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SUMMARY:Agenzia delle Dogane - Trasmissione dati contabili
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per l’invio dei dati contabili relativi al mese precedente di:\n– Destinatari registrati (ex operatori professionali e rappresentanti fiscali) che svolgono l’attività nel settore dei prodotti energetici (DD 33694/RU/2009);\n– Destinatari registrati che svolgo l’attività nel settore delle bevande alcoliche (DD 12695/RU/2009);\n– Destinatari registrati che svolgono l’attività nel settore del vino e di altre bevande fermentate differenti da vino e birra (DD 86767/RU/2009);\n– Depositari autorizzati del settore alcoli (DD 25499/UD/2008);\n– Depositari autorizzati che svolgono l’attività nella fabbricazione di aromi (DD 25499/UD/2008);\n– Depositari autorizzati che svolgono l’attività nel settore del vino e di altre bevande fermentate differenti da vino e birra (DD 25499/UD/2009).\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento i destinatari registrati e i depositari autorizzati.
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SUMMARY:Consegna CU 2019 e CUPE 2019
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per ls consegna ai soggetti interessati della CU 2019 e della CUPE 2019\nSoggetti:\nSono tenuti alla consegna delle CU 2019 tutti i sostituti d’imposta.\nNel caso delle CUPE 2019 i soggetti tenuti all’adempimento sono: sostituti d’imposta che intervengono nella riscossione di utili e proventi equiparati derivanti da azioni o titoli; casse incaricate del pagamento degli utili o altri proventi equiparati; rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.a. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.a; società fiduciarie; imprese di investimento e agenti di cambio.\nModalità:\nLa consegna può avvenire tramite consegna diretta o tramite posta ordinaria\nNormativa di riferimento:\n– D.P.R. 22/07/1998\, n. 322\, art. 4\, co. 6-ter e 6-quater;\n– Prv 21/12/2009\, Agenzia delle Entrate;\n– Risoluzione 145/E/2006;\n– DPR 600/1973\, artt. 27\, 27 bis\, 27 ter;\n– DLgs 21/11/1997\, n. 461\, art. 7;\n– Prv 15/01/2019\, Agenzia delle Entrate
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SUMMARY:Presentazione Modello EAS
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per l’invio telematico del Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi\, nel caso in cui\, nel corso del 2018\, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell’ente precedentemente comunicati.\nSoggetti:\nSono tenuti gli Enti associativi soggetti all’obbligo di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione di dati e notizie rilevanti fiscalmente ai fini della non imponibilità di corrispettivi\, quote e contributi\nModalità:\nLa presentazione deve avvenire in modalità telematica\nNormativa di riferimento:\n– Art. 4\, D.P.R. 633/1972;\n– art. 148\, D.P.R. 917/1986;\n– Provv. Agenzia Entrate 2.9.2009;\n– C.M. 29.10.2009\, n. 45/E;\n– C.M. 24.2.2011\, n. 6/E;\n– C.M. 28.9.2012\, n. 38/E;\n– R.M. 12.12.2012\, n. 110/E;\n– C.M. 1.8.2018\, n. 18/E
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SUMMARY:Contratti di locazione - Registrazione e versamento imposta di registro
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° marzo o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° marzo.\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento i titolari di contratti di locazione che non hanno optato per la cedolare secca di cui all’art. 3 D.Lgs. N. 23/2011\nModalità:\nPagamento mediante modello F24 Elide. I titolari di partita Iva devono pagare necessariamente con modalità telematiche mentre i non titolari di partita iva possono pagare con modalità telematiche o tramite Banche\, Agenzie postali ed Agenti della Riscossione.\nNormativa di riferimento:\nD.P.R. 26/4/1986\, n. 131\, artt. 5 e 17;\nAgenzia delle entrate\, Provvedimento 14/07/2011;\nAgenzia delle entrate\, Provvedimento 04/03/2011;\nRisoluzione 04/01/2008\, n. 2/E;\nRisoluzione 27/11/2006\, n. 134/E;\nCircolare 16/11/2006\, n. 33/E;\nRisoluzione 07/04/2005\, n. 44/E;\nRisoluzione 07/10/2002\, n. 320/E;\nRisoluzione 06/06/2002\, n. 175/E;\nRisoluzione 20/02/2002\, n. 52/E;\nCircolare 07/01/2002\, n. 3/E;\nCircolare 01/06/2011\, n. 26/E\nRisoluzione 24 gennaio 2014\, n. 14/E\nCodice tributo:\n– 1500 locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per prima registrazione\n– 1501 locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per annualità successive\n– 1502 locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per cessioni di contratto\n– 1503 locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per risoluzione del contratto\n– 1504 locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per proroghe del contratto\n– 1505 locazione e affitto di beni immobili – Imposta di bollo\n– 1506 locazione e affitto di beni immobili – Tributi speciali e compensi\n– 1507 locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione\n– 1508 locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione\n– 1509 locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi\n– 1510 locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi\nSanzioni:\nSanzione amministrativa: In caso di tardivo versamento pari al 30% dell’importo non versato\nRiferimenti normativi sanzioni:\nD.Lgs. 18/12/1997\, n. 471\, art. 13
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SUMMARY:Capital gain - attestazione versamenti
DESCRIPTION:Adempimento:\nNB: scadenza originariamente fissata al 31 marzo\, che cade di domenica.\nTermine ultimo entro cui l’intermediario rilascia al contribuente una attestazione del versamento dell’imposta sostitutiva effettuato nell’anno precedente per le operazioni in regime di risparmio amministrato\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento Banche\, SIM ed altri intermediari professionali\nModalità:\nL’attestazione viene rilasciata\, in alternativa\, entro 12 giorni dalla richiesta degli interessati\nNormativa di riferimento:\n– D.Lgs. 21/11/1997\, n. 461\, art. 6\, co. 9
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SUMMARY:Trasmissione dati contributivi tramite modello Uniemens
