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SUMMARY:Imposta sugli intrattenimenti
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti per le attività di carattere continuativo svolte nel mese precedente\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento i soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 in modo continuativo\nModalità:\nIl versamento va fatto\, utilizzando il Modello F24\, esclusivamente in via telematica\nNormativa di riferimento:\n– D.P.R. 30/12/1999 n. 544\, art. 6;\n– Circolare 7/09/2000\, n. 165/E\nCodice tributo:\n6728: Imposta sugli intrattenimenti per autoliquidazione\nSanzioni:\nSanzione amministrativa:\n– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato\nRiferimenti normativi sanzioni:\nD.Lgs. 18/12/1997\, n. 471\, art. 13
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SUMMARY:Ritenute su redditi di capitale
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi maturati nel mese precedente relativi a:\n– obbligazioni e titoli similari italiani o esteri;\n– certificati di deposito e buoni fruttiferi.\nVersamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese precedente relativi a:\n– accettazioni bancarie;\n– interessi\, premi e altri frutti di obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi estinte anticipatamente entro i primi 18 mesi;\n– interessi su obbligazioni corrisposti da non residenti;\n– altri redditi di capitale (diversi dai precedenti\, dagli interessi su depositi bancari e postali e dai dividendi);\n– interessi corrisposti da società cooperative ai soci persone fisiche;\n– cambiali finanziarie (L. n. 43/1994);\n– proventi di titoli atipici;\n– interessi corrisposti a imprese estere;\n– cessione a termine di obbligazioni e operazioni pronto contro termine;\n– prestito di titoli;\n– cessione a termine di valute estere;\n– OICVM esteri;\n– proventi pagati a non residenti tramite stabili organizzazioni estere di imprese residenti;\n– proventi pagati alle stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all’erogante;\n– proventi derivanti da depositi dei privati a garanzia di finanziamenti a imprese residenti\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (società\, istituti di credito\, amministrazione postale\, altri intermediari residenti\, Stato e enti pubblici)\nModalità:\nIl versamento va fatto\, utilizzando il Modello F24\, esclusivamente in via telematica\nNormativa di riferimento:\nD.P.R. 29/09/1973\, n. 600\, art. 26;\nD.P.R. 29/09/1973\, n. 602\, art. 3 e 8;\nD.L. 23/05/1994\, n. 307\, art. 6;\nD.L. 20/06/1996\, n. 323\, art. 7;\nD.Lgs. 21/11/1997\, n. 461;\nRisoluzione 04/08/2010\, n. 77/E;\nRisoluzione 26/10/2009\, n. 263/E;\nCircolare 13/02/2006\, n. 6/E;\nCircolare 02/11/2005\, n. 47/E;\nCircolare 16/06/2004\, n. 26/E;\nRisoluzione 22/03/2004\, n. 47/E;\nRisoluzione 18/12/2003\, n. 228/E;\nRisoluzione 08/10/2003\, n. 194/E;\nRisoluzione 07/08/2002\, n. 271/E;\nRisoluzione 24/05/2002\, n. 154/E;\nRisoluzione 23/04/2002\, n. 126/E;\nRisoluzione 23/04/2002\, n. 125/E\nCodice tributo:\n– 1024: accettazioni bancarie;\n– 1025: obbligazioni e titoli similari italiani o esteri;\n– 1025: certificati di deposito e buoni fruttiferi;\n– 1025: interessi\, premi e altri frutti di obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi estinte anticipatamente entro i primi 18 mesi;\n– 1029: interessi su obbligazioni corrisposti da non residenti;\n– 1030: altri redditi di capitale (diversi dai precedenti\, dagli interessi su depositi bancari e postali e dai dividendi);\n– 1030: interessi corrisposti da società cooperative ai soci persone fisiche;\n– 1030: cambiali finanziarie (L. n. 43/1994);\n– 1030: proventi di titoli atipici;\n– 1031: interessi corrisposti a imprese estere;\n– 1032: cessione a termine di obbligazioni e operazioni “pronto contro termine”;\n– 1032: prestito di titoli;\n– 1058: cessione a termine di valute estere;\n– 1105: OICVM esteri;\n– 1243: proventi pagati a non residenti tramite stabili organizzazioni estere di imprese residenti;\n– 1243: proventi pagati alle stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all’erogante;\n– 1245: proventi derivanti da depositi dei privati a garanzia di finanziamenti a imprese residenti\nSanzioni:\nSanzione amministrativa: – omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato; – omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto. Sanzione penale: – mancato versamento\, entro il termine per presentare il mod. 770\, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d’imposta\, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d’imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni\nRiferimenti normativi sanzioni:\nD.Lgs. 18/12/1997\, n. 471\, art. 13 e 14;\nD.Lgs. 10/03/2000\, n. 74\, art. 10-bis
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SUMMARY:Agenzia delle Dogane - Invio dati settori bevande alcoliche
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per l’invio dei dati relativi alla contabilità del secondo mese precedente a quello in corso degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività del settore degli alcoli e delle bevande alcoliche\, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse da vino e dalla birra (DD 12695/RU/2009).\nNormativa di riferimento:\nDD 12695/RU/2009
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SUMMARY:Modello 730/2019 precompilato - Accesso online
DESCRIPTION:Adempimento:\nA partire da tale data l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione\, nell’area riservata\, il modello 730/2019 precompilato.\nSoggetti:\nSono interessati:\n– i pensionati;\n– i lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori che operano all’estero il cui reddito è definito sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente dal legislatore);\n– le persone fisiche che ricevono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente\, quali la mobilità;\n– i soci di cooperative di produzione e lavoro\, di servizi\, agricole;\n– i sacerdoti della Chiesa Cattolica;i titolari di cariche pubbliche elettive\, quali giudici costituzionali\, parlamentari\, consiglieri comunali e regionali;\n– le persone impegnate in lavori socialmente utili;\n– i lavoratori con contratto a tempo determinato per un periodo inferiore a 365 giorni.\nModalità:\nSe corretto e non vi sono integrazioni o modifiche da eseguire\, il contribuente può confermare ed inviare il modello 730/2019 precompilato.
