidate alla riscossione a titolo di capitale ed interessi in misura pari:\n– al 16% qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;\n– al 20% qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;\n– al 35% qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500.\nNel caso di persone fisiche per le quali risulta aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovra indebitamento\, la percentuale per il pagamento è pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitale ed interessi. \nNormativa di riferimento:\n– Legge 30 dicembre 2018\, n. 145\, articolo 1\, commi da 184 a 198;\n– C.M. 10.4.2019\, n. 8/E
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SUMMARY:Definizione agevolata imposta sui consumi (sigarette elettroniche) - Presentazione domanda
DESCRIPTION:Adempimento:\nOccorre presentare apposita dichiarazione.\nSi osservano le modalità e la modulistica che l’Agenzia delle Dogane pubblica sul proprio sito entro il 28 febbraio 2019.\nOve la data di pubblicazione delle modalità e della modulistica da parte dell’Agenzia stessa sia\nsuccessiva al 28 febbraio 2019\, la dichiarazione deve pervenire all’Agenzia entro sessanta giorni dalla suddetta data.\nSoggetti:\nSono interessati alla scadenza i contribuenti che intendono avvalersi della definizione del’lmposta dei consumi che non sia oggetto di sentenza passata in giudicato.\nModalità:\nLa definizione si perfeziona con il pagamento\, entro sessanta giorni dalla comunicazione\, dell’intero importo comunicato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della prima rata\, in caso di pagamento rateale.\nNormativa di riferimento:\n– Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119\, art. 8
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SUMMARY:Definizione dei PVC (processi verbali di constatazione) - Pagamento seconda rata
DESCRIPTION:Adempimento:\nScade il pagamento della seconda rata per coloro che hanno definito i PVC (processi verbali di constatazione) e pagato la prima rata entro il 31 gennaio 2019.\nSoggetti:\nI contribuenti che hanno definito il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018 ed hanno effettuato il versamento della prima rata entro il 31 gennaio 2019.\nModalità:\nIl versamento delle somme può essere effettuato con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.\nLe rate successive alla prima vanno versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.\nNon è ammessa compensazione.\nSono esclusi dalla definizione i PVC per i quali entro il 24 ottobre 2018 è stato emesso avviso di accertamento.\nNormativa di riferimento:\n– Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119\, art. 1;\n– Provvedimento Agenzia delle Entrate e delle Dogane prot. n. 17776/2019 del 23 gennaio 2019;\n– C.M. 9.4.2019\, n. 7/E
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SUMMARY:ONLUS - Redazione bilancio
DESCRIPTION:Adempimento:\nRedazione di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale\, economica e finanziaria dell’organizzazione\, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.\nSoggetti:\nOrganizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) con periodo di imposta coincidente con l’anno solare.\nModalità:\nObbligo di conservazione per un periodo non inferiore a quello indicato nell’art. 22 del D.P.R. n. 600/1973.\nNormativa di riferimento:\n– D.P.R. 29/09/1973\, n. 60\, art. 20-bis;\n– D.Lgs. 4/12/1997\, n. 460\, art. 25.