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine per la trasmissione dei dati contributivi\, relativi i compensi e le retribuzioni del mese precedente tramite il modello di denuncia telematica denominato “UNIEMENS”\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento i datori di lavoro\nModalità:\nPer ogni singolo lavoratore è obbligatorio fornire oltre ai dati retributivi\, anche i dati contributivi e assistenziali\, compresi i dati relativi alle somme conguagliate\, per esempio: assegni familiari\, malattia\, maternità\, congedi parentali\, cassa integrazione anche in relazione alla DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità). Vengono forniti i dati sull’accantonamento TFR e la scelta effettuata dal dipendente di lasciare il TFR in azienda o di trasferirlo a Fondo pensione\, e in questo caso anche le misure compensative. L’UNIEMENS viene presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento\nNormativa di riferimento:\nL. 24 novembre 2003 n. 326;\nMessaggio INPS del 25 maggio 2009 n. 11903
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SUMMARY:Acquisti intracomunitari - Modello Intra-12 - Dichiarazione
DESCRIPTION:Adempimento:\nTermine ultimo per la dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari\, registrati o soggetti a registrazione nel secondo mese precedente (modello INTRA-12) con indicazione dell’IVA dovuta\, e contestuale versamento.\nSoggetti:\nSono tenuti all’adempimento gli enti non commerciali non soggetti passivi IVA e soggetti passivi IVA (in tale ultimo caso\, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali) e agricoltori esonerati\nModalità:\nPresentazione in via telematica direttamente o tramite intermediari abilitati\, utilizzando il modello INTRA 12\nNormativa di riferimento:\nD.L. 30/8/1993\, n. 331\, art. 49;\nD.M. 16/2/1993\, n. 945\, art. 1;\nD.M. 16/2/1993\, n. 945\, art. 2;\nProvv. Agenzia entrate 16/04/2010\nSanzioni:\nSanzione amministrativa:\nSanzione da euro 258 a euro 2.065 per omessa presentazione del modello Sanzione del 30% per ogni importo non versato\nRiferimenti normativi sanzioni:\nD. Lgs. 18/12/1997 n. 471\, art. 5;\nD. Lgs. 18/12/1997 n. 471\, art. 13
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SUMMARY:TFR (slitta a lunedì 1° aprile 2019)
DESCRIPTION:Adempimento: \nObbligo di presentare la dichiarazione sull’avvenuto superamento dei 50 addetti \n Soggetti: \nAziende che\, al 31.12.2018\, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti \n Modalità: \nINPS tramite mod. SC34_TFR_Tesoreria \n Normativa di riferimento: \nINPS circ. 70/2007\nINPS circ. 237/2016
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SUMMARY:Part time (slitta a lunedì 1° aprile 2019)
DESCRIPTION:Adempimento: \nRichiesta di versamenti di contributi volontari integrativi per l’anno 2018 ad integrazione di periodi part time \n Soggetti: \nLavoratori part time \n Modalità: \nINPS \n Normativa di riferimento: \nINPS circ. 29/2006
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SUMMARY:Naspi (slitta a lunedì 1° aprile 2019)
DESCRIPTION:Adempimento: \nObbligo di presentare una dichiarazione sui redditi da lavoro autonomo/impresa percepiti nel 2018\, in caso di esonero dalla dichiarazione dei redditi \n Soggetti: \nTitolari di indennità Naspi \n Modalità: \nINPS\nCon l’indicazione dei redditi da lavoro autonomo o di impresa \n Normativa di riferimento: \nInps circolare 94/2015
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SUMMARY:Lavori usuranti (slitta a lunedì 1° aprile 2019)
DESCRIPTION:Adempimento: \nComunicazione annuale del periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto nel 2018 le lavorazioni rientranti nel concetto di lavori usuranti (art. 1\, comma 1\, lettere da a) a d)\, del D.Lgs. 67/2011)\, nonché\, in caso di svolgimento di lavoro notturno per ogni dipendente\, del numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia \n Soggetti: \nDatori di lavoro che svolgono lavori usuranti \n Modalità: \nTramite sito clic lavoro.gov.it con mod. LAV-US in via telematica \n Normativa di riferimento: \nArt. 2 comma 5 D.Lgs. 67/2011\nDM 20.9.2011\nMin. lavoro nota 31.3.2016 \nDecreto legislativo 21/04/2011\, n. 67\nAccesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti\, a norma dell’articolo 1 della Legge 4 novembre 2010\, n. 183.\nArticolo 2 – Modalità di presentazione della domanda per l’accesso al beneficio e relativa documentazione\nMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Decreto ministeriale 20/09/2011\nAccesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.\nPreambolo \nArticolo 1 – Domanda di accesso al beneficio\nArticolo 2 – Procedimento accertativo\nArticolo 3 – Monitoraggio e meccanismo di salvaguardia\nArticolo 4 – Comunicazioni dell’ente previdenziale\nArticolo 5 – Verifiche ispettive\nArticolo 6 – Modalità di rilevazione e comunicazione\nArticolo 7 – Scambio di dati tra enti\nArticolo 8 – Ricorsi amministrativi\nTabella A – Documentazione minima da presentare ai fini della procedibilità della domanda di accesso al beneficio\nIntegrale – Testo storico
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SUMMARY:Disoccupazione (slitta a lunedì 1° aprile 2019)
DESCRIPTION:Adempimento: \nObbligo di presentare una dichiarazione sui redditi da lavoro autonomo/impresa percepiti nel 2018\, in caso di esonero dalla dichiarazione dei redditi \n Soggetti: \nTitolari di indennità DIS COLL \n Modalità: \nINPS\nCon l’indicazione dei redditi da lavoro autonomo o di impresa \n Normativa di riferimento: \nInps circolare 83/2015
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SUMMARY:Certificazione unica (slitta a lunedì 1° aprile 2019)
DESCRIPTION:Adempimento: \nConsegna della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2018 \n Soggetti: \nGeneralità dei sostituti di imposta \n Modalità: \nLavoratori e collaboratori tramite mod. di Certificazione unica CU/2019 \n Normativa di riferimento: \nD.Lgs. 175/2014\nProvv. Agenzia entrate del 15.1.2019 \nAgenzia delle Entrate: Provvedimento 15/01/2019\, n. 10664\nApprovazione della Certificazione Unica “CU 2019”\, relativa all’anno 2018\, unitamente alle istruzioni di compilazione\, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica\nPreambolo \nArticolo unico – Approvazione della Certificazione Unica “CU 2019”\nAllegato 1 – Modello ordinario Certificazione unica\nAllegato 2 – Modello sintetico Certificazione unica\nAllegato 3 – Istruzioni per la compilazione\nAllegato 4 – Specifiche tecniche per la trasmissione del modello\nDecreto legislativo 21/11/2014\, n. 175\nSemplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata\nPreambolo \nArticolo 1 – Dichiarazione dei redditi precompilata\nArticolo 2 – Trasmissione