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Registrazione dei corrispettivi

15 Aprile 2019

Adempimento:
Termine ultimo per la registrazione delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali sono stati rilasciati lo scontrino o la ricevuta fiscale
Soggetti:
Sono tenuti all’adempimento i commercianti al minuto e i soggetti assimilati
Modalità:
Registro dei corrispettivi
Normativa di riferimento:
– D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 24;
– D.P.R. 09/12/1996, n. 695, art. 6, co. 4;
– D.P.R. 07/12/2001 n. 435;
– Circolare 05/08/1994, n. 134/E;
– Risoluzione 22/09/1976, n. 363527
Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni imponibili: sanzione dal 100% al 200% dell’Iva relativa al corrispettivo non documentato/registrato con un minimo di euro 516;
– registrazione con indicazione di un’imposta inferiore a quella dovuta: sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non documentata, con un minimo di euro 516;
– omesso o insufficiente versamento periodico: sanzione pari al 30% dell’importo non versato.
Sanzione penale:
– emissione di fatture per operazioni inesistenti: reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni. Se l’importo è inferiore a euro 154.937,07 per periodo d’imposta, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni
Riferimenti normativi sanzioni:
– D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 6
– D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, art. 8

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Data:
15 Aprile 2019