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SUMMARY:Registrazione dei corrispettivi
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per la registrazione delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali sono stati rilasciati lo scontrino o la ricevuta fiscale\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento i commercianti al minuto e i soggetti assimilati\nModalità:\nRegistro dei corrispettivi\nNormativa di riferimento:\n– D.P.R. 26/10/1972\, n. 633\, art. 24;\n– D.P.R. 09/12/1996\, n. 695\, art. 6\, co. 4;\n– D.P.R. 07/12/2001 n. 435;\n– Circolare 05/08/1994\, n. 134/E;\n– Risoluzione 22/09/1976\, n. 363527\nSanzioni:\nSanzione amministrativa:\n– violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni imponibili: sanzione dal 100% al 200% dell’Iva relativa al corrispettivo non documentato/registrato con un minimo di euro 516;\n– registrazione con indicazione di un’imposta inferiore a quella dovuta: sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non documentata\, con un minimo di euro 516;\n– omesso o insufficiente versamento periodico: sanzione pari al 30% dell’importo non versato.\nSanzione penale:\n– emissione di fatture per operazioni inesistenti: reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni. Se l’importo è inferiore a euro 154.937\,07 per periodo d’imposta\, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni\nRiferimenti normativi sanzioni:\n– D.Lgs. 18/12/1997\, n. 471\, art. 6\n– D.Lgs. 10/03/2000\, n. 74\, art. 8
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SUMMARY:Fatturazione differita (formato elettronico)
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per l’emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.\nL’Agenzia delle Entrate nella guida alla E-fattura specifica che: “Dal punto di vista operativo\, questa disposizione può consentire all’utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere al SdI la fattura elettronica\, fermo restando l’obbligo di rilasciare al cliente – al momento dell’operazione – un documento di trasporto o altro documento equipollente anche su carta”\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento imprese ed esercenti arti e professioni soggetti ad IVA\nModalità:\nRegistro delle vendite o dei corrispettivi. La fattura deve anche contenere l’indicazione della data e del numero dei documenti cui si riferisce. Per tutte le cessioni e prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa\nNormativa di riferimento:\n– D.P.R. 14/08/1996\, n. 472\, art. 1;\n– Circolare 19/10/2005\, n. 45/E;\n– Risoluzione 15/11/2004\, n. 135/E;\n– Risoluzione 07/03/2002\, n. 78/E\nSanzioni:\nSanzione amministrativa:\n– violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni imponibili: sanzione dal 100% al 200% dell’Iva relativa al corrispettivo non documentato/registrato con un minimo di euro 516;\n– violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni non imponibili o esenti: sanzione dal 5% al 100% dei corrispettivi non documentati/registrati con un minimo di euro 516;\n– registrazione con indicazione di un’imposta inferiore a quella dovuta: sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non documentata\, con un minimo di euro 516;\n– omesso o insufficiente versamento periodico: sanzione pari al 30% dell’importo non versato.\nSanzione penale:\n– emissione di fatture per operazioni inesistenti: reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni. Se l’importo è inferiore a euro 154.937\,07 per periodo d’imposta\, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni\nRiferimenti normativi sanzioni:\n– D.Lgs. 18/12/1997\, n. 471\, art. 6;\n– D.Lgs. 10/03/2000\, n. 74\, art. 8
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SUMMARY:Annotazione corrispettivi imprese grande distribuzione e commercio al minuto
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per la registrazione delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale\, effettuate nel mese solare precedente\nSoggetti:\nSono tenuti i soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati ed i soggetti che operano nella grande distribuzione e che già possono adottare\, in via opzionale\, la trasmissione telematica dei corrispettivi secondo la Circolare 23/02/2006 n. 8/E\nModalità:\nLa registrazione dev’essere effettuata nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972\, n. 633\nNormativa di riferimento:\n– D.P.R. 26/10/1972\, n. 633\, art. 24;\n– D.P.R. 09/12/1996\, n. 695\, art. 6\, co. 4;\n– D.P.R. 07/12/2001 n. 435;\n– Circolare 05/08/1994\, n. 134/E;\n– Risoluzione 22/09/1976\, n. 363527\nSanzioni:\nSanzione amministrativa:\n– violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni imponibili: sanzione dal 100% al 200% dell’Iva relativa al corrispettivo non documentato/registrato con un minimo di euro 516;\n– registrazione con indicazione di un’imposta inferiore a quella dovuta: sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non documentata\, con un minimo di euro 516;\n– omesso o insufficiente versamento periodico: sanzione pari al 30% dell’importo non versato.\nRiferimenti normativi sanzioni:\n– D.Lgs. 18/12/1997\, n. 471\, art. 6\n– D.Lgs. 10/03/2000\, n. 74\, art. 8
