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Giu, 2020
Invio dell’istanza per il contributo a fondo perduto dal 15 giugno
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’atteso provvedimento con modello e istruzioni per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del DL 34/2020 (decreto “Rilancio).
La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà due elaborazioni successive relative ai controlli formali e sostanziali. L’esito delle due elaborazioni sarà comunicato con apposite ricevute restituite al soggetto che ha trasmesso l’istanza.
Possono richiedere il contributo a fondo perduto i titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa, lavoro autonomo e di reddito agrario:
- con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019;
- se il fatturato di aprile 2020 ha subito una riduzione del 33% rispetto al fatturato di aprile 2019;
- se hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
- se hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni in cui lo stato di emergenza per eventi calamitosi era in vigore quando è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria (ovvero il 31 gennaio 2020).
Le ultime due categorie hanno diritto al contributo a fondo perduto anche senza il requisito di riduzione di un terzo del fatturato.
Sono escluse dall’agevolazione le seguenti categorie:
- soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
- gli enti pubblici;
- gli intermediari finanziari;
- le società di partecipazioni finanziarie e non finanziarie;
- le partite IVA che hanno diritto al bonus previsto dal decreto Cura Italia;
- i beneficiari del reddito di ultima istanza;
- i professionisti iscritti agli Ordini.
Contributo a fondo perduto: come si calcola l’importo?
Per determinare correttamente gli importi del contributo a fondo perduto si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato di aprile 2019:
20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000€;
15% per soggetti con ricavi o compensi compresi tra 100.000€ e 400.000€;
10% per soggetti con ricavi o compensi compresi tra 400.000€ e 5.000.000€.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. L’importo minimo del contributo a fondo perduto in ogni caso sarà pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi.