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Apr, 2020
DECRETO LIQUIDITA’ – FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE
Il DL 8.4.2020 n. 23 (“Decreto liquidità”), pubblicato sulla G.U. 8.4.2020 n. 94, prevede:
– per le richieste di finanziamento fino a 25.000,00 euro (nei limiti del 25% del fatturato per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 100.000,00 euro), la garanzia dello Stato al 100% e la disapplicazione del modello di valutazione (prima del DL 23/2020, la garanzia dello Stato operava fino all’80% e al 90% per gli interventi di riassicurazione, mentre la disapplicazione del modello di valutazione risultava già prevista);
– per le richieste di finanziamento tra 25.000,00 e 800.000,00 euro, da parte di beneficiari con ricavi di 3.200.000,00 euro, la garanzia fino al 100% ottenuta – e questa è la novità – sommando alla garanzia statale quella concessa dai Confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie (prima del DL 23/2020, la garanzia dello Stato operava fino all’80% e al 90% per gli interventi di riassicurazione).
Fatti salvi tali casi, la garanzia dello Stato opera al 90% e al 100% per gli interventi di riassicurazione, subordinatamente all’autorizzazione della Commissione europea. Fino a detta autorizzazione, valgono le percentuali dell’80% e del 90%.
L’ABI, nella circolare emanata questa mattina, chiarisce che le banche possono applicare ai finanziamenti che godono della garanzia del Fondo centrale per le pmi «un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria»
Riguardo ai finanziamenti coperti da garanzia Sace, l’Abi chiarisce alle associate che l’impresa che beneficia della garanzia «deve assumere l’impegno per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020 e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali».
Nella circolare viene poi spiegato che per individuare il limite di importo garantito e della relativa percentuale di copertura «si fa riferimento al valore – comunicato dall’impresa alla banca – del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell’impresa ovvero su base consolidata qualora l’impresa appartenga ad un gruppo».