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SUMMARY:Comunicazione Dati fatture - Spesometro - Esterometro - Proroga
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine inizialmente previsto per il 28 febbraio e così prorogato dal D.P.C.M. del 27.02.2019.\n— \nTermine ultimo per l’invio della Comunicazione Dati fatture.\nEntro tale data devono essere comunicate tutte le fatture emesse\, tutte le fatture ricevute e registrate\, tutte le note di variazione e le bollette doganali relative al III° trimestre 2018 (termine fissato al 30 novembre 2019 ma prorogato dal Decreto Legge n. 87/2018 convertito nella Legge n. 96 del 9 agosto 2018 e pubblicato sulla G.U. Serie generale del 11.8.2018) e al IV° trimestre 2018.\nPer le comunicazioni delle fatture relative alle operazioni effettuate nel 2018\, la comunicazione può essere effettuata\, su opzione\, anche semestralmente; in tal caso in data odierna scade l’invio dei dati relativi al II° semestre 2018.\nInfine\, scade il termine per l’invio della comunicazione relativa al gennaio\, febbraio e marzo 2019 dei dati delle fatture emesse e ricevute da parte dei soggetti Ue e Extra Ue (cd. esterometro). \nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento tutti i Soggetti passivi IVA\nModalità:\nLa trasmissione avviene esclusivamente in via telematica.\nNormativa di riferimento:\n– D.L. 22/10/2016\, n. 193\, art. 4
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SUMMARY:Comunicazione dati delle operazioni transfrontaliere - Esterometro
DESCRIPTION:Adempimento:\nNuovo termine per l’invio dell’esterometro (dati fatture da e verso l’estero) di Gennaio\, Febbraio e Marzo 2019. \nTermine inizialmente previsto per il 28 febbraio (dati fatture di gennaio) e fine marzo (dati fatture di febbraio) e così prorogato dal D.P.C.M. del 27.02.2019. \nSoggetti:\nL’esteromentro è la Comunicazione dei dati delle operazioni transfontaliere di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.\nSono obbligati all’adempimento tutti i soggetti passivi iva per le prestazioni di servizi/cessioni di beni effettuati/ricevuti verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.\nSono esclusi:\n– coloro che applicano il regime forfetario/minimi;\n– coloro che applicano il regime speciale degli agricoltori;\n– sono esclusi\, inoltre\, i soggetti non residenti e non stabiliti in Italia\, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018.\nModalità:\nLa presentazione avviene con modalità telematica\nNormativa di riferimento:\nCircolare n. 13/E del 2 luglio 2018\nSanzioni:\nIn caso di omessa ovvero errata trasmissione\, è prevista l’applicazione di una sanzione di carattere amministrativo pari a 2 euro per ogni fattura (limite massimo fissato a mille euro per trimestre).
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SUMMARY:Datori di lavoro agricolo
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine per la presentazione della denuncia sulle retribuzioni corrisposte agli impiegati agricoli nel mese precedente e per l’effettuazione dei relativi versamenti contributivi\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento i datori di lavoro agricolo\nModalità:\nIl pagamento deve essere effettuato tramite MAV bancario. La procedura prevede l’elaborazione e la stampa del MAV direttamente dal proprio computer\, dopo la conferma dei dati dell’autodenuncia. E’ inoltre possibile il pagamento del MAV a mezzo internet Banking\, digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura informatica della propria banca. Solo nel caso in cui fosse impossibile il versamento con il MAV\, si può utilizzare il Bonifico bancario\, anche a mezzo internet Banking\nNormativa di riferimento:\nL. 29 novembre 1962 n. 1655;\nCircolare ENPAIA del 25 gennaio 2011 n. 1;\nCircolare ENPAIA del 8 febbraio 2012 n. 2;\nCircolare INPS del 13 novembre 2012 n. 130
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SUMMARY:Elenchi Intrastat per cessioni di beni e servizi - trimestrali
