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Feb, 2015

Split payment: niente più Iva versata ai fornitori dalla Pubblica amministrazione

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Niente più Iva ai fornitori della Pubblica amministrazione: per le operazioni fatturate già dal primo gennaio, l’imposta verrà versata direttamente all’Erario

 
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 febbraio scorso il Decreto del Ministero alle Finanze del 23 gennaio 2015 sulle modalità attuative e i termini per il versamento dell’Iva da parte delle Pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, come disciplinato dalla legge di stabilità 2015. Non tutti i soggetti della Pubblica amministrazione sono destinatari della nuova disposizione. La norma fa riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (e successive modificazioni), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.

 

In base al meccanismo dello split payment, cioè la “scissione dei pagamenti”, le Pubbliche amministrazioni sono dunque tenute a versare splitpayment2direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. In base al decreto le pubbliche amministrazioni avranno tre mesi di tempo, quindi fino al 31 marzo prossimo, per adeguare la propria contabilità al nuovo regime.

Il versamento dell’IVA dovuta è effettuato dalle Amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile senza modalità di compensazione e utilizzando l’apposito codice tributo (con una versione speciale dei modelli F24 enti pubblici), ma ai sensi dell’articolo 3 del decreto, l’imposta diviene esigibile non al momento dell’effettuazione dell’operazione, ma all’atto del pagamento dei corrispettivi.

 

Lo split payment è un sistema già introdotto in Europa da una direttiva del 2006 (la 2006/112/CE), ma oltre confine offre ai fornitori più garanzie a partire proprio dai pagamenti. La direttiva europea infatti dispone che l’istituto di credito del fornitore, nel ricevere il bonifico dalla Pubblica amministrazione, destini comunque l’imposta su un conto fiscale: pagati i debiti fiscali, se il soggetto sarà a credito, la somma residua potrà essere sbloccata e riconosciuta direttamente al fornitore. Nel sistema italiano, invece, il fornitore risulterà invece ulteriormente a credito di IVA senza alcuna possibilità di incassare la liquidità eccedente (in realtà, potrà comunque fare domanda di rimborso IVA: secondo l’Agenzia delle Entrate, al fornitore spetterebbe una via preferenziale, ma sul tema c’è scetticismo).
 

Con l’approvazione del decreto Milleproroghe, però, si registra una nota positiva: viene elevato fino al 31 dicembre 2015 dal 10% al 20% dell’importo contrattuale l’anticipo del prezzo in favore dell’appaltatore-fornitore. In questo modo viene di fatto attenuato l’impatto negativo prodotto dallo split payment.
 

Ma come dovrà essere redatta la fattura? Contabilmente, occorrerà registrare la fattura emessa come si fa usualmente, vale a dire che alla voce IVA, si specificherà “IVA a debito ex art.17 ter D.P.R. 633/72; successivamente l’IVA che verrà versata secondo il meccanismo dello split payment andrà stornata dal credito acceso verso l’ente pubblico,  specificando opportunamente il cliente ente pubblico verso cui il credito è diretto. Ad esempio: “Iva – split payment a credito verso Comune Forlì”.