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Ott, 2015

CARA BANCA, MA QUANTO MI COSTI?!

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Ecco quando ci si può rivolgere al giudice se le “offerte” non convincono

Alla luce del grande successo del libro di Vincenzo Imperatore “Così le banche imbrogliano il correntista: io so e ho le prove”, lettura consigliata, si impone qualche riflessione sulla costante tendenza degli istituti bancari di propinare ai propri clienti numerosi prodotti, non richiesti, quali polizze assicurative, derivati, azioni, obbligazioni ecc.. in occasione della sottoscrizione di un contratto di mutuo, di leasing o fido bancario: tutte voci che fanno lievitare i costi della pratica in danno, ovviamente, dell’ignaro cliente.

Fortunatamente, questa consolidata prassi bancaria, è finita sotto l’attenta lente dei Tribunali Italiani che hanno evidenziato che tutti i costi dei servizi c.d. aggiuntivi imposti ai clienti si sommano agli interessi praticati col finanziamento con il risultato che, se tale somma ( polizze + tassi corrispettivi o moratori ) raggiunge la soglia dell’usura, il cliente può rivolgersi al Giudice e tutelare le proprie ragioni.

Sul punto la Corte di Appello di Torino, aderendo all’indirizzo Giurisprudenziale maggioritario,  ha affermato che per stabilire se il tasso di mutuo praticato dall’Istituto Bancario sia usurario o meno è necessario tenere conto, non solo degli interessi in senso stretto ( quelli pattuiti ) praticati dalla Banca ma anche di tutti gli altri costi del finanziamento ( commissioni, remunerazioni…) compresi, quindi, anche i costi assicurativi.

Nel caso in esame, la Banca è stata condannata a restituire tutti gli interessi e ogni altro onere ulteriore connesso al finanziamento pagato dal cliente.

La Corte di Appello ha anche chiarito che l’unico parametro da utilizzare per verificare se i costi superano o meno l’usura è il TSU ovvero il Tasso Soglia Usura che viene pubblicato periodicamente in Gazzetta Ufficiale.

Sia chiaro, comunque, che se il tasso viene superato non si considera nullo tutto il contratto ma solo la parte relativa agli interessi. Il cliente dovrà quindi continuare a corrispondere regolarmente il capitale.

In riferimento alle questioni di cui sopra, inoltre, è intervenuta una ulteriore sentenza del Tribunale di Enna ( 12.01.2015) cha ha addirittura stabilito che la legge  108/96 ( relativa alla fissazione di un tasso soglia oltre la quale gli interessi devono considerarsi usurai ) deve essere applicata non solo in riferimento agli interessi corrispettivi ma anche a quelli moratori con la conseguenza che se la somma dei due interessi supera il TSU, il contratto di mutuo è parzialmente nullo.

Prima di sottoscrivere un contratto di mutuo o finanziamento, quindi, è necessario capire bene a quali voci sono riferiti i costi e pretendere sempre la massima chiarezza e trasparenza da parte dell’Istituto Bancario prescelto.

 

Avv. Catherine Scala