all’Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d’imposta\nArticolo 3 – Trasmissione all’Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti\nArticolo 4 – Accettazione e modifica della dichiarazione precompilata\nArticolo 5 – Limiti ai poteri di controllo\nArticolo 6 – Visto di conformità\nArticolo 7 – Modifica compensi\nArticolo 8 – Semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all’Irpef\nArticolo 9 – Disposizioni di attuazione e finali\nArticolo 10 – Spese di vitto e alloggio dei professionisti\nArticolo 11 – Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare\nArticolo 12 – Abrogazione della comunicazione all’Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazi\nArticolo 13 – Esecuzione dei rimborsi IVA\nArticolo 14 – Rimborso dei crediti d’imposta e degli interessi in conto fiscale\nArticolo 15 – Compensazione dei rimborsi da assistenza\nArticolo 16 – Razionalizzazione comunicazioni dell’esercizio di opzione\nArticolo 17 – Razionalizzazione delle modalità di presentazione e dei termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone\nArticolo 18 – Società in perdita sistematica\nArticolo 19 – Semplificazione delle dichiarazioni delle società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato\nArticolo 20 – Comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle lettere d’intento\nArticolo 21 – Comunicazione delle operazioni intercorse con paesi black list\nArticolo 22 – Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie\nArticolo 23 – Semplificazione elenchi intrastat servizi\nArticolo 24 – Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri\nArticolo 25 – Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi intrastat\nArticolo 26 – Ammortamento finanziario: eliminazione della richiesta di autorizzazione all’Agenzia delle entrate\nArticolo 27 – Ritenute su agenti – comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi\nArticolo 28 – Coordinamento\, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari\nArticolo 29 – Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione\nArticolo 30 – Spese di rappresentanza – adeguamento valore di riferimento omaggi a disciplina imposte sui redditi\nArticolo 31 – Rettifica IVA crediti non riscossi\nArticolo 32 – Regime fiscale dei beni sequestrati\nArticolo 33 – Allineamento definizione prima casa IVA – registro\nArticolo 34 – Disposizioni per la cooperazione nell’attività di rilevazione delle violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica\nArticolo 35 – Requisiti per l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei Centri autorizzati\nArticolo 36 – Soppressione dell’obbligo di depositare copia dell’appello\nArticolo 37 – Disposizione finanziaria
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SUMMARY:Cassa integrazione (slitta a lunedì 1° aprile 2019)
DESCRIPTION:Adempimento: \nTermine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente \n Soggetti: \nGeneralità datori di lavoro \n Modalità: \nINPS in via telematica \n Normativa di riferimento: \nArt. 15 D.Lgs. 148/2015\nD.Lgs. 185/2016 \nDecreto legislativo 14/09/2015\, n. 148\nDisposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro\, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014\, n. 183. [Jobs act ammortizzatori sociali]\nArticolo 15 – Procedimento\nDecreto legislativo 24/09/2016\, n. 185\nDisposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015\, n. 81 e 14 settembre 2015\, nn. 148\, 149\, 150 e 151\, a norma dell’articolo 1\, comma 13\, della legge 10 dicembre 2014\, n. 183. [Decreto correttivo al jobs act]\nPreambolo \nArticolo 1 – Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 81 del 2015\nArticolo 2 – Modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015\nArticolo 3 – Modificazioni al decreto legislativo n. 149 del 2015\nArticolo 4 – Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 150 del 2015\nArticolo 5 – Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 151 del 2015\nArticolo 6 – Entrata in vigore\nIntegrale – Testo storico
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SUMMARY:Contributo FIRR (Slitta a lunedì 1° aprile 2019)
DESCRIPTION:Adempimento: \nVersamento dei contributi per alimentare il fondo dell’indennità di fine rapporto di agenti e rappresentanti \n Soggetti: \nImprese industriali\, commerciali e artigiane preponenti \n Modalità: \nFIRR\nTramite Mav bancario o addebito con RID su c/c bancario \n Normativa di riferimento: \nAccordi contrattuali del 12.6.2002 e 20.3.2002
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SUMMARY:Definizione degli atti di accertamento - Pagamento seconda rata
DESCRIPTION:Adempimento: \nScade il pagamento della seconda rata se la prima è avvenuta entro il 31/12/2018.\nNB: il versamento delle somme può essere effettuato con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. \n Soggetti: \nSono interessati alla scadenza i contribuenti che intendono definire un atto di accertamento.\nLe regole valgono anche per le associazioni e società sportive che intendono regolarizzare atti di accertamento. \n Modalità: \nGli avvisi di accertamento\, gli avvisi di rettifica e di liquidazione\, gli atti di recupero notificati entro il 24 ottobre 2018 non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data\, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte\, senza le sanzioni\, gli interessi e gli eventuali accessori.\nSono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria. \n Normativa di riferimento: \n– Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119\, art. 2\n– Provvedimento Agenzia delle Entrate e delle Dogane prot. n. 298724/2018 del 9 novembre 2018
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SUMMARY:Saldo Iva annuale - Versamento
