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SUMMARY:Definizione degli atti di accertamento - Pagamento seconda rata
DESCRIPTION:Adempimento: \nScade il pagamento della seconda rata se la prima è avvenuta entro il 30/11/2018.\nNB: il versamento delle somme può essere effettuato con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. \n Soggetti: \nSono interessati alla scadenza i contribuenti che intendono definire un atto di accertamento.\nLe regole valgono anche per le associazioni e società sportive che intendono regolarizzare atti di accertamento. \n Modalità: \nGli avvisi di accertamento\, gli avvisi di rettifica e di liquidazione\, gli atti di recupero notificati entro il 24 ottobre 2018 non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data\, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte\, senza le sanzioni\, gli interessi e gli eventuali accessori.\nSono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria. \n Normativa di riferimento: \n– Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119\, art. 2\n– Provvedimento Agenzia delle Entrate e delle Dogane prot. n. 298724/2018 del 9 novembre 2018
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SUMMARY:Comunicazione spese recupero edilizio condominio
DESCRIPTION:Adempimento: \nTermine ultimo per la comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali\, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella Comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condòmini. \n Soggetti: \nSono tenuti gli amministratori di condominio \n Modalità: \nLa comunicazione avviene in via telematica \n Normativa di riferimento: \nD.Lgs. 21 novembre 2014\, n. 175\, art. 3\, c. 4\nD.M. 1° dicembre 2016\, art. 2\nProvv. 27/02/2018 prot. 46319 \nMinistero dell’Economia e delle Finanze: Decreto ministeriale 01/12/2016\nTermini e modalità per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie e dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata.\nArticolo 2 – Trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.\nAgenzia delle Entrate: Provvedimento 27/02/2018\, n. 46319\nProroga dei termini per le comunicazioni all’anagrafe tributaria\, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2018\, dei dati riguardanti le rette per la frequenza degli asili nido\, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali e le spese sanitarie rimborsate.\nArticolo unico – Proroga\nDecreto legislativo 21/11/2014\, n. 175\nSemplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata\nArticolo 3 – Trasmissione all’Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti
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SUMMARY:Comunicazione dati delle operazioni transfrontaliere - Esterometro
DESCRIPTION:Adempimento: \nTermine ultimo per l’invio dei dati delle fatture estere relative al mese di Gennaio 2019. \n Soggetti: \nL’esteromentro è la Comunicazione dei dati delle operazioni transfontaliere di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.\nSono obbligati all’adempimento tutti i soggetti passivi iva per le prestazioni di servizi/cessioni di beni effettuati/ricevuti verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.\nSono esclusi:\n– coloro che applicano il regime forfetario/minimi;\n– coloro che applicano il regime speciale degli agricoltori;\n– sono esclusi\, inoltre\, i soggetti non residenti e non stabiliti in Italia\, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018. \n Modalità: \nLa presentazione avviene con modalità telematica \n Normativa di riferimento: \nCircolare n. 13/E del 2 luglio 2018 \n Sanzioni: \nIn caso di omessa ovvero errata trasmissione\, è prevista l’applicazione di una sanzione di carattere amministrativo pari a 2 euro per ogni fattura (limite massimo fissato a mille euro per trimestre).