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SUMMARY:Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per il versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento.\nIl versamento riguarda la seconda rata del II periodo contabile (marzo-aprile)\, pari al 25% del PREU dovuto per il VI periodo contabile (novembre-dicembre) dell’anno precedente\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all’art. 110\, co. 6\, R.D. n. 773/1931 (TULPS)\nModalità:\nIl versamento va fatto\, utilizzando il Modello F24\, esclusivamente in via telematica\nNormativa di riferimento:\nR.D. 18/06/1931\, n. 773\, art. 110 comma 6\nD.P.R. 26/10/1972\, n. 640\, art. 14-bis\nD.P.R. 30/12/1999\, n. 544\, art. 6\nD.L. 30/09/2003\, n. 269\, art. 39\, conv. con modif. dalla L. 326/2003;\nD.L. 04/07/2006\, n. 223\, art. 37\, co. 49;\nD.M. 12/04/2007\nCodice tributo:\n– 5156: prelievo erariale unico ed interessi – II periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all’art. 110\, c.6\, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)\nSanzioni:\nSanzioni amministrative:\n– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato\nRiferimenti normativi sanzioni:\nD.Lgs. 18/12/1997\, n. 471\, art. 13
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SUMMARY:Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine inizialmente previsto per il 28 febbraio e così prorogato dal D.P.C.M. del 27.02.2019.\n— \nTermine ultimo per la presentazione della Comunicazione delle Liquidazioni periodiche IVA relative al IV° trimestre 2018. \nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento i soggetti passivi dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).\nSono esonerati i soggetti che emettono fatture in regime di esenzione iva.\nModalità:\nLa presentazione avviene con modalità telematica\nNormativa di riferimento:\n– D.L. 22/10/2016\, n. 193\, art. 4\, co. 2\n– D.P.C.M. del 27.02.2019\, art. 2
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SUMMARY:Agenzia delle Dogane - Trasmissione dati operatori settore energetico
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per l’invio dei dati relativi alla contabilità del secondo mese precedente a quello in corso degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici (DD 52047/2008\, Circolare 10/D/2009).\nNormativa di riferimento:\n– DD 52047/2008\n– Circolare 10/D/2009
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SUMMARY:Agenzia delle Dogane - Trasmissione dati contabili
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per l’invio dei dati contabili relativi al mese precedente di:\n– Destinatari registrati (ex operatori professionali e rappresentanti fiscali) che svolgono l’attività nel settore dei prodotti energetici (DD 33694/RU/2009);\n– Destinatari registrati che svolgo l’attività nel settore delle bevande alcoliche (DD 12695/RU/2009);\n– Destinatari registrati che svolgono l’attività nel settore del vino e di altre bevande fermentate differenti da vino e birra (DD 86767/RU/2009);\n– Depositari autorizzati del settore alcoli (DD 25499/UD/2008);\n– Depositari autorizzati che svolgono l’attività nella fabbricazione di aromi (DD 25499/UD/2008);\n– Depositari autorizzati che svolgono l’attività nel settore del vino e di altre bevande fermentate differenti da vino e birra (DD 25499/UD/2009).\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento i destinatari registrati e i depositari autorizzati.
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SUMMARY:Consegna CU 2019 e CUPE 2019
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per ls consegna ai soggetti interessati della CU 2019 e della CUPE 2019\nSoggetti:\nSono tenuti alla consegna delle CU 2019 tutti i sostituti d’imposta.\nNel caso delle CUPE 2019 i soggetti tenuti all’adempimento sono: sostituti d’imposta che intervengono nella riscossione di utili e proventi equiparati derivanti da azioni o titoli; casse incaricate del pagamento degli utili o altri proventi equiparati; rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.a. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.a; società fiduciarie; imprese di investimento e agenti di cambio.\nModalità:\nLa consegna può avvenire tramite consegna diretta o tramite posta ordinaria\nNormativa di riferimento:\n– D.P.R. 22/07/1998\, n. 322\, art. 4\, co. 6-ter e 6-quater;\n– Prv 21/12/2009\, Agenzia delle Entrate;\n– Risoluzione 145/E/2006;\n– DPR 600/1973\, artt. 27\, 27 bis\, 27 ter;\n– DLgs 21/11/1997\, n. 461\, art. 7;\n– Prv 15/01/2019\, Agenzia delle Entrate
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SUMMARY:Presentazione Modello EAS
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per l’invio telematico del Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi\, nel caso in cui\, nel corso del 2018\, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell’ente precedentemente comunicati.\nSoggetti:\nSono tenuti gli Enti associativi soggetti all’obbligo di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione di dati e notizie rilevanti fiscalmente ai fini della non imponibilità di corrispettivi\, quote e contributi\nModalità:\nLa presentazione deve avvenire in modalità telematica\nNormativa di riferimento:\n– Art. 4\, D.P.R. 633/1972;\n– art. 148\, D.P.R. 917/1986;\n– Provv. Agenzia Entrate 2.9.2009;\n– C.M. 29.10.2009\, n. 45/E;\n– C.M. 24.2.2011\, n. 6/E;\n– C.M. 28.9.2012\, n. 38/E;\n– R.M. 12.12.2012\, n. 110/E;\n– C.M. 1.8.2018\, n. 18/E
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SUMMARY:Contratti di locazione - Registrazione e versamento imposta di registro