DESCRIPTION:Adempimento: \nTermine ultimo per il versamento\, in unica soluzione o come prima rata (massimo 9 rate)\, dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2018 risultante dalla dichiarazione IVA annuale\, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo \n Soggetti: \nSono tenuti all’adempimento Imprese ed esercenti arti e professioni in regime IVA \n Modalità: \nIl versamento va fatto\, utilizzando il Modello F24\, esclusivamente in via telematica \n Normativa di riferimento: \nD.P.R. 26/10/1972\, n. 633\, art. 30;\nD.P.R. 14/10/1999\, n. 542\, art. 6;\nD.Lgs. 09/07/1997\, n. 241\, art. 17\, 18\, 19 e 20;\nD.Dirig. 30/03/1998;\nD.M. 31/03/2000;\nAgenzia entrate\, Provv. 20/06/2002;\nD.L. 04/07/2006\, n. 223\, art. 37\, co. 49 \n Codice tributo: \n– 6099: versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale \n Sanzioni: \nSanzione amministrativa:\n– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato \n Riferimenti normativi sanzioni: \nD.Lgs. 18/12/1997\, n. 471\, art. 13 \nMinistero delle Finanze: Decreto 31/03/2000\nEstensione dell’applicazione dei versamenti unitari con compensazione ed approvazione del nuovo modello di pagamento per l’esecuzione di tali versamenti\, ai sensi degli articoli 17\, comma 2\, lettera h ter)\, e 24\, comma 4\, del decreto legislativo 9 luglio 1997\, n. 241\nArticolo 1 – Ambito di applicazione delle disposizioni\nAgenzia delle Entrate: Provvedimento 20/06/2002\nApprovazione del modello “F24” per l’esecuzione dei versamenti dell’Imposta comunale sugli immobili\, di cui al decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992\, con le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997\, n. 241.\nArticolo unico – Approvazione del modello F24 per il versamento ICI\nMinistero delle Finanze: Decreto 30/03/1998\nApprovazione del modello da utilizzare per eseguire i versamenti unitari con compensazione previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997\, n. 241\nArticolo 1 – Approvazione del modello\nDecreto legislativo 09/07/1997\, n. 241\nNorme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto\, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.\nArticolo 17 – Oggetto\nArticolo 18 – Termini di versamento\nArticolo 19 – Modalita` di versamento mediante delega\nArticolo 20 – Pagamenti rateali\nDecreto legislativo 18/12/1997\, n. 471\nRiforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette\, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi\, a norma dell’articolo 3\, comma 133\, lettera q)\, della legge 23 dicembre 1996\, n. 662.\nArticolo 13 – Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione\nDecreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972\, n. 633\nIstituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. [TU IVA]\nArticolo 30 – Versamento di conguaglio e rimborso dell’eccedenza\nDecreto del Presidente della Repubblica 14/10/1999\, n. 542\nRegolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi\, dell’IRAP e dell’IVA.\nArticolo 6 – Modifiche di termini in materia di IVA\nDecreto legge 04/07/2006\, n. 223\nDisposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale\, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica\, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale. (Decreto Bersani)\nArticolo 37 – Disposizioni in tema di accertamento\, semplificazione e altre misure di carattere finanziario
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SUMMARY:Ritenute su redditi di lavoro autonomo\, abituale\, occasionale\, diritti d'autore e simili
DESCRIPTION:Adempimento: \nTermine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:\n– compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo abituale;\n– compensi per prestazioni occasionali (salvo che si tratti di compensi di importo inferiore a euro 25\,82 corrisposti da enti non commerciali);\n– compensi corrisposti ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro;\n– cessione di diritti d’autore da parte degli stessi autori o da parte di eredi o donatari;\n– diritti e opere dell’ingegno\, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate;\n– compensi a stranieri per prestazioni di lavoro autonomo in Italia;\n– compensi a stranieri per brevetti e diritti d’autore;\n– partecipazione agli utili dei fondatori di società di capitali;\n– compensi a sportivi professionisti per prestazioni di lavoro autonomo \n Soggetti: \nSono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973) \n Modalità: \nIl versamento va fatto\, utilizzando il Modello F24\, esclusivamente in via telematica \n Normativa di riferimento: \nD.P.R. 29/09/1973\, n. 600\, art. 25;\nD.P.R. 29/09/1973\, n. 602\, art. 3 e 8;\nRisoluzione 11/06/2009\, n. 154/E;\nRisoluzione 18/10/2007\, n. 296/E;\nRisoluzione 04/05/2006\, n. 56/E;\nRisoluzione 09/02/2004\, n. 12/E;\nRisoluzione 28/05/2003\, n. 118/E;\nRisoluzione 21/03/2003\, n. 69/E;\nRisoluzione 01/10/2001\, n. 142/E;\nRisoluzione 12/07/2001\, n. 118/E;\nRisoluzione 21/05/2001\, n. 73/E;\nCircolare 06/11/2000\, n. 204/E;\nRisoluzione 22/07/1996\, n. 150/E \n Codice tributo: \n1040: ritenute su redditi di lavoro autonomo e compensi per l’esercizio di arti e professioni \n Sanzioni: \nSanzione amministrativa:\n– omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato;\n– omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto. Sanzione penale:\n– mancato versamento\, entro il termine per presentare il mod. 770\, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d’imposta\, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d’imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni \n Riferimenti normativi sanzioni: \nD.Lgs. 18/12/1997\, n. 471\, art. 13 e 14;\nD.Lgs. 10/03/2000\, n. 74\, art. 10-bis \nDecreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973\, n. 602\nDisposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. [TU riscossione]\nArticolo 3 – Riscossione mediante versamenti diretti\nArticolo 8 – Termini per il versamento diretto\nDecreto legislativo 10/03/2000\, n. 74\nNuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto\, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999\, n. 205.\nArticolo 10 bis – Omesso versamento di ritenute dovute o certificate\nDecreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973\, n. 600\nDisposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. [TU Accertamento]\nArticolo 25 – Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi\nDecreto legislativo 18/12/1997\, n. 471\nRiforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette\, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi\, a norma dell’articolo 3\, comma 133\, lettera q)\, della legge 23 dicembre 1996\, n. 662.\nArticolo 13 – Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione\nArticolo 14 – Violazioni dell’obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte
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SUMMARY:Ritenute su provvigioni agenti e indennità cessazione di rapporti
DESCRIPTION:Adempimento: \nTermine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:\n– provvigioni per prestazioni abituali di agenti\, rappresentanti\, mediatori\, commissionari\, procacciatori d’affari e per prestazioni occasionali;\n– provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio;\n– indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;\n– indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. \n Soggetti: \nSono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973\, salvo particolari soggetti esclusi – es. imprese agricole\, agenzie di viaggio\, ecc.) \n Modalità: \nIl versamento va fatto\, utilizzando il Modello F24\, esclusivamente in via telematica \n Normativa di riferimento: \nD.P.R. 29/09/1973\, n. 600\, art. 25-bis;\nD.P.R. 29/09/1973\, n. 602\, art. 3 e 8;\nRisoluzione 02/02/2007\, n. 18/E;\nRisoluzione 18/11/2003\, n. 209/E;\nRisoluzione 21/07/2003\, n. 156/E;\nRisoluzione 11/03/1989\, n. 8/1062;\nRisoluzione 30/04/1984\, n. 8/390;\nCircolare 10/06/1983\, n. 24/8/845 \n Codice tributo: \n– 1040: provvigioni per prestazioni abituali di agenti\, rappresentanti\, mediatori\, commissionari\, procacciatori d’affari e per prestazioni occasionali;\n– 1040: provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio;\n– 1040: indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. \n Sanzioni: \nSanzione amministrativa:\n– omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato;\n– omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto.\nSanzione penale:\n– mancato versamento\, entro il termine per presentare il mod. 770\, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d’imposta\, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d’imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni. \n Riferimenti normativi sanzioni: \nD.Lgs. 18/12/1997\, n. 471\, art. 13 e 14;\nD.Lgs. 10/03/2000\, n. 74\, art. 10-bis \nDecreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973\, n. 602\nDisposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. [TU riscossione]\nArticolo 3 – Riscossione mediante versamenti diretti\nArticolo 8 – Termini per il versamento diretto\nDecreto legislativo 10/03/2000\, n. 74\nNuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto\, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999\, n. 205.\nArticolo 10 bis – Omesso versamento di ritenute dovute o certificate\nDecreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973\, n. 600\nDisposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. [TU Accertamento]\nArticolo 25 bis – Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione\, di agenzia\, di mediazione\, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari\nDecreto legislativo 18/12/1997\, n. 471\nRiforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette\, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi\, a norma dell’articolo 3\, comma 133\, lettera q)\, della legge 23 dicembre 1996\, n. 662.\nArticolo 13 – Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione\nArticolo 14 – Violazioni dell’obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte
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SUMMARY:Ritenute su prestazioni effettuate nei confronti dei condomini
DESCRIPTION:Adempimento: \nTermine ultimo per il versamento delle ritenute del 4% sulle corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa \n Soggetti: \nSono tenuti all’adempimento i condomini in qualità di sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973) \n Modalità: \nIl versamento va fatto\, utilizzando il Modello F24 presso Banche\, Agenzie Postali o Agenti della riscossione \n Normativa di riferimento: \nD.P.R. 29/09/1973\, n. 600\, art. 25-ter;\nL. 27/12/2006\, n. 296\, art. 1\, co. 43;\nRisoluzione 25/10/2007\, n. 306/E;\nRisoluzione 15/05/2007\, n. 99/E;\nCircolare 07/02/2007\, n. 7/E \n Codice tributo: \n1019: ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente;\n1020: ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRES dovuta dal percipiente. \n Sanzioni: \nSanzione amministrativa:\n– omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato;\n– omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto.\nSanzione penale:\n– mancato versamento\, entro il termine per presentare il mod. 770\, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d’imposta\, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d’imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni \n Riferimenti normativi sanzioni: \nD.Lgs. 18/12/1997\, n. 471\, art. 13 e 14;\nD.Lgs. 10/03/2000\, n. 74\, art. 10-bis \nLegge 27/12/2006\, n. 296\nDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007).\nArticolo 1 – Comma 43 Condominio e appalti\nDecreto legislativo 10/03/2000\, n. 74\nNuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto\, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999\, n. 205.\nArticolo 10 bis – Omesso versamento di ritenute dovute o certificate\nDecreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973\, n. 600\nDisposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. [TU Accertamento]\nArticolo 25 ter – Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore\nDecreto legislativo 18/12/1997\, n. 471\nRiforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette\, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi\, a norma dell’articolo 3\, comma 133\, lettera q)\, della legge 23 dicembre 1996\, n. 662.\nArticolo 13 – Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione\nArticolo 14 – Violazioni dell’obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte
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SUMMARY:Iva mensile - versamento
DESCRIPTION:Adempimento: \nTermine ultimo per la liquidazione e il versamento dell’IVA relativa al mese precedente \n Soggetti: \nSono tenuti all’adempimento Imprese ed esercenti arti e professioni in regime IVA mensile \n Modalità: \nIl versamento va fatto\, utilizzando il Modello F24\, esclusivamente in via telematica \n Normativa di riferimento: \nD.P.R. 26/10/1972 n. 633\, art. 27;\nD.P.R. 23/03/1998 n. 100\, art. 1;\nCircolare 25/01/2002\, n. 6/E \n Codice tributo: \n– 6002: versamento IVA mensile febbraio \n Sanzioni: \nSanzione amministrativa:\n– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato \n Riferimenti normativi sanzioni: \nD.Lgs. 18/12/1997 n. 471\, art. 13 \nDecreto del Presidente della Repubblica 23/03/1998\, n. 100\nRegolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto\, ai sensi dell’articolo 3\, comma 136\, della legge 23 dicembre 1996\, n. 662\nArticolo 1 – Dichiarazioni e versamenti periodici\nDecreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972\, n. 633\nIstituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. [TU IVA]\nArticolo 27 – Liquidazioni e versamenti mensili