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SUMMARY:Trasmissione dati contributivi tramite modello Uniemens
DESCRIPTION:Adempimento: \nTermine per la trasmissione dei dati contributivi\, relativi i compensi e le retribuzioni del mese precedente tramite il modello di denuncia telematica denominato “UNIEMENS” \n Soggetti: \nSono tenuti all’adempimento i datori di lavoro \n Modalità: \nPer ogni singolo lavoratore è obbligatorio fornire oltre ai dati retributivi\, anche i dati contributivi e assistenziali\, compresi i dati relativi alle somme conguagliate\, per esempio: assegni familiari\, malattia\, maternità\, congedi parentali\, cassa integrazione anche in relazione alla DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità). Vengono forniti i dati sull’accantonamento TFR e la scelta effettuata dal dipendente di lasciare il TFR in azienda o di trasferirlo a Fondo pensione\, e in questo caso anche le misure compensative. L’UNIEMENS viene presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento \n Normativa di riferimento: \nL. 24 novembre 2003 n. 326;\nMessaggio INPS del 25 maggio 2009 n. 11903 \nLegge 24/11/2003\, n. 326\nConversione in legge\, con modificazioni\, del decreto-legge 30 settembre 2003\, n. 269\, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici.\nArticolo 1 – Disposizione di conversione\nAllegato – Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 settembre 2003\, n. 269
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SUMMARY:Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti all'anno precedente relativi alle spese funebri
DESCRIPTION:Adempimento: \nTermine ultimo per la comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati\, riferiti all’anno precedente\, relativi alle spese funebri \n Soggetti: \nSono tenuti gli esercenti servizi di pompe funebri \n Modalità: \nModalità telematica tramite apposito software \n Normativa di riferimento:
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SUMMARY:Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contributi previdenziali e assistenziali
DESCRIPTION:Adempimento: \nTermine ultimo per la presentazione della Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati\, riferiti all’anno precedente\, relativi ai contributi previdenziali e assistenziali\, ai sensi dell’art. 78\, comma 25\, della legge n. 413 del 1991. \n Soggetti: \nSono tenuti gli Enti previdenziali \n Modalità: \nModalità telematica tramite apposito software \n Normativa di riferimento:
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SUMMARY:Acquisti intracomunitari - Modello Intra-12 - Presentazione
DESCRIPTION:Adempimento: \nTermine ultimo per la dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari\, registrati o soggetti a registrazione nel secondo mese precedente (modello INTRA-12) con indicazione dell’IVA dovuta\, e contestuale versamento. \n Soggetti: \nSono tenuti all’adempimento gli enti non commerciali non soggetti passivi IVA e soggetti passivi IVA (in tale ultimo caso\, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali) e agricoltori esonerati \n Modalità: \nPresentazione in via telematica \n Normativa di riferimento: \n– D.L. 30/8/1993\, n. 331\, art. 49\n– D.M. 16/2/1993\, n. 945\, art. 1\n– D.M. 16/2/1993\, n. 945\, art. 2\n– Prv. Agenzia entrate 16/04/2010 \n Sanzioni: \nOmessa presentazione: da 500 euro a 1000 euro;\npresentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: da 250 euro a 500 euro;\npresentazione elenco inesatto: da 500 euro a 1000 euro;\nregolarizzazione di errori dopo la richiesta dell’ufficio: 100 euro.\nMediante il ravvedimento operoso può essere regolarizzata la posizione versando\, mediante F24: euro 55\,56 per invio tardivo entro i 90 giorni dalla scadenza; euro 62\,50 entro il termine di presentazione della dichiarazione iva; euro 71\,42 per tardivo invio entro il termine di presentazione della dichiarazione iva relativa all’anno successivo. \n Riferimenti normativi sanzioni: \n– D.Lgs. 18/12/1997 n. 471\, art. 5 e 13 \nAgenzia delle Entrate: Provvedimento 16/04/2010\nApprovazione del modello INTRA 12 per la dichiarazione mensile relativa agli acquisti da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti Iva e dagli agricoltori esonerati e del modello INTRA 13 per la dichiarazione dei singoli acquisti intracomunitari\, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati – (Pubblicato il 16/04/10 ai sensi dell’art. 1\, comma 361\, della legge 24 dicembre 2007\, n° 244)\nArticolo unico – Approvazione del modello per la dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi\nAgenzia delle Entrate: Provvedimento 31/01/2002\nApprovazione del modulario entrate concernente la modulistica da utilizzare nello svolgimento di attività all’interno degli uffici finanziari ovvero da parte dei contribuenti.