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per la presentazione elenchi Intrastat relativi al trimestre precedente\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento gli operatori intracomunitari con obbligo trimestrale relativo alla cessione di beni e servizi\nModalità:\nLa presentazione avviene in via telematica\nNormativa di riferimento:\nD.M. 21/10/1992\, n. 602\, art. 3 e 8\nD.L. 23/01/1993\, n. 16\, art. 6\nD.L. 30/08/1993\, n. 331\, art. 50\, comma 6\nD.P.R. 07/01/1999\, n. 10\nDirettiva 2006/112/ CE\nD.M. 22/02/2010\nCircolare 06/08/2010\, n. 43/E\nCircolare 21/06/2010\, n. 36/E\nRisoluzione 01/06/2010\, n. 48/E\nCircolare 18/03/2010\, n. 14/E\nCircolare 17/02/2010\, n. 5/E\nD.L. 244/2016\nDeterminazione Agenzia delle Dogane 22778/RU del 22/02/2010\nProvvedimento Agenzia delle Entrate 194409 del 25/09/2017\nDetermina Agenzia delle Dogane 13799 del 08/02/2018\nSanzioni:\nOmessa presentazione: da 500 euro a 1000 euro;\nPresentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: da 250 euro a 500 euro;\nPresentazione elenco inesatto: da 500 euro a 1000 euro;\nRegolarizzazione di errori dopo la richiesta dell’ufficio : 100 euro.\nMediante il ravvedimento operoso può essere regolarizzata la posizione versando\, mediante F24: euro 55\,56 per invio tardivo entro i 90 giorni dalla scadenza\, euro 62\,50 entro il termine di presentazione della dichiarazione iva; euro 71\,42 per tardivo invio entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo.\nRiferimenti normativi sanzioni:\nD.Lgs. 18/12/1997\, n. 471\, art. 11\, co. 4\nD.Lgs. 472/1997 art. 13
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SUMMARY:Elenchi Intrastat acquisti - mensili
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per la presentazione elenchi Intrastat relativi al mese precedente\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento gli operatori intracomunitari con obbligo mensile\nModalità:\nLa presentazione avviene esclusivamente in via telematica\nNormativa di riferimento:\nD.M. 21/10/1992\, n. 602\, art. 3 e 8\nD.L. 23/01/1993\, n. 16\, art. 6\nD.L. 30/08/1993\, n. 331\, art. 50\, comma 6\nD.P.R. 07/01/1999\, n. 10\nDirettiva 2006/112/ CE\nD.M. 22/02/2010\nCircolare 06/08/2010\, n. 43/E\nCircolare 21/06/2010\, n. 36/E\nRisoluzione 01/06/2010\, n. 48/E\nCircolare 18/03/2010\, n. 14/E\nCircolare 17/02/2010\, n. 5/E\nD.L. 244/2016\nDeterminazione Agenzia delle Dogane 22778/RU del 22/02/2010\nProvvedimento Agenzia delle Entrate 194409 del 25/09/2017\nDetermina Agenzia delle Dogane 13799 del 08/02/2018\nSanzioni:\nOmessa presentazione: da 500 euro a 1000 euro;\nPresentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: da 250 euro a 500 euro;\nPresentazione elenco inesatto: da 500 euro a 1000 euro;\nRegolarizzazione di errori dopo la richiesta dell’ufficio : 100 euro.\nMediante il ravvedimento operoso può essere regolarizzata la posizione versando\, mediante F24: euro 55\,56 per invio tardivo entro i 90 giorni dalla scadenza\, euro 62\,50 entro il termine di presentazione della dichiarazione iva; euro 71\,42 per tardivo invio entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo.\nRiferimenti normativi sanzioni:\nD.Lgs. 18/12/1997\, n. 471\, art. 11\, co. 4\nD.Lgs. 472/1997 art. 13
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SUMMARY:Imposta di bollo su E-fattura - versamento
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel I° trimestre 2019 (scadenza il giorno 20 che cade di sabato\, mentre il 22 è festivo).\nSoggetti:\nSono tenuti tutti i soggetti che hanno emesso fatture in formato elettronico con l’applicazione del bollo.\nModalità:\nL’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all’art. 1\, commi 211 e 212\, della legge 24 dicembre 2007\, n. 244\, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.\nIl pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata\,  con addebito su conto corrente bancario o postale\, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.\nNormativa di riferimento:\nArt. 7-bis\, co. 3\, D.L. 43/2013\, conv. con modif. con L. 71/2013;\nArt. 6\, D.M. 17.6.2014;\nD.M. 28.12.2018
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SUMMARY:Commercio elettronico - versamento e dichiarazione IVA MOSS