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SUMMARY:Versamento contributi INPS
DESCRIPTION:Adempimento: \nScade oggi il termine per:\n– il versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti e dei dirigenti di competenza del mese precedente;\n– il versamento del contributo INPS \, gestione separata\, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto e sulle provvigioni per vendite a domicilio\, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatorie. \n Soggetti: \nSono tenuti all’adempimento i datori di lavoro che abbiano corrisposto retribuzioni nel mese precedente e i committenti nel caso di contributi relativi alla gestione separata \n Modalità: \nI contributi devono essere versati a mezzo modello F24 le cui causali indicano il tipo di contribuzione che si intende versare. Il modello F24 si utilizza per esporre le somme a debito o a credito delle aziende nei confronti di: Regioni\, Ministero delle Finanze\, Inail\, Enpals\, Inps. \n Normativa di riferimento: \nL. 8 agosto 1995 n. 335;\nCircolare INPS 15 gennaio 2011\, n. 15;\nCircolare INPS 2 febbraio 2010\, n. 16;\nCircolare INPS 9 febbraio 2011\, n. 30 \nLegge 08/08/1995\, n. 335\nRiforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. [Riforma Dini]\nArticolo 1 – Princìpi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli
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SUMMARY:Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato
DESCRIPTION:Adempimento: \nTermine ultimo per il versamento delle ritenute sulle corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a:\n– salari\, stipendi\, pensioni\, ecc.;\n– prestazione fondi pensione;\n– mance dei croupiers;\n– emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr);\n– pensioni\, vitalizi e indennità per la cessazione di cariche elettive;\n– compensi ai soci lavoratori di cooperative;\n– rendite vitalizie a tempo determinato;\n– compensi corrisposti da terzi a dipendenti per incarichi in relazione a tale qualità;\n– altri assegni periodici di cui all’art. 50\, co. 1\, lett. i\, D.P.R. n. 917/1986;\n– indennità e gettoni di presenza per cariche elettive e per l’esercizio di funzioni pubbliche;\n– borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale;\n– redditi di collaborazione coordinata e continuativa\, amministratori\, sindaci e revisori di società;\n– collaborazioni a giornali\, riviste ecc.;\n– distributori a domicilio di giornali;\n– indennità di fine rapporto ed equipollenti. \n Soggetti: \nSono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973) \n Modalità: \nIl versamento va fatto\, utilizzando il Modello F24\, esclusivamente in via telematica \n Normativa di riferimento: \nD.P.R. 29/09/1973\, n. 600\, art. 23 e 24;\nD.P.R. 29/09/1973\, n. 602\, art. 3;\nRisoluzione 29/05/2009\, n. 137/E;\nRisoluzione 19/12/2008\, n. 481/E;\nRisoluzione 14/07/2008\, n. 297/E;\nCircolare 05/03/2008\, n. 15/E;\nRisoluzione 22/08/2007\, n. 234/E;\nRisoluzione 11/05/2007\, n. 95/E;\nRisoluzione 16/09/2002\, n. 304/E;\nRisoluzione 13/08/2002\, n. 281/E;\nRisoluzione 19/04/2002\, n. 121/E;\nRisoluzione 18/01/2002\, n. 12/E;\nCircolare 06/07/2001\, n. 67/E;\nCircolare 06/11/2000\, n. 204/E;\nCircolare 27/10/2000\, n. 193/E;\nRisoluzione 06/03/2000\, n. 23/E;\nCircolare 23/12/1997\, n. 326/E \n Codice tributo: \n1001: salari\, stipendi\, pensioni\, ecc.;\n1001: prestazione fondi pensione;\n1001: mance dei croupiers;\n1002: emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr);\n1004: pensioni\, vitalizi e indennità per la cessazione di cariche elettive;\n1004: compensi ai soci lavoratori di cooperative;\n1004: rendite vitalizie a tempo determinato;\n1004: compensi corrisposti da terzi a dipendenti per incarichi in relazione a tale qualità;\n1004: altri assegni periodici di cui all’art. 50\, co. 1\, lett. i\, D.P.R. n. 917/1986;\n1004: indennità e gettoni di presenza per cariche elettive e per l’esercizio di funzioni pubbliche;\n1004: borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale;\n1004: redditi di collaborazione coordinata e continuativa\, amministratori\, sindaci e revisori di società;\n1004: collaborazioni a giornali\, riviste ecc.;\n1004: distributori a domicilio di giornali;\n1012: indennità di fine rapporto ed equipollenti \n Sanzioni: \nSanzione amministrativa:\n– omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato;\n– omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto.\nSanzione penale:\n– mancato versamento\, entro il termine per presentare il mod. 770\, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d’imposta\, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d’imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni \n Riferimenti normativi sanzioni: \nD.Lgs. 18/12/1997\, n. 471\, art. 13 e 14\nD.Lgs. 10/03/2000\, n. 74\, art. 10-bis
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SUMMARY:Bollatura libri e registri contabili
DESCRIPTION:Adempimento: \nTermine ultimo per il versamento di una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili. \n Soggetti: \nSone tenute le società di capitali (S.p.a.\, S.r.l.\, S.a.p.a.)\, comprese quelle consortili e le società in liquidazione. \n Modalità: \nLe modalità di versamento sono le seguenti:\n– il versamento per l’anno di inizio attività va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva;\n– il versamento per gli anni successivi va effettuato\, entro il 16 marzo di ciascun anno (quest’anno il 18/03 perchè il 16 cade di sabato)\, utilizzando il modello F24\, esclusivamente in modalità telematica. \n Normativa di riferimento: \n– D.M. 28/12/1995\, Tar. art. 23;\n– D.Lgs. 09/07/1997\, n. 241\, art. 17\, 18\, 19 e 20;\n– D.Dirig. 