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° marzo o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° marzo.\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento i titolari di contratti di locazione che non hanno optato per la cedolare secca di cui all’art. 3 D.Lgs. N. 23/2011\nModalità:\nPagamento mediante modello F24 Elide. I titolari di partita Iva devono pagare necessariamente con modalità telematiche mentre i non titolari di partita iva possono pagare con modalità telematiche o tramite Banche\, Agenzie postali ed Agenti della Riscossione.\nNormativa di riferimento:\nD.P.R. 26/4/1986\, n. 131\, artt. 5 e 17;\nAgenzia delle entrate\, Provvedimento 14/07/2011;\nAgenzia delle entrate\, Provvedimento 04/03/2011;\nRisoluzione 04/01/2008\, n. 2/E;\nRisoluzione 27/11/2006\, n. 134/E;\nCircolare 16/11/2006\, n. 33/E;\nRisoluzione 07/04/2005\, n. 44/E;\nRisoluzione 07/10/2002\, n. 320/E;\nRisoluzione 06/06/2002\, n. 175/E;\nRisoluzione 20/02/2002\, n. 52/E;\nCircolare 07/01/2002\, n. 3/E;\nCircolare 01/06/2011\, n. 26/E\nRisoluzione 24 gennaio 2014\, n. 14/E\nCodice tributo:\n– 1500 locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per prima registrazione\n– 1501 locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per annualità successive\n– 1502 locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per cessioni di contratto\n– 1503 locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per risoluzione del contratto\n– 1504 locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per proroghe del contratto\n– 1505 locazione e affitto di beni immobili – Imposta di bollo\n– 1506 locazione e affitto di beni immobili – Tributi speciali e compensi\n– 1507 locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione\n– 1508 locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione\n– 1509 locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi\n– 1510 locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi\nSanzioni:\nSanzione amministrativa: In caso di tardivo versamento pari al 30% dell’importo non versato\nRiferimenti normativi sanzioni:\nD.Lgs. 18/12/1997\, n. 471\, art. 13
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SUMMARY:Capital gain - attestazione versamenti
DESCRIPTION:Adempimento:\nNB: scadenza originariamente fissata al 31 marzo\, che cade di domenica.\nTermine ultimo entro cui l’intermediario rilascia al contribuente una attestazione del versamento dell’imposta sostitutiva effettuato nell’anno precedente per le operazioni in regime di risparmio amministrato\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento Banche\, SIM ed altri intermediari professionali\nModalità:\nL’attestazione viene rilasciata\, in alternativa\, entro 12 giorni dalla richiesta degli interessati\nNormativa di riferimento:\n– D.Lgs. 21/11/1997\, n. 461\, art. 6\, co. 9
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SUMMARY:Trasmissione dati contributivi tramite modello Uniemens
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine per la trasmissione dei dati contributivi\, relativi i compensi e le retribuzioni del mese precedente tramite il modello di denuncia telematica denominato “UNIEMENS”\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento i datori di lavoro\nModalità:\nPer ogni singolo lavoratore è obbligatorio fornire oltre ai dati retributivi\, anche i dati contributivi e assistenziali\, compresi i dati relativi alle somme conguagliate\, per esempio: assegni familiari\, malattia\, maternità\, congedi parentali\, cassa integrazione anche in relazione alla DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità). Vengono forniti i dati sull’accantonamento TFR e la scelta effettuata dal dipendente di lasciare il TFR in azienda o di trasferirlo a Fondo pensione\, e in questo caso anche le misure compensative. L’UNIEMENS viene presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento\nNormativa di riferimento:\nL. 24 novembre 2003 n. 326;\nMessaggio INPS del 25 maggio 2009 n. 11903
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SUMMARY:Acquisti intracomunitari - Modello Intra-12 - Dichiarazione
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per la dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari\, registrati o soggetti a registrazione nel secondo mese precedente (modello INTRA-12) con indicazione dell’IVA dovuta\, e contestuale versamento.\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento gli enti non commerciali non soggetti passivi IVA e soggetti passivi IVA (in tale ultimo caso\, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali) e agricoltori esonerati\nModalità:\nPresentazione in via telematica direttamente o tramite intermediari abilitati\, utilizzando il modello INTRA 12\nNormativa di riferimento:\nD.L. 30/8/1993\, n. 331\, art. 49;\nD.M. 16/2/1993\, n. 945\, art. 1;\nD.M. 16/2/1993\, n. 945\, art. 2;\nProvv. Agenzia entrate 16/04/2010\nSanzioni:\nSanzione amministrativa:\nSanzione da euro 258 a euro 2.065 per omessa presentazione del modello Sanzione del 30% per ogni importo non versato\nRiferimenti normativi sanzioni:\nD. Lgs. 18/12/1997 n. 471\, art. 5;\nD. Lgs. 18/12/1997 n. 471\, art. 13
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SUMMARY:TFR (slitta a lunedì 1° aprile 2019)
DESCRIPTION:Adempimento: \nObbligo di presentare la dichiarazione sull’avvenuto superamento dei 50 addetti \n Soggetti: \nAziende che\, al 31.12.2018\, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti \n Modalità: \nINPS tramite mod. SC34_TFR_Tesoreria \n Normativa di riferimento: \nINPS circ. 70/2007\nINPS circ. 237/2016
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SUMMARY:Part time (slitta a lunedì 1° aprile 2019)
DESCRIPTION:Adempimento: \nRichiesta di versamenti di contributi volontari integrativi per l’anno 2018 ad integrazione di periodi part time \n Soggetti: \nLavoratori part time \n Modalità: \nINPS \n Normativa di riferimento: \nINPS circ. 29/2006