DESCRIPTION:Adempimento:\nTrasmissione telematica della dchiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell’iva dovuta.\nL’obbligo di dichiarazione sussiste anche in mancanza di operazioni nel trimestre di riferimento.\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla comunità non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell’Unione che effettuano operazioni di commercio elettronico nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta e che si avvalgono del regime speciale previsto dall’art.74-quinquies DPR 633/72\nModalità:\nLa trasmissione della dichiarazione avviene in via telematica.\nNormativa di riferimento:\nD.P.R. 26/10/1972 n. 633\, art. 74 quinquies\nD.Lgs.1/08/2003\, n. 273\, art. 1\nD.M. 6/08/2003 art 10\nD.M. 19/11/2003\, art. 2\nDirettiva Comunità europea 112/2006\nD.Lgs 42/2015; D.M. 20/04/2015\nProvvedimento del 26/07/2016\nCircolare del 26/05/2016\nSanzioni:\nSanzione amministrativa:\n– tardiva o omessa presentazione di dichiarazione telematica: sanzione da euro 516 a euro 5.164\nRiferimenti normativi sanzioni:\nD.Lgs 09/07/1997\, n. 241\, art. 7 bis
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SUMMARY:Versamento contributi INPS
DESCRIPTION:Adempimento:\nScade oggi il termine per:\n– il versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti e dei dirigenti di competenza del mese precedente;\n– il versamento del contributo INPS \, gestione separata\, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto e sulle provvigioni per vendite a domicilio\, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatorie.\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento i datori di lavoro che abbiano corrisposto retribuzioni nel mese precedente e i committenti nel caso di contributi relativi alla gestione separata\nModalità:\nI contributi devono essere versati a mezzo modello F24 le cui causali indicano il tipo di contribuzione che si intende versare. Il modello F24 si utilizza per esporre le somme a debito o a credito delle aziende nei confronti di: Regioni\, Ministero delle Finanze\, Inail\, Enpals\, Inps.\nNormativa di riferimento:\nL. 8 agosto 1995 n. 335;\nCircolare INPS 15 gennaio 2011\, n. 15;\nCircolare INPS 2 febbraio 2010\, n. 16;\nCircolare INPS 9 febbraio 2011\, n. 30;\nCircolare INPS 6 febbraio 2019\, n. 19
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SUMMARY:Ritenute su prestazioni effettuate nei confronti dei condomini
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per il versamento delle ritenute del 4% sulle corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento i condomini in qualità di sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973)\nModalità:\nIl versamento va fatto\, utilizzando il Modello F24 presso Banche\, Agenzie Postali o Agenti della riscossione\nNormativa di riferimento:\nD.P.R. 29/09/1973\, n. 600\, art. 25-ter;\nL. 27/12/2006\, n. 296\, art. 1\, co. 43;\nRisoluzione 25/10/2007\, n. 306/E;\nRisoluzione 15/05/2007\, n. 99/E;\nCircolare 07/02/2007\, n. 7/E\nCodice tributo:\n1019: ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente;\n1020: ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRES dovuta dal percipiente.\nSanzioni:\nSanzione amministrativa:\n– omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato;\n– omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto.\nSanzione penale:\n– mancato versamento\, entro il termine per presentare il mod. 770\, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d’imposta\, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d’imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni\nRiferimenti normativi sanzioni:\nD.Lgs. 18/12/1997\, n. 471\, art. 13 e 14;\nD.Lgs. 10/03/2000\, n. 74\, art. 10-bis
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SUMMARY:Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per il versamento delle ritenute sulle corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a: – salari\, stipendi\, pensioni\, ecc.; – prestazione fondi pensione; – mance dei croupiers; – emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr); – pensioni\, vitalizi e indennità per la cessazione di cariche elettive; – compensi ai soci lavoratori di cooperative; – rendite vitalizie a tempo determinato; – compensi corrisposti da terzi a dipendenti per incarichi in relazione a tale qualità; – altri assegni periodici di cui all’art. 50\, co. 1\, lett. i\, D.P.R. n. 917/1986; – indennità e gettoni di presenza per cariche elettive e per l’esercizio di funzioni pubbliche; – borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale; – redditi di collaborazione coordinata e continuativa\, amministratori\, sindaci e revisori di