30/03/1998;\n– D.M. 31/03/2000;\n– Provv. Agenzia entrate 20/06/2002\n– D.L. 04/07/2006\, n. 223\, art. 37\, co. 49 \n Codice tributo: \n– 7085: tassa annuale vidimazione libri sociali \n Sanzioni: \nSanzione amministrativa: – omesso o insufficiente versamento della tassa: sanzione dal 100% al 200% della tassa con un minimo di euro 103 \n Riferimenti normativi sanzioni: \n– D.P.R. 26/10/1972\, n. 641 art. 9 \nMinistero delle Finanze: Decreto 31/03/2000\nEstensione dell’applicazione dei versamenti unitari con compensazione ed approvazione del nuovo modello di pagamento per l’esecuzione di tali versamenti\, ai sensi degli articoli 17\, comma 2\, lettera h ter)\, e 24\, comma 4\, del decreto legislativo 9 luglio 1997\, n. 241\nArticolo 1 – Ambito di applicazione delle disposizioni\nMinistero delle Finanze: Decreto 30/03/1998\nApprovazione del modello da utilizzare per eseguire i versamenti unitari con compensazione previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997\, n. 241\nArticolo 1 – Approvazione del modello\nDecreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972\, n. 641\nDisciplina delle tasse sulle concessioni governative. [TU Concessioni Governative]\nArticolo 9 – Sanzioni\nDecreto legislativo 09/07/1997\, n. 241\nNorme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto\, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.\nArticolo 17 – Oggetto\nArticolo 18 – Termini di versamento\nArticolo 19 – Modalita` di versamento mediante delega\nArticolo 20 – Pagamenti rateali\nMinistero delle Finanze: Decreto ministeriale 28/12/1995\nApprovazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative\,\nTariffa 1\, 23 – Libri e registri\nDecreto legge 04/07/2006\, n. 223\nDisposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale\, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica\, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale. (Decreto Bersani)\nArticolo 37 – Disposizioni in tema di accertamento\, semplificazione e altre misure di carattere finanziario
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SUMMARY:Versamento imposte e contributi (Slitta a lunedì 18 marzo 2019)
DESCRIPTION:Adempimento: \nVersamento unificato relativo a: – ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; – contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS dai datori di lavoro; – contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per collaborazioni; – contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo all’ex Enpals; – contributi dovuti all’INPS da datori di lavoro agricoli in relazione al 4° trimestre 2018; – addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; – liquidazione periodica IVA. \n Soggetti: \nGeneralità dei contribuenti \n Modalità: \nTitolari di partita IVA con F24 telematico tramite:\n– modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline – con remote banking)\n– tramite intermediari abilitati Entratel\nPer i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite:\n– Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure\n– Uffici postali abilitati\n– concessionario della riscossione\nmediante modello F24.\nIl versamento può essere eseguito anche con modelli separati. \n Normativa di riferimento: \nD.Lgs 241/1197\, artt. 17\, 18\, 19\, 23\, 24 e 25\nD.Lgs. 56/1998\nINPS circ. 79/1998 e 259/1998\nD. dir. 14.11.2001\nL. 248/2006\, art. 37\nAgenzia Entrate provv. 23 ottobre 2007 \nDecreto legislativo 23/03/1998\, n. 56\nDisposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati a norma dell’art. 3\, commi 19\, 66\, 134\, 138\, da 143 a 149 e 151\, e 162\, lettere a)\, b)\, c)\, d) ed f)\, della legge 23 dicembre 1996\, n.662\nPreambolo \nArticolo 1 – Modifiche alla normativa in materia di imposta sul valore aggiunto\nArticolo 2 – Modifiche alla normativa in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti\nArticolo 4 – Modifiche alla normativa in materia di redditi da lavoro dipendente\nArticolo 6 – Modifiche alla disciplina in materia di imposta regionale sulle attivita’ produttive\nArticolo 7 – Norma finale\nIntegrale – Testo storico\nAgenzia delle Entrate: Provvedimento 23/10/2007\nApprovazione dei nuovi modelli di versamento “F24” ed “F24 accise”\, per l’esecuzione dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997\, n. 241\, e successive modificazioni.\nPreambolo \nArticolo 1 – Approvazione del nuovo modello F24 per l’esecuzione dei versamenti unitari\nArticolo 2 – Approvazione del nuovo modello F24 accise\nArticolo 3 – Approvazione specifiche tecniche\nAllegato 1 – Modelli e avvertenze per la compilazione del mod. F24\nAllegato 2 – Modelli e avvertenze per la compilazione del mod. F24 accise\nAllegato 3/1 – Specifiche tecniche\nAllegato 3/2 – Record di tipo “A”: Record di testa\nAllegato 3/3 – Record di tipo “M”: Dati anagrafici F24\nAllegato 3/4 – Record di tipo “V”: Dati contabili F24 (modello con Sezione ICI)\nAllegato 3/5 – Record di tipo “V”: Dati contabili F24 (modello con Sezione ACCISE) e (pagamenti IVA Auto)\nAllegato 3/6 – Record di tipo “Z”:Record di coda\nAllegato 3/7 – Note\nAllegato 3/8 – Specifiche tecniche\nAllegato 3/9 – Record di tipo “A”: Record di testa\nAllegato 3/10 – Record di tipo “M”: Dati anagrafici F24\nAllegato 3/11 – Record di tipo “V”: Dati contabili F24 (modello con Sezione ICI)\nAllegato 3/12 – Record di tipo “V”: Dati contabili F24 (modello con Sezione ACCISE) e (pagamenti IVA Auto)\nAllegato 3/13 – Record di tipo “Z”: Record di coda\nAllegato 3/14 – Note\nDecreto legislativo 09/07/1997\, n. 241\nNorme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto\, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.\nArticolo 17 – Oggetto\nArticolo 18 – Termini di versamento\nArticolo 19 – Modalita` di versamento mediante delega\nArticolo 23 – Pagamento con mezzi diversi dal contante\nArticolo 24 – Modalita` di versamento\nArticolo 25 – Decorrenza e garanzie\nDecreto legge 04/07/2006\, n. 223\nDisposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale\, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica\, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale. (Decreto Bersani)\nArticolo 37 – Disposizioni in tema di accertamento\, semplificazione e altre misure di carattere finanziario
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SUMMARY:Contributi INPGI (Slitta a lunedì 18 aprile 2019)
DESCRIPTION:Adempimento: \n– denuncia mensile dei contributi dovuti dai lavoratori con rapporto di lavoro giornalistico\n– versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti \n Soggetti: \nAziende editrici\, quotidiani\, imprese radiotelevisive \n Modalità: \nINPGI con procedura DASM e con versamento tramite mod. F24/accise \n Normativa di riferimento: \nArt. 6 legge 9.11.1955\, n. 1122\nINPGI circ. 31 maggio 2004\nAgenzia entrate ris. 23.1. 2006\, n. 15/E\nDm 18.7.2005\nINPGI delibera 207/2004 \nMinistero dell’Economia e delle Finanze: Decreto ministeriale 18/07/2005\nRiscossione\, tramite il sistema dei versamenti unitari e compensazioni\, di cui al capo III del Decreto Legislativo 9 luglio 1997\, n. 241\, dei contributi dovuti all’INPGI.\nPreambolo \nArticolo 1 – Disposizione di attuazione\nLegge 09/11/1955\, n. 1122\nDisposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola”\nArticolo 6 – Obblighi del datore di lavoro
