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Set, 2015

LAVORO ACCESSORIO E VOUCHER: COSA CAMBIA NEL 2015 CON IL JOBS ACT

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Voucher, compensi e modalità di acquisto: ecco cosa cambia

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81, si innalzano i limiti massimi del compenso che il prestatore può percepire dalla totalità dei committenti: da € 5.000,00 ad € 7.000,00 netti annui ( intendendo l’anno civile: 1 gennaio-31 dicembre).

Mavoucher facciamo ordine:

* Il voucher o buono lavoro è un “assegno” che viene erogato dal committente a seguito di  una prestazione di lavoro accessorio ed occasionale.

* Questi buoni possono essere utilizzati per tutti i settori produttivi, ivi compreso quello agricolo, e per tutte le categorie di lavoratori (compresi  i soggetti percettori  di prestazioni integrative e/o a sostegno del reddito)

Come sopra citato, i limiti percepibili sono passati da € 5.000 ad € 7.000 ma rimane invariato il limite di € 2.000,00 per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente, imprenditore o professionista.

Viene inoltre confermata la possibilità per i percettori di prestazioni integrative e/o a sostegno del reddito di effettuare prestazioni di lavoro accessorio, nel limite complessivo di € 3.000,00 netti di compenso per anno civile, senza il rischio che decadano i requisiti per la Naspi o cassa integrazione.

Un’altra importante novità introdotta dal Decreto è l’obbligo, in capo agli imprenditori o professionisti,  di acquistare i voucher, esclusivamente con modalità telematiche, attraverso i seguenti canali:

 

  • Inps On line
  • Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS-FIT
  • Tramite servizio internet banking Intesa Sanpaolo
  • Banche popolari abilitate

 

I committenti privati e pubblici possono continuare ad acquistare i buoni, oltre che attraverso i canali di cui sopra, anche presso gli uffici postali.

Le sedi Inps, pertanto, fino al 31/12/2015 erogheranno i voucher esclusivamente ai cittadini privati per i servizi di baby-sitting.

 

Ultima novità, ma non per questo meno importante, è l’ obbligo di comunicazione PREVENTIVA alla Direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, compresi sms o posta elettronica.

La suddetta comunicazione dovrà contenere i dati anagrafici ed il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo della prestazione lavorativa.

Tuttavia, si sta attendendo una nota esplicativa in merito da parte del Ministero del Lavoro che dia specifiche istruzioni operative.