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Set, 2015

Regime dei Minimi al 5%: proroga 2015

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Le Partita IVA con avvio attività a inizio 2015 avevano applicato il regime ordinario perché non in possesso dei requisiti per rientrate nel nuovo Regime dei Minimi (regime forfettario con aliquota al 15%) e ritenendo non più applicabile il vecchio regime forfettario agevolato di vantaggio (al 5%), riformato dalla Legge di Stabilità 2015. Successivamente, il Milleproroghe (in vigore dal 1° marzo 2015) ha esteso all’intero 2015 la possibilità di scegliere il vecchio Regime dei Minimi al 5% (articolo 10, comma 12-undecies, del decreto 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/2015), riservato a imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

L’ Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 67/E, ha confermato la possibilità di aderire ancora al vecchio regime dei minimi anche se l’attività è stata avviata nel periodo transitorio, che va dall’entrata in vigore del nuovo regime (1° gennaio 2015) a quella del Milleproroghe (1° marzo 2015). Ci sono, però, una serie di adempimenti da effettuare:

  • presentazione modello A7 presso Agenzia delle Entrate;Agenzia Entrate

  • comunicazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2015 (quella che si presenta nel 2016), allegando il modello relativo alle opzioni predisposto per la dichiarazione IVA;

  • applicare le opportune modifiche ai documenti emessi con addebito IVA. Per le operazioni attive, emettere nota di variazione (da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini IVA), per correggere l’attribuzione dell’IVA in rivalsa al cessionario o committente. Quest’ultimo registrerà la nota di variazione, salvo il diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore. Infine, bisognerà effettuare la variazione in aumento dell’IVA sugli acquisti detratta nel primo trimestre. Per l’eventuale imposta versata e non dovuta, si potrà chiedere il rimborso.

    Per saperne di più, contatta lo Studio Cupo via mail: info@studiocupo.com