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Set, 2017

SPLIT PAYMENT, ECCO COSA CAMBIA

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Desideriamo informarVi circa le novità introdotte dal decreto del 27 giugno 2017, con il quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha fissato le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nella manovra correttiva in materia di split payment, applicabili dalle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dallo scorso 1°luglio 2017.

Brevemente Vi ricordiamo che lo split payment è quel meccanismo di applicazione dell’IVA in base al quale:

il cedente venditore o prestatore del servizio emette fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti”;

 – il cessionario acquirente versa al proprio fornitore l’importo della fattura relativa alla cessione o alla prestazione al netto dell’IVA e successivamente provvede a versare l’importo dell’IVA direttamente all’Erario;

 – il cedente venditore/prestatore del servizio, pur esponendo l’IVA in fattura, non incassando la stessa, non deve farla concorrere alla relativa liquidazione dell’Iva del periodo.

Con il suddetto decreto, in particolare il Legislatore ha:

  • esteso il meccanismo in esame ai lavoratori autonomi;
  • ampliato i soggetti destinatari dello stesso.

I soggetti interessati all’applicazione dello split payment sono:

  1. tutti gli enti pubblici;
  2. le società controllate ex art.2359 c.c., n.1 (controllo di diritto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  3. le società controllate ex art.2359 c.c., n.2 (controllo di fatto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  4. le società controllate ex art.2359 c.c., n.1, direttamente da regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
  5. le società controllate ex art.2359 c.c., n.1, direttamente o indirettamente, dalle società di cui alle precedenti lettere;
  6. le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

 

L’iva relativa alle fatture in esame è versata dalle Pubbliche amministrazioni e dalle predette società con effetto dalla data in cui la stessa diviene esigibile (pagamento della fattura).

In sintesi, quando emettete fattura nei confronti del Vostro cliente sottoposto a split payment indicate espressamente sul documento la dicitura “scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del Dpr 633/72”.

L’emissione della fattura è prevista in due modalità diverse: l’emissione nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dovrà avvenire con modalità elettroniche (Fattura Pa), mentre nei confronti degli altri clienti, soggetti a split payment ma non all’obbligo di fatturazione elettronica, la fattura potrà essere emessa con entrambe le modalità, a Vostra discrezione.