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Mar, 2020
Coronavirus e lavoro da casa: linee guida sullo smart working o lavoro agile
Il coronavirus sta cambiando anche le nostre abitudini lavorative: su invito del Governo e delle Autorità sanitarie, è fortemente incentivato il lavoro da casa (sempre che la natura dell’attività lo consenta) unico modo per evitare il contagio in ufficio e sui mezzi pubblici nonchè andare incontro ai genitori lavoratori, in difficoltà per la chiusura delle scuole. Si tratta di un’ottima occasione per potenziare uno strumento utile e strategico come lo smart working, ancora poco utilizzato in Italia.
Tuttavia, la situazione attuale con la quale ci stiamo confrontando, ha elementi di novità non indifferenti, considerata l’estensione del fenomeno, l’incertezza della sua durata e degli sviluppi, l’estraneità assoluta a qualsiasi elemento comunque riconducibile a ragioni inerenti la produzione o le esigenze del lavoratore, per tal motivo il Governo è intervenuto prima con DL del 23/02/2020 e poi con DPCM del 04/03/2020.
Smart working: cos’è e come funziona?
Lo smart working (introdotto con la legge n. 81/2017) anche detto “lavoro agile”, non rappresenta un nuovo tipo di contratto di lavoro, ma una diversa modalità di svolgere l’attività lavorativa. È una versione evoluta del classico telelavoro o lavoro da casa.
Smart working: cosa prevede la Legge
Il principio cardine, su cui si basa questa nuova modalità di lavoro, è la volontarietà che si concretizza attraverso un accordo scritto riguardante diversi aspetti del rapporto lavorativo: modalità di utilizzo degli strumenti di lavoro, orari, recesso.
Le aziende che applicano lo smart working nei confronti dei propri dipendenti sono tenute a retribuire i lavoratori con lo stipendio ordinario. Infatti il trattamento economico e normativo previsto per il telelavoro è uguale a quello applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni in azienda nella sede lavorativa.
I punti più importanti dello smart working :
• lo smart working può essere sia a tempo determinato che indeterminato, e può anche riguardare un solo giorno alla settimana;
• gli infortuni devono essere coperti dall’Inail;
• ai lavoratori smart working sono riconosciuti gli stessi incentivi fiscali legati alla contrattazione di secondo livello, cioè quella aziendale;
• lo smart working deve essere retribuito in misura non inferiore a quello svolto in ufficio.
A poter beneficiare di questa modalità di lavoro sono sia i lavoratori a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato, purché siano lavoratori dipendenti.
Quali adempimenti sono previsti per attivare lo smart working “agevolato” secondo il Dpcm dell’8 marzo?
II primo è una comunicazione obbligatoria (da inviare preventivamente e comunque entro 5 giorni dall’avvio del lavoro agile) da effettuarsi tramite il portale Cliclavoro, che può anche essere redatta in modo massivo.
Il secondo è l’informativa sulla sicurezza che il datore di lavoro deve inviare al dipendente in modalità telematica (dunque anche via email). A questo riguardo si può utilizzare il modulo messo a disposizione dall’Inail
Il Dpcm ha eliminato, per la fase di emergenza (fino al 31 luglio), il requisito dell’accordo scritto tra azienda e dipendente, sostituito dal deposito di un’autocertificazione dell’attivazione del lavoro agile.
Comunque il datore di lavoro può prevedere un regolamento e singoli accordi per disciplinare in modo più analitico la forma di lavoro agile, soprattutto se aveva già avviato un percorso in tal senso e utilizza questa fase di criticità per portarlo a compimento, magari accelerandone i tempi.
Il lavoro agile deve essere concesso tutta la settimana?
In base alla legge 81/2017 che lo ha istituito, lo smart working prevede periodi svolti in azienda alternati ad altri all’esterno.
Il Dcpm 8 marzo non dice nulla al riguardo ma, tenuto conto della situazione eccezionale, si presume consenta un ricorso ampio a questa soluzione, anche per l’intero orario lavorativo. Il datore di lavoro può comunque pensare a una alternanza delle figure necessarie in azienda, disponendo il lavoro agile per alcuni giorni alla settimana a rotazione.
Criteri di attivazione dello smart working
Anche se in questa fase non è necessario l’accordo individuale con i dipendenti, è comunque consigliabile motivare le scelte tramite un regolamento che renda noti i criteri adottati, soprattutto in caso di rotazione tra i lavoratori. Inoltre si deve tener presente che l’articolo 18 della legge 81/2017 ha previsto la priorità per le lavoratrici madri nei primi tre anni di età del figlio e per chi si prende cura di un figlio disabile
I datori di lavoro devono fornire per forza mezzi tecnologici (pc, connessione) al dipendente?
No, la norma asserisce soltanto che vi è un possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa e che «il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa». Suggerisco tuttavia di verificare il rispetto delle discipline interne, aziendali e obbligatorie in materia di protezione dei dati (anche a tutela del patrimonio aziendale), protezione del segreto industriale nonché della protezione dei dati personali (legge sulla privacy).
Il responsabile della sicurezza deve effettuare una visita ai locali del domicilio del lavoratore per verificarne la congruità ai requisiti di sicurezza contenuti nel decreto legislativo 81/2008?
Non è necessario. Tali adempimenti erano di norma previsti dalla contrattazione collettiva per il telelavoro, ma non sono richiesti dalla legge 81/2017.
Il dipendente in malattia o in quarantena o in isolamento fiduciario domestico può lavorare in regime di lavoro agile?
No, se è in uno stato di una sospensione del rapporto di lavoro non può in alcun modo prestare la propria attività lavorativa, nemmeno sotto forma di lavoro agile.
Durante lo smart working si può fare orario straordinario?
Se il datore di lavoro le autorizza o richiede preventivamente sì; tale punto può essere esplicitamente previsto dalla informativa al dipendente o su un regolamento ad hoc. La norma di riferimento afferma che la prestazione si svolge entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Pur tra mille difficoltà, un primo vaccino al coronavirus per le imprese si chiama smart working. Almeno per quelle dei servizi, che svolgono attività più facilmente gestibili da remoto ed è la ciambella di salvataggio di tante piccole aziende per evitare la chiusura e il crollo degli affari.
Ricordiamo sempre che I momenti di crisi rappresentano un’opportunità di forte crescita per le aziende dinamiche, snelle e capaci di adattarsi in tempi rapidi ai repentini cambiamenti di un intero sistema, in uno scenario macro-economico in continua evoluzione.
I momenti di depressione offrono quindi occasioni alle aziende capaci di cogliere le nuove esigenze del mercato e soddisfare nuovi bisogni.
Dobbiamo partire dall’assioma che “il mondo è cambiato”, non si può tornare indietro e tutti ci sentiamo a rischio e più vulnerabili e l’unica medicina ora è l’adattamento, il veloce cambiamento, solo coì potremo salvare le nostre aziende.