\nPreambolo \nArticolo unico \nMinistero delle Finanze: Decreto ministeriale 16/02/1993\nApprovazione dei modelli di dichiarazione mensile relativa agli acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti di cui all’art. 4\, comma 4 del d.p.r. 26 ottobre 1972\, n.633\, e successive modificazioni\, non soggetti passivi di imposta\, nonche` dai produttori agricoli di cui all’art. 34\, comma 3\, dello stesso decreto (mod. iva intra 12) e di dichiarazione per i singoli acquisti intracomunitari (mod. iva intra 13).\nArticolo 1 – Dichiarazione IVA per produttori agricoli .\nArticolo 2 – Dichiarazione IVA per altri enti .\nDecreto legge 30/08/1993\, n. 331\nArmonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali\, sull’alcole\, sulle bevande alcoliche\, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione\, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale\, le procedure dei rimborsi di imposta\, l’esclusione dall’Ilor dei redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo\, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie. [Legge IVA comunitaria]\nArticolo 49 – Dichiarazione e versamento dell’imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa\nDecreto legislativo 18/12/1997\, n. 471\nRiforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette\, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi\, a norma dell’articolo 3\, comma 133\, lettera q)\, della legge 23 dicembre 1996\, n. 662.\nArticolo 5 – Violazioni relative alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi\nArticolo 13 – Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione
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SUMMARY:Datori di lavoro agricolo
DESCRIPTION:Adempimento: \nTermine per la presentazione della denuncia sulle retribuzioni corrisposte agli impiegati agricoli nel mese precedente e per l’effettuazione dei relativi versamenti contributivi \n Soggetti: \nSono tenuti all’adempimento i datori di lavoro agricolo \n Modalità: \nIl pagamento deve essere effettuato tramite MAV bancario. La procedura prevede l’elaborazione e la stampa del MAV direttamente dal proprio computer\, dopo la conferma dei dati dell’autodenuncia. E’ inoltre possibile il pagamento del MAV a mezzo internet Banking\, digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura informatica della propria banca. Solo nel caso in cui fosse impossibile il versamento con il MAV\, si può utilizzare il Bonifico bancario\, anche a mezzo internet Banking \n Normativa di riferimento: \nL. 29 novembre 1962 n. 1655;\nCircolare ENPAIA del 25 gennaio 2011 n. 1;\nCircolare ENPAIA del 8 febbraio 2012 n. 2;\nCircolare INPS del 13 novembre 2012 n. 130 \nLegge 29/11/1962\, n. 1655\nNorme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernente l’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli impiegati dell’agricoltura (E.N.P.A.I.A.).\nArticolo 1 – Istituzione dell’Ente
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SUMMARY:Conguaglio sui reddditi di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Adempimento: \nTermine ultimo per effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta ai fini IRPEF sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e per la determinazione delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF. \n Soggetti: \nSono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973) \nDecreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973\, n. 602\nDisposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. [TU riscossione]\nArticolo 3 – Riscossione mediante versamenti diretti\nDecreto legislativo 10/03/2000\, n. 74\nNuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto\, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999\, n. 205.\nArticolo 10 bis – Omesso versamento di ritenute dovute o certificate\nDecreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973\, n. 600\nDisposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. [TU Accertamento]\nArticolo 23 – Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente\nArticolo 24 – Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente\nDecreto legislativo 18/12/1997\, n. 471\nRiforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette\, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi\, a norma dell’articolo 3\, comma 133\, lettera q)\, della legge 23 dicembre 1996\, n. 662.\nArticolo 13 – Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione\nArticolo 14 – Violazioni dell’obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte
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SUMMARY:Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA
DESCRIPTION:Adempimento: \nTermine ultimo per la presentazione della Comunicazione delle Liquidazioni periodiche IVA relative al IV trimestre 2018. \n Soggetti: \nSono tenuti all’adempimento i soggetti passivi dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).\nSono esonerati i soggetti che emettono fatture in regime di esenzione iva. \n Modalità: \nLa presentazione avviene con modalità telematica \n Normativa di riferimento: \n– D.L. 22/10/2016\, n. 193\, art. 4\, co. 2 \nDecreto legge 22/10/2016\, n. 193\nDisposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.\nArticolo 4 – Disposizioni recanti misure per il recupero dell’evasione