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SUMMARY:Naspi (slitta a lunedì 1° aprile 2019)
DESCRIPTION:Adempimento: \nObbligo di presentare una dichiarazione sui redditi da lavoro autonomo/impresa percepiti nel 2018\, in caso di esonero dalla dichiarazione dei redditi \n Soggetti: \nTitolari di indennità Naspi \n Modalità: \nINPS\nCon l’indicazione dei redditi da lavoro autonomo o di impresa \n Normativa di riferimento: \nInps circolare 94/2015
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SUMMARY:Lavori usuranti (slitta a lunedì 1° aprile 2019)
DESCRIPTION:Adempimento: \nComunicazione annuale del periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto nel 2018 le lavorazioni rientranti nel concetto di lavori usuranti (art. 1\, comma 1\, lettere da a) a d)\, del D.Lgs. 67/2011)\, nonché\, in caso di svolgimento di lavoro notturno per ogni dipendente\, del numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia \n Soggetti: \nDatori di lavoro che svolgono lavori usuranti \n Modalità: \nTramite sito clic lavoro.gov.it con mod. LAV-US in via telematica \n Normativa di riferimento: \nArt. 2 comma 5 D.Lgs. 67/2011\nDM 20.9.2011\nMin. lavoro nota 31.3.2016 \nDecreto legislativo 21/04/2011\, n. 67\nAccesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti\, a norma dell’articolo 1 della Legge 4 novembre 2010\, n. 183.\nArticolo 2 – Modalità di presentazione della domanda per l’accesso al beneficio e relativa documentazione\nMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Decreto ministeriale 20/09/2011\nAccesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.\nPreambolo \nArticolo 1 – Domanda di accesso al beneficio\nArticolo 2 – Procedimento accertativo\nArticolo 3 – Monitoraggio e meccanismo di salvaguardia\nArticolo 4 – Comunicazioni dell’ente previdenziale\nArticolo 5 – Verifiche ispettive\nArticolo 6 – Modalità di rilevazione e comunicazione\nArticolo 7 – Scambio di dati tra enti\nArticolo 8 – Ricorsi amministrativi\nTabella A – Documentazione minima da presentare ai fini della procedibilità della domanda di accesso al beneficio\nIntegrale – Testo storico
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SUMMARY:Disoccupazione (slitta a lunedì 1° aprile 2019)
DESCRIPTION:Adempimento: \nObbligo di presentare una dichiarazione sui redditi da lavoro autonomo/impresa percepiti nel 2018\, in caso di esonero dalla dichiarazione dei redditi \n Soggetti: \nTitolari di indennità DIS COLL \n Modalità: \nINPS\nCon l’indicazione dei redditi da lavoro autonomo o di impresa \n Normativa di riferimento: \nInps circolare 83/2015
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SUMMARY:Certificazione unica (slitta a lunedì 1° aprile 2019)
DESCRIPTION:Adempimento: \nConsegna della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2018 \n Soggetti: \nGeneralità dei sostituti di imposta \n Modalità: \nLavoratori e collaboratori tramite mod. di Certificazione unica CU/2019 \n Normativa di riferimento: \nD.Lgs. 175/2014\nProvv. Agenzia entrate del 15.1.2019 \nAgenzia delle Entrate: Provvedimento 15/01/2019\, n. 10664\nApprovazione della Certificazione Unica “CU 2019”\, relativa all’anno 2018\, unitamente alle istruzioni di compilazione\, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica\nPreambolo \nArticolo unico – Approvazione della Certificazione Unica “CU 2019”\nAllegato 1 – Modello ordinario Certificazione unica\nAllegato 2 – Modello sintetico Certificazione unica\nAllegato 3 – Istruzioni per la compilazione\nAllegato 4 – Specifiche tecniche per la trasmissione del modello\nDecreto legislativo 21/11/2014\, n. 175\nSemplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata\nPreambolo \nArticolo 1 – Dichiarazione dei redditi precompilata\nArticolo 2 – Trasmissione all’Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d’imposta\nArticolo 3 – Trasmissione all’Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti\nArticolo 4 – Accettazione e modifica della dichiarazione precompilata\nArticolo 5 – Limiti ai poteri di controllo\nArticolo 6 – Visto di conformità\nArticolo 7 – Modifica compensi\nArticolo 8 – Semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all’Irpef\nArticolo 9 – Disposizioni di attuazione e finali\nArticolo 10 – Spese di vitto e alloggio dei professionisti\nArticolo 11 – Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare\nArticolo 12 – Abrogazione della comunicazione all’Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazi\nArticolo 13 – Esecuzione dei rimborsi IVA\nArticolo 14 – Rimborso dei crediti d’imposta e degli interessi in conto fiscale\nArticolo 15 – Compensazione dei rimborsi da assistenza\nArticolo 16 – Razionalizzazione comunicazioni dell’esercizio di opzione\nArticolo 17 – Razionalizzazione delle modalità di presentazione e dei termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone\nArticolo 18 – Società in perdita sistematica\nArticolo 19 – Semplificazione delle dichiarazioni delle società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato\nArticolo 20 – Comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle lettere d’intento\nArticolo 21 – Comunicazione delle operazioni intercorse con paesi black list\nArticolo 22 – Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie\nArticolo 23 – Semplificazione elenchi intrastat servizi\nArticolo 24 – Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri\nArticolo 25 – Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi intrastat\nArticolo 26 – Ammortamento finanziario: eliminazione della richiesta di autorizzazione all’Agenzia delle entrate\nArticolo 27 – Ritenute su agenti – comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi\nArticolo 28 – Coordinamento\, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari\nArticolo 29 – Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione\nArticolo 30 – Spese di rappresentanza – adeguamento valore di riferimento omaggi a disciplina imposte sui redditi\nArticolo 31 – Rettifica IVA crediti non riscossi\nArticolo 32 – Regime fiscale dei beni sequestrati\nArticolo 33 – Allineamento definizione prima casa IVA – registro\nArticolo 34 – Disposizioni per la cooperazione nell’attività di rilevazione delle violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica\nArticolo 35 – Requisiti per l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei Centri autorizzati\nArticolo 36 – Soppressione dell’obbligo di depositare copia dell’appello\nArticolo 37 – Disposizione finanziaria
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SUMMARY:Cassa integrazione (slitta a lunedì 1° aprile 2019)
DESCRIPTION:Adempimento: \nTermine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente \n Soggetti: \nGeneralità datori di lavoro \n Modalità: \nINPS in via telematica \n Normativa di riferimento: \nArt. 15 D.Lgs. 148/2015\nD.Lgs. 185/2016 \nDecreto legislativo 14/09/2015\, n. 148\nDisposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro\, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014\, n. 183. [Jobs act ammortizzatori sociali]\nArticolo 15 – Procedimento\nDecreto legislativo 24/09/2016\, n. 185\nDisposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015\, n. 81 e 14 settembre 2015\, nn. 148\, 149\, 150 e 151\, a norma dell’articolo 1\, comma 13\, della legge 10 dicembre 2014\, n. 183. [Decreto correttivo al jobs act]\nPreambolo \nArticolo 1 – Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 81 del 2015\nArticolo 2 – Modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015\nArticolo 3 – Modificazioni al decreto legislativo n. 149 del 2015\nArticolo 4 – Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 150 del 2015\nArticolo 5 – Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 151 del 2015\nArticolo 6 – Entrata in vigore\nIntegrale – Testo storico
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SUMMARY:Contributo FIRR (Slitta a lunedì 1° aprile 2019)
DESCRIPTION:Adempimento: \nVersamento dei contributi per alimentare il fondo dell’indennità di fine rapporto di agenti e rappresentanti \n Soggetti: \nImprese industriali\, commerciali e artigiane preponenti \n Modalità: \nFIRR\nTramite Mav bancario o addebito con RID su c/c bancario \n Normativa di riferimento: \nAccordi contrattuali del 12.6.2002 e 20.3.2002
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SUMMARY:Definizione degli atti di accertamento - Pagamento seconda rata
DESCRIPTION:Adempimento: \nScade il pagamento della seconda rata se la prima è avvenuta entro il 31/12/2018.\nNB: il versamento delle somme può essere effettuato con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. \n Soggetti: \nSono interessati alla scadenza i contribuenti che intendono definire un atto di accertamento.\nLe regole valgono anche per le associazioni e società sportive che intendono regolarizzare atti di accertamento. \n Modalità: \nGli avvisi di accertamento\, gli avvisi di rettifica e di liquidazione\, gli atti di recupero notificati entro il 24 ottobre 2018 non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data\, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte\, senza le sanzioni\, gli interessi e gli eventuali accessori.\nSono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria. \n Normativa di riferimento: \n– Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119\, art. 2\n– Provvedimento Agenzia delle Entrate e delle Dogane prot. n. 298724/2018 del 9 novembre 2018
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SUMMARY:Saldo Iva annuale - Versamento
DESCRIPTION:Adempimento: \nTermine ultimo per il versamento\, in unica soluzione o come prima rata (massimo 9 rate)\, dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2018 risultante dalla dichiarazione IVA annuale\, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo \n Soggetti: \nSono tenuti all’adempimento Imprese ed esercenti arti e professioni in regime IVA \n Modalità: \nIl versamento va fatto\, utilizzando il Modello F24\, esclusivamente in via telematica \n Normativa di riferimento: \nD.P.R. 26/10/1972\, n. 633\, art. 30;\nD.P.R. 14/10/1999\, n. 542\, art. 6;\nD.Lgs. 09/07/1997\, n. 241\, art. 17\, 18\, 19 e 20;\nD.Dirig. 30/03/1998;\nD.M. 31/03/2000;\nAgenzia entrate\, Provv. 20/06/2002;\nD.L. 04/07/2006\, n. 223\, art. 37\, co. 49 \n Codice tributo: \n– 6099: versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale \n Sanzioni: \nSanzione amministrativa:\n– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato \n Riferimenti normativi sanzioni: \nD.Lgs. 18/12/1997\, n. 471\, art. 13 \nMinistero delle Finanze: Decreto 31/03/2000\nEstensione dell’applicazione dei versamenti unitari con compensazione ed approvazione del nuovo modello di pagamento per l’esecuzione di tali versamenti\, ai sensi degli articoli 17\, comma 2\, lettera h ter)\, e 24\, comma 4\, del decreto legislativo 9 luglio 1997\, n. 241\nArticolo 1 – Ambito di applicazione delle disposizioni\nAgenzia delle Entrate: Provvedimento 20/06/2002\nApprovazione del modello “F24” per l’esecuzione dei versamenti dell’Imposta comunale sugli immobili\, di cui al decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992\, con le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997\, n. 241.