società; – collaborazioni a giornali\, riviste ecc.; – distributori a domicilio di giornali; – indennità di fine rapporto ed equipollenti\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973)\nModalità:\nIl versamento va fatto\, utilizzando il Modello F24\, esclusivamente in via telematica\nNormativa di riferimento:\nD.P.R. 29/09/1973\, n. 600\, art. 23 e 24;\nD.P.R. 29/09/1973\, n. 602\, art. 3;\nRisoluzione 29/05/2009\, n. 137/E;\nRisoluzione 19/12/2008\, n. 481/E;\nRisoluzione 14/07/2008\, n. 297/E;\nCircolare 05/03/2008\, n. 15/E;\nRisoluzione 22/08/2007\, n. 234/E;\nRisoluzione 11/05/2007\, n. 95/E;\nRisoluzione 16/09/2002\, n. 304/E;\nRisoluzione 13/08/2002\, n. 281/E;\nRisoluzione 19/04/2002\, n. 121/E;\nRisoluzione 18/01/2002\, n. 12/E;\nCircolare 06/07/2001\, n. 67/E;\nCircolare 06/11/2000\, n. 204/E;\nCircolare 27/10/2000\, n. 193/E;\nRisoluzione 06/03/2000\, n. 23/E;\nCircolare 23/12/1997\, n. 326/E\nCodice tributo:\n1001: salari\, stipendi\, pensioni\, ecc.;\n1001: prestazione fondi pensione;\n1001: mance dei croupiers;\n1002: emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr);\n1004: pensioni\, vitalizi e indennità per la cessazione di cariche elettive;\n1004: compensi ai soci lavoratori di cooperative;\n1004: rendite vitalizie a tempo determinato;\n1004: compensi corrisposti da terzi a dipendenti per incarichi in relazione a tale qualità;\n1004: altri assegni periodici di cui all’art. 50\, co. 1\, lett. i\, D.P.R. n. 917/1986;\n1004: indennità e gettoni di presenza per cariche elettive e per l’esercizio di funzioni pubbliche;\n1004: borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale;\n1004: redditi di collaborazione coordinata e continuativa\, amministratori\, sindaci e revisori di società;\n1004: collaborazioni a giornali\, riviste ecc.;\n1004: distributori a domicilio di giornali;\n1012: indennità di fine rapporto ed equipollenti\nSanzioni:\nSanzione amministrativa:\n– omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato;\n– omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto.\nSanzione penale:\n– mancato versamento\, entro il termine per presentare il mod. 770\, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d’imposta\, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d’imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni\nRiferimenti normativi sanzioni:\nD.Lgs. 18/12/1997\, n. 471\, art. 13 e 14\nD.Lgs. 10/03/2000\, n. 74\, art. 10-bis
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SUMMARY:Saldo Iva annuale - Versamento
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per il versamento della seconda rata (massimo 9 rate)\, dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2018 risultante dalla dichiarazione IVA annuale\, con applicazione degli interessi\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento Imprese ed esercenti arti e professioni in regime IVA\nModalità:\nIl versamento va fatto\, utilizzando il Modello F24\, esclusivamente in via telematica\nNormativa di riferimento:\nD.P.R. 26/10/1972\, n. 633\, art. 27;\nD.P.R. 26/10/1972\, n. 633\, art. 30;\nD.Lgs. 09/07/1997\, n. 241\, art. 17\, 18\, 19 e 20;\nD.P.R. 23/03/1998 n. 100\, art. 1;\nD.Dirig. 30/03/1998;\nD.P.R. 14/10/1999\, n. 542\, art. 6;\nD.M. 31/03/2000;\nAgenzia entrate\, Provv. 20/06/2002;\nD.L. 04/07/2006\, n. 223\, art. 37\, co. 49;\nCircolare 25/01/2002\, n. 6/E\nCodice tributo:\n– 6099: versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale\nSanzioni:\nSanzione amministrativa:\n– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato\nRiferimenti normativi sanzioni:\nD.Lgs. 18/12/1997\, n. 471\, art. 13
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SUMMARY:Ritenute su redditi di lavoro autonomo\, abituale\, occasionale\, diritti d'autore e simili
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:\n– compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo abituale;\n– compensi per prestazioni occasionali (salvo che si tratti di compensi di importo inferiore a euro 25\,82 corrisposti da enti non commerciali);\n– compensi corrisposti ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro;\n– cessione di diritti d’autore da parte degli stessi autori o da parte di eredi o donatari;\n– diritti e opere dell’ingegno\, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate;\n– compensi a stranieri per prestazioni di lavoro autonomo in Italia;\n– compensi a stranieri per brevetti e diritti d’autore;\n– partecipazione agli utili dei fondatori di società di capitali;\n– compensi a sportivi professionisti per prestazioni di lavoro autonomo\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973)\nModalità:\nIl versamento va fatto\, utilizzando il Modello F24\, esclusivamente in via telematica\nNormativa di riferimento:\nD.P.R. 29/09/1973\, n. 600\, art. 25;\nD.P.R. 29/09/1973\, n. 602\, art. 3 e 8;\nRisoluzione 11/06/2009\, n. 154/E;\nRisoluzione 18/10/2007\, n. 296/E;\nRisoluzione 04/05/2006\, n. 56/E;\nRisoluzione 09/02/2004\, n. 12/E;\nRisoluzione 28/05/2003\, n. 118/E;\nRisoluzione 21/03/2003\, n. 69/E;\nRisoluzione 01/10/2001\, n. 142/E;\nRisoluzione 12/07/2001\, n. 118/E;\nRisoluzione 21/05/2001\, n. 73/E;\nCircolare 06/11/2000\, n. 204/E;\nRisoluzione 22/07/1996\, n. 150/E\nCodice tributo:\n1040: ritenute su redditi di lavoro autonomo e compensi per l’esercizio di arti e professioni\nSanzioni:\nSanzione amministrativa:\n– omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato;\n– omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto. Sanzione penale:\n– mancato versamento\, entro il termine per presentare il mod. 770\, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d’imposta\, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d’imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni\nRiferimenti normativi sanzioni:\nD.Lgs. 18/12/1997\, n. 471\, art. 13 e 14;\nD.Lgs. 10/03/2000\, n. 74\, art. 10-bis
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SUMMARY:Iva mensile - versamento
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente al netto dell’acconto versato in data 27 dicembre 2018\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento Imprese ed esercenti arti e professioni in regime IVA mensile\nModalità:\nIl versamento va fatto\, utilizzando il Modello F24\, esclusivamente in via telematica\nNormativa di riferimento:\nD.P.R. 26/10/1972 n. 633\, art. 27;\nD.P.R. 23/03/1998 n. 100\, art. 1;\nCircolare 25/01/2002\, n. 6/E\nCodice tributo:\n– 6003: versamento IVA mensile marzo 2019\nSanzioni:\nSanzione amministrativa:\n– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato\nRiferimenti normativi sanzioni:\nD.Lgs. 18/12/1997 n. 471\, art. 13
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SUMMARY:Ritenute su provvigioni agenti e indennità cessazione di rapporti
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:\n– provvigioni per prestazioni abituali di agenti\, rappresentanti\, mediatori\, commissionari\, procacciatori d’affari e per prestazioni occasionali;\n– provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio;\n– indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;\n– indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973\, salvo particolari soggetti esclusi – es. imprese agricole\, agenzie di viaggio\, ecc.)\nModalità:\nIl versamento va fatto\, utilizzando il Modello F24\, esclusivamente in via telematica\nNormativa di riferimento:\nD.P.R. 29/09/1973\, n. 600\, art. 25-bis;\nD.P.R. 29/09/1973\, n. 602\, art. 3 e 8;\nRisoluzione 02/02/2007\, n. 18/E;\nRisoluzione 18/11/2003\, n. 209/E;\nRisoluzione 21/07/2003\, n. 156/E;\nRisoluzione 11/03/1989\, n. 8/1062;\nRisoluzione 30/04/1984\, n. 8/390;\nCircolare 10/06/1983\, n. 24/8/845\nCodice tributo:\n– 1040: provvigioni per prestazioni abituali di agenti\, rappresentanti\, mediatori\, commissionari\, procacciatori d’affari e per prestazioni occasionali;\n– 1040: provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio;\n– 1040: indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.\nSanzioni:\nSanzione amministrativa:\n– omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato;\n– omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto.\nSanzione penale:\n– mancato versamento\, entro il termine per presentare il mod. 770\, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d’imposta\, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d’imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni.\nRiferimenti normativi sanzioni:\nD.Lgs. 18/12/1997\, n. 471\, art. 13 e 14;\nD.Lgs. 10/03/2000\, n. 74\, art. 10-bis
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