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SUMMARY:Certificazione unica
DESCRIPTION:Adempimento: \nTrasmissione della Certificazione unica (C.U.) per i redditi 2018 \n Soggetti: \nSostituti di imposta \n Modalità: \nAgenzia delle entrate in via telematica \n Normativa di riferimento: \nD.Lgs. 175/2014 \nDecreto legislativo 21/11/2014\, n. 175\nSemplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata\nPreambolo \nArticolo 1 – Dichiarazione dei redditi precompilata\nArticolo 2 – Trasmissione all’Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d’imposta\nArticolo 3 – Trasmissione all’Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti\nArticolo 4 – Accettazione e modifica della dichiarazione precompilata\nArticolo 5 – Limiti ai poteri di controllo\nArticolo 6 – Visto di conformità\nArticolo 7 – Modifica compensi\nArticolo 8 – Semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all’Irpef\nArticolo 9 – Disposizioni di attuazione e finali\nArticolo 10 – Spese di vitto e alloggio dei professionisti\nArticolo 11 – Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare\nArticolo 12 – Abrogazione della comunicazione all’Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazi\nArticolo 13 – Esecuzione dei rimborsi IVA\nArticolo 14 – Rimborso dei crediti d’imposta e degli interessi in conto fiscale\nArticolo 15 – Compensazione dei rimborsi da assistenza\nArticolo 16 – Razionalizzazione comunicazioni dell’esercizio di opzione\nArticolo 17 – Razionalizzazione delle modalità di presentazione e dei termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone\nArticolo 18 – Società in perdita sistematica\nArticolo 19 – Semplificazione delle dichiarazioni delle società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato\nArticolo 20 – Comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle lettere d’intento\nArticolo 21 – Comunicazione delle operazioni intercorse con paesi black list\nArticolo 22 – Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie\nArticolo 23 – Semplificazione elenchi intrastat servizi\nArticolo 24 – Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri\nArticolo 25 – Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi intrastat\nArticolo 26 – Ammortamento finanziario: eliminazione della richiesta di autorizzazione all’Agenzia delle entrate\nArticolo 27 – Ritenute su agenti – comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi\nArticolo 28 – Coordinamento\, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari\nArticolo 29 – Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione\nArticolo 30 – Spese di rappresentanza – adeguamento valore di riferimento omaggi a disciplina imposte sui redditi\nArticolo 31 – Rettifica IVA crediti non riscossi\nArticolo 32 – Regime fiscale dei beni sequestrati\nArticolo 33 – Allineamento definizione prima casa IVA – registro\nArticolo 34 – Disposizioni per la cooperazione nell’attività di rilevazione delle violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica\nArticolo 35 – Requisiti per l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei Centri autorizzati\nArticolo 36 – Soppressione dell’obbligo di depositare copia dell’appello\nArticolo 37 – Disposizione finanziaria
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SUMMARY:Certificazione Unica 2019 - Trasmissione
DESCRIPTION:Adempimento: \nIl termine ultimo per effettuare l’invio telematico\, all’Agenzia delle Entrate\, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 7 marzo 2019 (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata) \n Soggetti: \nI soggetti interessati alla comunicazione di tale modello son coloro che nel 2019 hanno corrisposto somme soggette a ritenuta alla fonte o coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici e/o premi assicurativi dovuti all’Inail \n Modalità: \nLa sola modalità di presentazione avviene per via telematica\, direttamente o da parte di un intermediario abilitato \n Normativa di riferimento: \nD.P.R. 22 luglio 1998\, n. 322\, art. 4\, cc. 6-ter e 6-quater \nDecreto del Presidente della Repubblica 22/07/1998\, n. 322\nRegolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi\, all’imposta regionale sulle attivita` produttive e all’imposta sul valore aggiunto\, ai sensi dell’articolo 3\, comma 136\, della legge 23 dicembre 1996\, n.662\nArticolo 4 – Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d’imposta
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SUMMARY:Contributi FASI
DESCRIPTION:Adempimento: \nVersamento al FASI dei contributi a carico azienda e dirigente relativi al 1° trimestre 2019 \n Soggetti: \nImprese industriali \n Modalità: \nFASI\nmediante bollettino bancario denominato “bollettino freccia”;\n– con addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD) \n Normativa di riferimento: \nAccordo 24.11.2004\nFASI circolare gennaio 2015
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SUMMARY:Cassa integrazione
DESCRIPTION:Adempimento: \nTermine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente \n Soggetti: \nGeneralità datori di lavoro \n Modalità: \nINPS in via telematica \n Normativa di riferimento: \nArt. 15 D.Lgs. 148/2015\nD.Lgs. 185/2016 \nDecreto legislativo 14/09/2015\, n. 148\nDisposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro\, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014\, n. 183. [Jobs act ammortizzatori sociali]\nArticolo 15 – Procedimento\nDecreto legislativo 24/09/2016\, n. 185\nDisposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015\, n. 81 e 14 settembre 2015\, nn. 148\, 149\, 150 e 151\, a norma dell’articolo 1\, comma 13\, della legge 10 dicembre 2014\, n. 183. [Decreto correttivo al jobs act]\nPreambolo \nArticolo 1 – Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 81 del 2015\nArticolo 2 – Modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015\nArticolo 3 – Modificazioni al decreto legislativo n. 149 del 2015\nArticolo 4 – Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 150 del 2015\nArticolo 5 – Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 151 del 2015\nArticolo 6 – Entrata in vigore\nIntegrale – Testo storico
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