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SUMMARY:Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alla previdenza complementare
DESCRIPTION:Adempimento: \nTermine ultimo per la presentazione della Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati\, riferiti all’anno precedente\, relativi ai contributi di cui all’articolo 10\, comma 1\, lettera e-bis)\, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986\, n. 917 versati alle forme pensionistiche complementari\, ai sensi dell’art. 78\, comma 25\, della legge n. 413 del 1991 (come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 21 novembre 2014\, n. 175). \n Soggetti: \nSono tenute le forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. N. 252/2005 per le quali i contributi non sono versati per il tramite del sostituto d’imposta \n Modalità: \nModalità telematica tramite apposito software \n Normativa di riferimento:
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SUMMARY:Elenchi Intrastat acquisti - mensili
DESCRIPTION:Adempimento: \nTermine ultimo per la presentazione elenchi Intrastat relativi al mese precedente \n Soggetti: \nSono tenuti all’adempimento gli operatori intracomunitari con obbligo mensile \n Modalità: \nLa presentazione avviene esclusivamente in via telematica \n Normativa di riferimento: \nD.M. 21/10/1992\, n. 602\, art. 3 e 8\nD.L. 23/01/1993\, n. 16\, art. 6\nD.L. 30/08/1993\, n. 331\, art. 50\, comma 6\nD.P.R. 07/01/1999\, n. 10\nDirettiva 2006/112/ CE\nD.M. 22/02/2010\nCircolare 06/08/2010\, n. 43/E\nCircolare 21/06/2010\, n. 36/E\nRisoluzione 01/06/2010\, n. 48/E\nCircolare 18/03/2010\, n. 14/E\nCircolare 17/02/2010\, n. 5/E\nD.L. 244/2016\nDeterminazione Agenzia delle Dogane 22778/RU del 22/02/2010\nProvvedimento Agenzia delle Entrate 194409 del 25/09/2017\nDetermina Agenzia delle Dogane 13799 del 08/02/2018 \n Sanzioni: \nOmessa presentazione: da 500 euro a 1000 euro;\nPresentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: da 250 euro a 500 euro;\nPresentazione elenco inesatto: da 500 euro a 1000 euro;\nRegolarizzazione di errori dopo la richiesta dell’ufficio : 100 euro.\nMediante il ravvedimento operoso può essere regolarizzata la posizione versando\, mediante F24: euro 55\,56 per invio tardivo entro i 90 giorni dalla scadenza\, euro 62\,50 entro il termine di presentazione della dichiarazione iva; euro 71\,42 per tardivo invio entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo. \n Riferimenti normativi sanzioni: \nD.Lgs. 18/12/1997\, n. 471\, art. 11\, co. 4\nD.Lgs. 472/1997 art. 13 \nDecreto legge 23/01/1993\, n. 16\nDisposizioni in materia di imposte sui redditi\, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione\, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie\, per la soppressione della ritenuta sugli interessi\, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari\, nonche` altre disposizioni tributarie.\nArticolo 6 – Elenchi riepilogativi \nDecreto del Presidente della Repubblica 07/01/1999\, n. 10\nRegolamento recante norme per la semplificazione di alcuni oneri connessi alla fornitura di informazioni statistiche da emanare ai sensi dell’articolo 3\, comma 136\, della legge 23 dicembre 1996\, n. 662\nArticolo 1 – Elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari \nMinistero dell’Economia e delle Finanze: Decreto ministeriale 22/02/2010\nElenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie\nArticolo 1 – Soggetti obbligati\nMinistero delle Finanze: Decreto ministeriale 21/10/1992\nApprovazione dei modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni.\nArticolo 3 – Periodicita` degli elenchi\nAllegato 8 – Caratteristiche tecniche e contenuto dei supporti magnetici contenenti i dati degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni\nDecreto legislativo 18/12/1997\, n. 471\nRiforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette\, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi\, a norma dell’articolo 3\, comma 133\, lettera q)\, della legge 23 dicembre 1996\, n. 662.\nArticolo 11 – Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
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SUMMARY:Contributi Enasarco
DESCRIPTION:Adempimento: \nVersamento dei contributi previdenziali per il quarto trimestre 2018\, relativi agli agenti e rappresentanti \n Soggetti: \nDatori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia \n Modalità: \nEnasarco\nA mezzo procedura esclusiva on line collegandosi al sito web Enasarco. Prima di effettuare il pagamento è necessario collegarsi all’area riservata e compilare la distinta di contribuzione \n Normativa di riferimento: \nArt. 2\, L. n. 12/73\nD.M. 24.2.1984\nEnasarco regolamento 2013 \nMinistero delle Finanze: Decreto ministeriale 24/02/1984\nCodificazione unica e versamenti entro termini unificati delle imposte e dei contributi previdenziali.\nPreambolo \nArticolo 1 – Modalità di versamento\nArticolo 2 – Dati da inserire sui modelli di versamento\nArticolo 3 – Riepilogo ed indicazioni su modulo aggiuntivo o apposita sezione della dichiarazione annuale\nArticolo 4 – Efficacia del decreto\nLegge 02/02/1973\, n. 12\nNatura e compiti dell’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio.\nArticolo 2 – Compiti
