4
Apr, 2020
CREDITO D’ IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI – CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 8/E di ieri, ha chiarito che il credito d’imposta per botteghe e negozi spetta sui canoni di locazione pagati e non riguarda gli immobili in D/8.
Il decreto Cura Italia prevede il riconoscimento di un credito d’imposta, a favore degli esercenti attività d’impresa, nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, vale a dire “botteghe e negozi”.
Secondo quanto chiarito nelle FAQ del Mistero dell’Economia e delle Finanze (MEF), può beneficiare di tale credito d’imposta il locatario:
– titolare di un’attività economica di vendita di beni e servizi al
pubblico oggetto di sospensione, in quanto non rientrante tra quelle
identificate come essenziali;
– intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.
Secondo il MEF viene quindi riconosciuto, agli esercenti attività di vendita al dettaglio – soprattutto di ridotte dimensioni – che hanno dovuto sospendere l’attività, un parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione dell’immobile adibito all’attività al dettaglio e attualmente inutilizzato. Sono escluse le attività non soggette agli obblighi di chiusura, in quanto identificate come essenziali (tra le quali, farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità).
Il credito d’imposta è riconosciuto “nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020”. A fronte di tale formulazione normativa, è stato chiesto se l’agevolazione possa quindi spettare in relazione al canone di affitto pattuito a prescindere dal pagamento del medesimo.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta 3.1 della circolare n. 8/2020, chiarisce che l’agevolazione in esame ha la finalità di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica nei confronti dei soggetti esercitanti attività d’impresa nell’ambito della quale risulta condotto in locazione un immobile in categoria catastale C/1. Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60% dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, per cui, in coerenza con tale finalità, il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo.
Il MEF ha inoltre chiarito che la misura in esame si applica ai contratti di locazione di negozi e botteghe, rimanendo esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali.
Il credito d’imposta è già utilizzabile dallo scorso 25 marzo, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6914”).