\nArticolo unico – Approvazione del modello F24 per il versamento ICI\nMinistero delle Finanze: Decreto 30/03/1998\nApprovazione del modello da utilizzare per eseguire i versamenti unitari con compensazione previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997\, n. 241\nArticolo 1 – Approvazione del modello\nDecreto legislativo 09/07/1997\, n. 241\nNorme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto\, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.\nArticolo 17 – Oggetto\nArticolo 18 – Termini di versamento\nArticolo 19 – Modalita` di versamento mediante delega\nArticolo 20 – Pagamenti rateali\nDecreto legislativo 18/12/1997\, n. 471\nRiforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette\, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi\, a norma dell’articolo 3\, comma 133\, lettera q)\, della legge 23 dicembre 1996\, n. 662.\nArticolo 13 – Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione\nDecreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972\, n. 633\nIstituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. [TU IVA]\nArticolo 30 – Versamento di conguaglio e rimborso dell’eccedenza\nDecreto del Presidente della Repubblica 14/10/1999\, n. 542\nRegolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi\, dell’IRAP e dell’IVA.\nArticolo 6 – Modifiche di termini in materia di IVA\nDecreto legge 04/07/2006\, n. 223\nDisposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale\, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica\, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale. (Decreto Bersani)\nArticolo 37 – Disposizioni in tema di accertamento\, semplificazione e altre misure di carattere finanziario
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SUMMARY:Ritenute su redditi di lavoro autonomo\, abituale\, occasionale\, diritti d'autore e simili
DESCRIPTION:Adempimento: \nTermine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:\n– compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo abituale;\n– compensi per prestazioni occasionali (salvo che si tratti di compensi di importo inferiore a euro 25\,82 corrisposti da enti non commerciali);\n– compensi corrisposti ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro;\n– cessione di diritti d’autore da parte degli stessi autori o da parte di eredi o donatari;\n– diritti e opere dell’ingegno\, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate;\n– compensi a stranieri per prestazioni di lavoro autonomo in Italia;\n– compensi a stranieri per brevetti e diritti d’autore;\n– partecipazione agli utili dei fondatori di società di capitali;\n– compensi a sportivi professionisti per prestazioni di lavoro autonomo \n Soggetti: \nSono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973) \n Modalità: \nIl versamento va fatto\, utilizzando il Modello F24\, esclusivamente in via telematica \n Normativa di riferimento: \nD.P.R. 29/09/1973\, n. 600\, art. 25;\nD.P.R. 29/09/1973\, n. 602\, art. 3 e 8;\nRisoluzione 11/06/2009\, n. 154/E;\nRisoluzione 18/10/2007\, n. 296/E;\nRisoluzione 04/05/2006\, n. 56/E;\nRisoluzione 09/02/2004\, n. 12/E;\nRisoluzione 28/05/2003\, n. 118/E;\nRisoluzione 21/03/2003\, n. 69/E;\nRisoluzione 01/10/2001\, n. 142/E;\nRisoluzione 12/07/2001\, n. 118/E;\nRisoluzione 21/05/2001\, n. 73/E;\nCircolare 06/11/2000\, n. 204/E;\nRisoluzione 22/07/1996\, n. 150/E \n Codice tributo: \n1040: ritenute su redditi di lavoro autonomo e compensi per l’esercizio di arti e professioni \n Sanzioni: \nSanzione amministrativa:\n– omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato;\n– omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto. Sanzione penale:\n– mancato versamento\, entro il termine per presentare il mod. 770\, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d’imposta\, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d’imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni \n Riferimenti normativi sanzioni: \nD.Lgs. 18/12/1997\, n. 471\, art. 13 e 14;\nD.Lgs. 10/03/2000\, n. 74\, art. 10-bis \nDecreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973\, n. 602\nDisposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. [TU riscossione]\nArticolo 3 – Riscossione mediante versamenti diretti\nArticolo 8 – Termini per il versamento diretto\nDecreto legislativo 10/03/2000\, n. 74\nNuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto\, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999\, n. 205.\nArticolo 10 bis – Omesso versamento di ritenute dovute o certificate\nDecreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973\, n. 600\nDisposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. [TU Accertamento]\nArticolo 25 – Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi\nDecreto legislativo 18/12/1997\, n. 471\nRiforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette\, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi\, a norma dell’articolo 3\, comma 133\, lettera q)\, della legge 23 dicembre 1996\, n. 662.\nArticolo 13 – Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione\nArticolo 14 – Violazioni dell’obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte
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SUMMARY:Ritenute su provvigioni agenti e indennità cessazione di rapporti