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SUMMARY:Ritenute su prestazioni effettuate nei confronti dei condomini
DESCRIPTION:Adempimento: \nTermine ultimo per il versamento delle ritenute del 4% sulle corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa \n Soggetti: \nSono tenuti all’adempimento i condomini in qualità di sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973) \n Modalità: \nIl versamento va fatto\, utilizzando il Modello F24 presso Banche\, Agenzie Postali o Agenti della riscossione \n Normativa di riferimento: \nD.P.R. 29/09/1973\, n. 600\, art. 25-ter;\nL. 27/12/2006\, n. 296\, art. 1\, co. 43;\nRisoluzione 25/10/2007\, n. 306/E;\nRisoluzione 15/05/2007\, n. 99/E;\nCircolare 07/02/2007\, n. 7/E \n Codice tributo: \n1019: ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente;\n1020: ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRES dovuta dal percipiente. \n Sanzioni: \nSanzione amministrativa:\n– omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato;\n– omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto.\nSanzione penale:\n– mancato versamento\, entro il termine per presentare il mod. 770\, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d’imposta\, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d’imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni \n Riferimenti normativi sanzioni: \nD.Lgs. 18/12/1997\, n. 471\, art. 13 e 14;\nD.Lgs. 10/03/2000\, n. 74\, art. 10-bis \nLegge 27/12/2006\, n. 296\nDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007).\nArticolo 1 – Comma 43 Condominio e appalti\nDecreto legislativo 10/03/2000\, n. 74\nNuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto\, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999\, n. 205.\nArticolo 10 bis – Omesso versamento di ritenute dovute o certificate\nDecreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973\, n. 600\nDisposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. [TU Accertamento]\nArticolo 25 ter – Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore\nDecreto legislativo 18/12/1997\, n. 471\nRiforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette\, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi\, a norma dell’articolo 3\, comma 133\, lettera q)\, della legge 23 dicembre 1996\, n. 662.\nArticolo 13 – Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione\nArticolo 14 – Violazioni dell’obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte
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SUMMARY:Iva mensile - versamento
DESCRIPTION:Adempimento: \nTermine ultimo per la liquidazione e il versamento dell’IVA relativa al mese precedente \n Soggetti: \nSono tenuti all’adempimento Imprese ed esercenti arti e professioni in regime IVA mensile \n Modalità: \nIl versamento va fatto\, utilizzando il Modello F24\, esclusivamente in via telematica \n Normativa di riferimento: \nD.P.R. 26/10/1972 n. 633\, art. 27;\nD.P.R. 23/03/1998 n. 100\, art. 1;\nCircolare 25/01/2002\, n. 6/E \n Codice tributo: \n– 6001: versamento IVA mensile gennaio \n Sanzioni: \nSanzione amministrativa:\n– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato \n Riferimenti normativi sanzioni: \nD.Lgs. 18/12/1997 n. 471\, art. 13 \nDecreto del Presidente della Repubblica 23/03/1998\, n. 100\nRegolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto\, ai sensi dell’articolo 3\, comma 136\, della legge 23 dicembre 1996\, n. 662\nArticolo 1 – Dichiarazioni e versamenti periodici\nDecreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972\, n. 633\nIstituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. [TU IVA]\nArticolo 27 – Liquidazioni e versamenti mensili
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SUMMARY:Imposta sugli intrattenimenti
DESCRIPTION:Adempimento: \nTermine ultimo per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti per le attività di carattere continuativo svolte nel mese precedente \n Soggetti: \nSono tenuti all’adempimento i soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 in modo continuativo \n Modalità: \nIl versamento va fatto\, utilizzando il Modello F24\, esclusivamente in via telematica \n Normativa di riferimento: \n– D.P.R. 30/12/1999 n. 544\, art. 6;\n– Circolare 7/09/2000\, n. 165/E \n Codice tributo: \n6728: Imposta sugli intrattenimenti per autoliquidazione \n Sanzioni: \nSanzione amministrativa:\n– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato \n Riferimenti normativi sanzioni: \nD.Lgs. 18/12/1997\, n. 471\, art. 13 \nDecreto del Presidente della Repubblica 30/12/1999\, n. 544\nRegolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti.\nArticolo 6 – Modalità e termini di pagamento\nDecreto legislativo 18/12/1997\, n. 471\nRiforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette\, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi\, a norma dell’articolo 3\, comma 133\, lettera q)\, della legge 23 dicembre 1996\, n. 662.\nArticolo 13 – Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione
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SUMMARY:Versamento contributi INPS
DESCRIPTION:Adempimento: \nScade oggi il termine per:\n– il versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti e dei dirigenti di competenza del mese precedente;\n– il versamento del contributo INPS \, gestione separata\, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto e sulle provvigioni per vendite a domicilio\, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatorie. \n Soggetti: \nSono tenuti all’adempimento i datori di lavoro che abbiano corrisposto retribuzioni nel mese precedente e i committenti nel caso di contributi relativi alla gestione separata \n Modalità: \nI contributi devono essere versati a mezzo modello F24 le cui causali indicano il tipo di contribuzione che si intende versare. Il modello F24 si utilizza per esporre le somme a debito o a credito delle aziende nei confronti di: Regioni\, Ministero delle Finanze\, Inail\, Enpals\, Inps. \n Normativa di riferimento: \nL. 8 agosto 1995 n. 335;\nCircolare INPS 15 gennaio 2011\, n. 15;\nCircolare INPS 2 febbraio 2010\, n. 16;\nCircolare INPS 9 febbraio 2011\, n. 30 \nLegge 08/08/1995\, n. 335\nRiforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. [Riforma Dini]\nArticolo 1 – Princìpi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli
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SUMMARY:Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato
DESCRIPTION:Adempimento: \nTermine ultimo per il versamento delle ritenute sulle corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a:\n– salari\, stipendi\, pensioni\, ecc.;\n– prestazione fondi pensione;\n– mance dei croupiers;\n– emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr);\n– pensioni\, vitalizi e indennità per la cessazione di cariche elettive;\n– compensi ai soci lavoratori di cooperative;\n– rendite vitalizie a tempo determinato;\n– compensi corrisposti da terzi a dipendenti per incarichi in relazione a tale qualità;\n– altri assegni periodici di cui all’art. 50\, co. 1\, lett. i\, D.P.R. n. 917/1986;\n– indennità e gettoni di presenza per cariche elettive e per l’esercizio di funzioni pubbliche;\n– borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale;\n– redditi di collaborazione coordinata e continuativa\, amministratori\, sindaci e revisori di società;\n– collaborazioni a giornali\, riviste ecc.;\n– distributori a domicilio di giornali;\n– indennità di fine rapporto ed equipollenti. \n Soggetti: \nSono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973) \n Modalità: \nIl versamento va fatto\, utilizzando il Modello F24\, esclusivamente in via telematica \n Normativa di riferimento: \nD.P.R. 29/09/1973\, n. 600\, art. 23 e 24;\nD.P.R. 29/09/1973\, n. 602\, art. 3;\nRisoluzione 29/05/2009\, n. 137/E;\nRisoluzione 19/12/2008\, n. 481/E;\nRisoluzione 14/07/2008\, n. 297/E;\nCircolare 05/03/2008\, n. 15/E;\nRisoluzione 22/08/2007\, n. 234/E;\nRisoluzione 11/05/2007\, n. 95/E;\nRisoluzione 16/09/2002\, n. 304/E;\nRisoluzione 13/08/2002\, n. 281/E;\nRisoluzione 19/04/2002\, n. 121/E;\nRisoluzione 18/01/2002\, n. 12/E;\nCircolare 06/07/2001\, n. 67/E;\nCircolare 06/11/2000\, n. 204/E;\nCircolare 27/10/2000\, n. 193/E;\nRisoluzione 06/03/2000\, n. 23/E;\nCircolare 23/12/1997\, n. 326/E \n Codice tributo: \n1001: salari\, stipendi\, pensioni\, ecc.;\n1001: prestazione fondi pensione;\n1001: mance dei croupiers;\n1002: emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr);\n1004: pensioni\, vitalizi e indennità per la cessazione di cariche elettive;\n1004: compensi ai soci lavoratori di cooperative;\n1004: rendite vitalizie a tempo determinato;\n1004: compensi corrisposti da terzi a dipendenti per incarichi in relazione a tale qualità;\n1004: altri assegni periodici di cui all’art. 50\, co. 1\, lett. i\, D.P.R. n. 917/1986;\n1004: indennità e gettoni di presenza per cariche elettive e per l’esercizio di funzioni pubbliche;\n1004: borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale;\n1004: redditi di collaborazione coordinata e continuativa\, amministratori\, sindaci e revisori di società;\n1004: collaborazioni a giornali\, riviste ecc.;\n1004: distributori a domicilio di giornali;\n1012: indennità di fine rapporto ed equipollenti \n Sanzioni: \nSanzione amministrativa:\n– omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato;\n– omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto.\nSanzione penale:\n– mancato versamento\, entro il termine per presentare il mod. 770\, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d’imposta\, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d’imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni \n Riferimenti normativi sanzioni: \nD.Lgs. 18/12/1997\, n. 471\, art. 13 e 14\nD.Lgs. 10/03/2000\, n. 74\, art. 10-bis \nDecreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973\, n. 602\nDisposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. [TU riscossione]\nArticolo 3 – Riscossione mediante versamenti diretti\nDecreto legislativo 10/03/2000\, n. 74\nNuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto\, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999\, n. 205.\nArticolo 10 bis – Omesso versamento di ritenute dovute o certificate\nDecreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973\, n. 600\nDisposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. [TU Accertamento]\nArticolo 23 – Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente\nArticolo 24 – Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente\nDecreto legislativo 18/12/1997\, n. 471\nRiforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette\, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi\, a norma dell’articolo 3\, comma 133\, lettera q)\, della legge 23 dicembre 1996\, n. 662.\nArticolo 13 – Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione\nArticolo 14 – Violazioni dell’obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte
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SUMMARY:Ritenute su redditi di lavoro autonomo\, abituale\, occasionale\, diritti d'autore e simili
DESCRIPTION:Adempimento: \nTermine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:\n– compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo abituale;\n– compensi per prestazioni occasionali (salvo che si tratti di compensi di importo inferiore a euro 25\,82 corrisposti da enti non commerciali);\n– compensi corrisposti ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro;\n– cessione di diritti d’autore da parte degli stessi autori o da parte di eredi o donatari;\n– diritti e opere dell’ingegno\, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate;\n– compensi a stranieri per prestazioni di lavoro autonomo in Italia;\n– compensi a stranieri per brevetti e diritti d’autore;\n– partecipazione agli utili dei fondatori di società di capitali;\n– compensi a sportivi professionisti per prestazioni di lavoro autonomo \n Soggetti: \nSono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973) \n Modalità: \nIl versamento va fatto\, utilizzando il Modello F24\, esclusivamente in via telematica \n Normativa di riferimento: \nD.P.R. 29/09/1973\, n. 600\, art. 25;\nD.P.R. 29/09/1973\, n. 602\, art. 3 e 8;\nRisoluzione 11/06/2009\, n. 154/E;\nRisoluzione 18/10/2007\, n. 296/E;\nRisoluzione 04/05/2006\, n. 56/E;\nRisoluzione 09/02/2004\, n. 12/E;\nRisoluzione 28/05/2003\, n. 118/E;\nRisoluzione 21/03/2003\, n. 69/E;\nRisoluzione 01/10/2001\, n. 142/E;\nRisoluzione 12/07/2001\, n. 118/E;\nRisoluzione 21/05/2001\, n. 73/E;\nCircolare 06/11/2000\, n. 204/E;\nRisoluzione 22/07/1996\, n. 150/E \n Codice tributo: \n1040: ritenute su redditi di lavoro autonomo e compensi per l’esercizio di arti e professioni \n Sanzioni: \nSanzione amministrativa:\n– omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato;\n– omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto. Sanzione penale:\n– mancato versamento\, entro il termine per presentare il mod. 770\, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d’imposta\, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d’imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni \n Riferimenti normativi sanzioni: \nD.Lgs. 18/12/1997\, n. 471\, art. 13 e 14;\nD.Lgs. 10/03/2000\, n. 74\, art. 10-bis \nDecreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973\, n. 602\nDisposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. [TU riscossione]\nArticolo 3 – Riscossione mediante versamenti diretti\nArticolo 8 – Termini per il versamento diretto\nDecreto legislativo 10/03/2000\, n. 74\nNuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto\, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999\, n. 205.\nArticolo 10 bis – Omesso versamento di ritenute dovute o certificate\nDecreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973\, n. 600\nDisposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. [TU Accertamento]\nArticolo 25 – Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi\nDecreto legislativo 18/12/1997\, n. 471\nRiforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette\, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi\, a norma dell’articolo 3\, comma 133\, lettera q)\, della legge 23 dicembre 1996\, n. 662.\nArticolo 13 – Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione\nArticolo 14 – Violazioni dell’obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte
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SUMMARY:Ritenute su provvigioni agenti e indennità cessazione di rapporti
