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Gen, 2020
Spese sanitarie, visite e farmaci 2020: come pagare per le detrazioni?
La legge di bilancio 2020 contiene due norme che limitano le agevolazioni spettanti – detrazioni fiscali –.
Dal 01 gennaio 2020:
- le detrazioni IRPEF previste dall’art. 15 del TUIR spettano interamente se il reddito complessivo non supera i 120.000 euro, mentre se tale importo viene superato la detrazione è parametrata all’ammontare del reddito fino a quando non superi i 240.000 euro.
La parametrazione al reddito riguarda esclusivamente le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR (per esempio: spese veterinarie, universitarie ecc..) e non da quelle previste da altre disposizioni normative (non sono parametrate al reddito, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR, le detrazioni per i canoni di locazione previste dall’art. 16 del TUIR o le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR).
Tra le detrazioni per oneri disciplinate dall’art. 15 del TUIR,
tuttavia, è espressamente previsto che sono esclusi della parametrazione
:
– gli oneri di cui al comma 1 lett. a) e b) e comma 1-ter dell’art. 15 del TUIR
(interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui
ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale ed interessi per mutui
ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale);
– le spese sanitarie di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 15 del TUIR.
- la detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con bonifico bancario o postale o con altri sistemi di pagamento “tracciabili” previsti dall’art. 23 del DLgs. n. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
La
disposizione non si applica in relazione alle spese sostenute
per:
– l’acquisto di medicinali e dispositivi medici;
– prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private
accreditate al SSN.
Per poter detrarre le spese, devono quindi essere pagati con strumenti “tracciabili”, ad esempio, i medici di famiglia per i certificati di sana e robusta costituzione o i medici specialisti che esercitano la libera professione (dentisti, ginecologi, dermatologi, ecc.) i quali spesso non sono muniti di POS. Seppur ai sensi dell’art. 15 comma 4 del DL 179/2012 convertito, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, siano tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, tale obbligo non è assistito da alcuna sanzione (non è stata infatti confermata dalla legge di conversione la disposizione contenuta nell’art. 23 comma 1 lett. b) del DL n. 124/2019 che prevedeva una sanzione amministrativa per coloro che non accettano pagamenti tramite carte di pagamento).
Non raramente ci capita di rivolgerci a dei medici specialisti che non accettano le carte di pagamento (in quanto non muniti di POS), ma dal 1° gennaio 2020, se si intende per beneficiare della detrazione IRPEF del 19% dobbiamo ricordarci di pagare le spese con bonifico o con assegno.
Di seguito una tabella esemplificativa per capire come pagare le spese mediche e sanitarie detraibili nel 2020:
Tipologia spesa medica | Modalità di pagamento |
Farmaci | Sia bancomat che contanti |
Dispositivi medici (occhiali, prodotti ortopedici, ausili per disabili ecc..) | Sia bancomat che contanti |
Visite mediche presso strutture pubbliche | Sia bancomat che contanti |
Visite mediche presso strutture private accreditate con SSN | Sia bancomat che contanti |
Visite mediche presso strutture private o medici specialisti non accreditati con il SSN | Solo bancomat, carta o bonifici |
Ricoveri o interventi presso strutture private non accreditate | Solo bancomat, carta o bonifici |
Esami del sangue presso strutture private non accreditate | Solo bancomat, carta o bonifici |
Pagamento con strumenti tracciabili: non solo delle spese sanitarie
Il comma 679 della
Legge di bilancio che, ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, vieta
l’utilizzo del contante, richiama tutte le spese indicate nell’articolo
15 del DPR 917/1986 e quelle previste da altre disposizioni normative.
Quindi, nel dettaglio, sarà obbligatorio, ai fini della detraibilità
fiscale, usare mezzi di pagamento tracciabili non solo per le spese sanitarie
ma per tutte le seguenti spese:
- spese sanitarie
- spese veterinarie
- interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di immobili
- spese per intermediazione immobiliare
- spese funebri
- spese per l’istruzione, frequenza scuole e università
- erogazioni liberali
- spese per l’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
- spese per l’attività sportiva dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni (associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi)
- spese per il pagamento dei canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede
- spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
- premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
- spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.