DESCRIPTION:Adempimento: \nTermine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:\n– provvigioni per prestazioni abituali di agenti\, rappresentanti\, mediatori\, commissionari\, procacciatori d’affari e per prestazioni occasionali;\n– provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio;\n– indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;\n– indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. \n Soggetti: \nSono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973\, salvo particolari soggetti esclusi – es. imprese agricole\, agenzie di viaggio\, ecc.) \n Modalità: \nIl versamento va fatto\, utilizzando il Modello F24\, esclusivamente in via telematica \n Normativa di riferimento: \nD.P.R. 29/09/1973\, n. 600\, art. 25-bis;\nD.P.R. 29/09/1973\, n. 602\, art. 3 e 8;\nRisoluzione 02/02/2007\, n. 18/E;\nRisoluzione 18/11/2003\, n. 209/E;\nRisoluzione 21/07/2003\, n. 156/E;\nRisoluzione 11/03/1989\, n. 8/1062;\nRisoluzione 30/04/1984\, n. 8/390;\nCircolare 10/06/1983\, n. 24/8/845 \n Codice tributo: \n– 1040: provvigioni per prestazioni abituali di agenti\, rappresentanti\, mediatori\, commissionari\, procacciatori d’affari e per prestazioni occasionali;\n– 1040: provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio;\n– 1040: indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. \n Sanzioni: \nSanzione amministrativa:\n– omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato;\n– omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto.\nSanzione penale:\n– mancato versamento\, entro il termine per presentare il mod. 770\, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d’imposta\, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d’imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni. \n Riferimenti normativi sanzioni: \nD.Lgs. 18/12/1997\, n. 471\, art. 13 e 14;\nD.Lgs. 10/03/2000\, n. 74\, art. 10-bis \nDecreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973\, n. 602\nDisposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. [TU riscossione]\nArticolo 3 – Riscossione mediante versamenti diretti\nArticolo 8 – Termini per il versamento diretto\nDecreto legislativo 10/03/2000\, n. 74\nNuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto\, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999\, n. 205.\nArticolo 10 bis – Omesso versamento di ritenute dovute o certificate\nDecreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973\, n. 600\nDisposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. [TU Accertamento]\nArticolo 25 bis – Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione\, di agenzia\, di mediazione\, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari\nDecreto legislativo 18/12/1997\, n. 471\nRiforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette\, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi\, a norma dell’articolo 3\, comma 133\, lettera q)\, della legge 23 dicembre 1996\, n. 662.\nArticolo 13 – Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione\nArticolo 14 – Violazioni dell’obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte
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SUMMARY:Ritenute su prestazioni effettuate nei confronti dei condomini
DESCRIPTION:Adempimento: \nTermine ultimo per il versamento delle ritenute del 4% sulle corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa \n Soggetti: \nSono tenuti all’adempimento i condomini in qualità di sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973) \n Modalità: \nIl versamento va fatto\, utilizzando il Modello F24 presso Banche\, Agenzie Postali o Agenti della riscossione \n Normativa di riferimento: \nD.P.R. 29/09/1973\, n. 600\, art. 25-ter;\nL. 27/12/2006\, n. 296\, art. 1\, co. 43;\nRisoluzione 25/10/2007\, n. 306/E;\nRisoluzione 15/05/2007\, n. 99/E;\nCircolare 07/02/2007\, n. 7/E \n Codice tributo: \n1019: ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente;\n1020: ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRES dovuta dal percipiente. \n Sanzioni: \nSanzione amministrativa:\n– omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato;\n– omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto.\nSanzione penale:\n– mancato versamento\, entro il termine per presentare il mod. 770\, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d’imposta\, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d’imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni \n Riferimenti normativi sanzioni: \nD.Lgs. 18/12/1997\, n. 471\, art. 13 e 14;\nD.Lgs. 10/03/2000\, n. 74\, art. 10-bis \nLegge 27/12/2006\, n. 296\nDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007).\nArticolo 1 – Comma 43 Condominio e appalti\nDecreto legislativo 10/03/2000\, n. 74\nNuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto\, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999\, n. 205.\nArticolo 10 bis – Omesso versamento di ritenute dovute o certificate\nDecreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973\, n. 600\nDisposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. [TU Accertamento]\nArticolo 25 ter – Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore\nDecreto legislativo 18/12/1997\, n. 471\nRiforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette\, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi\, a norma dell’articolo 3\, comma 133\, lettera q)\, della legge 23 dicembre 1996\, n. 662.\nArticolo 13 – Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione\nArticolo 14 – Violazioni dell’obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte
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