DESCRIPTION:Adempimento: \nTermine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:\n– provvigioni per prestazioni abituali di agenti\, rappresentanti\, mediatori\, commissionari\, procacciatori d’affari e per prestazioni occasionali;\n– provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio;\n– indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;\n– indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. \n Soggetti: \nSono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973\, salvo particolari soggetti esclusi – es. imprese agricole\, agenzie di viaggio\, ecc.) \n Modalità: \nIl versamento va fatto\, utilizzando il Modello F24\, esclusivamente in via telematica \n Normativa di riferimento: \nD.P.R. 29/09/1973\, n. 600\, art. 25-bis;\nD.P.R. 29/09/1973\, n. 602\, art. 3 e 8;\nRisoluzione 02/02/2007\, n. 18/E;\nRisoluzione 18/11/2003\, n. 209/E;\nRisoluzione 21/07/2003\, n. 156/E;\nRisoluzione 11/03/1989\, n. 8/1062;\nRisoluzione 30/04/1984\, n. 8/390;\nCircolare 10/06/1983\, n. 24/8/845 \n Codice tributo: \n1040: provvigioni per prestazioni abituali di agenti\, rappresentanti\, mediatori\, commissionari\, procacciatori d’affari e per prestazioni occasionali;\n1040: provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio;\n1040: indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa \n Sanzioni: \nSanzione amministrativa:\n– omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato;\n– omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto.\nSanzione penale:\n– mancato versamento\, entro il termine per presentare il mod. 770\, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d’imposta\, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d’imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni \n Riferimenti normativi sanzioni: \nD.Lgs. 18/12/1997\, n. 471\, art. 13 e 14;\nD.Lgs. 10/03/2000\, n. 74\, art. 10-bis \nDecreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973\, n. 602\nDisposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. [TU riscossione]\nArticolo 3 – Riscossione mediante versamenti diretti\nArticolo 8 – Termini per il versamento diretto\nDecreto legislativo 10/03/2000\, n. 74\nNuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto\, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999\, n. 205.\nArticolo 10 bis – Omesso versamento di ritenute dovute o certificate\nDecreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973\, n. 600\nDisposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. [TU Accertamento]\nArticolo 25 bis – Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione\, di agenzia\, di mediazione\, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari\nDecreto legislativo 18/12/1997\, n. 471\nRiforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette\, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi\, a norma dell’articolo 3\, comma 133\, lettera q)\, della legge 23 dicembre 1996\, n. 662.\nArticolo 13 – Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione\nArticolo 14 – Violazioni dell’obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte
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SUMMARY:Rottamazione Bis
DESCRIPTION:Scadenza della prima rata per chi ha aderito alla seconda edizione della “Rottamazione Bis” e termine ultimo per regolarizzare i piani di rateazione scaduti al 31/12/2016
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SUMMARY:Accise Autotrasportatori
DESCRIPTION:termine ultimo per richiedere il rimborso delle accise sul gasolio da autotrazione acquistato e consumato durante il II trimestre 2018
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SUMMARY:Instastat vendite
DESCRIPTION:Trasmissione modelli per il mese di Giugno 2018
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SUMMARY:730/2018
DESCRIPTION:Termine ultimo per la trasmissione del modello 730 sia per i contribuenti che hanno deciso di accettare ed inviare il 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate\, sia per quelli che lo presentano tramite CAF o intermediario abilitato
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SUMMARY:IVA 2017
DESCRIPTION:Versamento con F24 della 5° rata dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale (dilazionabile in max 9 rate)
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SUMMARY:IVA contribuenti regime mensile
DESCRIPTION:Versamento con F24 dell’imposta a debito relativa a giugno 2018 per i contribuenti mensili in regime di contabilità ordinaria
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SUMMARY:Contributi assistenziali e previdenziali dipendenti
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SUMMARY:730/2018
DESCRIPTION:Scadenza 730 ordinario per i contribuenti che lo presentano attraverso il proprio sostituto di imposta
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SUMMARY:Contributi INPS per artigiani e commercianti IVS
DESCRIPTION:Versamento con F24  saldo 2017 e primo acconto per il 2018. \nN.B.: scadenza prorogata al 02 Luglio 2018
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SUMMARY:Dichiarazione dei redditi 2018 per 2017
DESCRIPTION:Versamento con F24 primo rata imposte e contributo per i NON titolari di partita IVA \nN.B.: scadenza prorogata al 02 Luglio 2018
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