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Ott, 2015
GLI IMPRENDITORI AGRICOLI… SECONDO INPS
Agriturismi sì, ma solo se a farli sono gli agricoltori
L’imprenditore agricolo paga i contributi come commerciante se l’attività agricola non è prevalente rispetto a quella agrituristica, chi fa agriturismo deve essere principalmente un imprenditore agricolo e l’attività di ricezione e di ospitalità non può prevalere sul suo “core business”, in base a questo principio la Cassazione con sentenza 16685/2015 depositata in data 11.08.2015, ha confermato, respingendo il ricorso, le sanzioni emesse dall’ Inps per il pagamento di contributi accessori, pretesi in relazione all’iscrizione del ricorrente alla gestione speciale commercianti invece che alla gestione imprenditori agricoli.
Sia il Tribunale di primo grado che la Corte di Appello respingevano l’opposizione proposta avverso la cartella esattoriale INPS evidenziando, in particolare, due aspetti determinanti:
la prevalenza delle merci acquistate da terzi rispetto a quelle prodotte dall’azienda, dell’attività dei famigliari rispetto a quella della ricorrente nell’azienda agricola, del reddito da attività di ristorazione rispetto a quella agricola;- l’irrilevanza del certificato di complementarietà rilasciato dall’Ente Provincia all’esito della verifica della ricorrenza degli elementi indicati dalla normativa regionale ai fini della qualificazione dell’azienda come agrituristica.
La Corte di Cassazione ha confermato tale impostazione rilevando, inoltre, che al fine di poter essere qualificata come attività agrituristica, l’attività di ospitalità e ricezione deve avere carattere complementare e di connessione con l’attività agricola.
La Cassazione richiamando la normativa ( d.lgs. n. 228/2001) che definisce l’attività agrituristica esclusivamente quella volta alla ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, attraverso l’utilizzazione della propria azienda, in rapporto di “connessione e complementarietà” rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvi-coltura e allevamento di bestiame, ha ribadito, quindi, che tali attività devono comunque rimanere principali.
In pratica, laddove si possa riscontrare una notevole consistenza dei redditi ricavati dall’attività di ristorazione (nel caso di specie con assunzione di tre dipendenti), grande sproporzione del tempo dedicato all’attività di ristorazione rispetto a quello dedicato all’attività agricola, con prevalenza del primo, e utilizzo di prodotti acquistati sul mercato in misura maggiore rispetto a quelli provenienti dall’attività agricola propria, legittimamente si deve negare la qualifica di attività agrituristica.
Concludendo, quindi, per evitare spiacevoli “sorprese” è sempre meglio verificare l’effettiva presenza dei requisiti sopra richiamati prima di richiedere la qualifica di imprenditore agricolo ricordando che la normativa regionale (locale) ha carattere secondario rispetto a quella nazionale.
Avv. Catherine Scala